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Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-551/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e K. Szíjártó, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare:

l’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2020/1054 1 e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

l’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 2 , nella misura in cui modifica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 introducendo al paragrafo 1 una nuova lettera b), e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

l’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 3 o, in subordine, l’articolo 1, paragrafo 6, e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    Motivi riguardanti le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1054

La disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del regolamento 2020/1054, ai sensi della quale i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, non è applicabile nella pratica, dato che le adeguate strutture per il riposo disponibili non sono sufficienti. Quest’obbligo impone un onere sproporzionato ai soggetti di diritto ― conducenti e imprese di trasporto ― e costituisce un errore manifesto di valutazione da parte del legislatore. Analogamente, costituisce un errore manifesto di valutazione anche il fatto che, nell’ambito della procedura legislativa, non siano stati esaminati in alcun modo la disponibilità, il numero o la posizione degli alloggi che soddisfano i requisiti elencati nella disposizione contestata, nonostante siano state sollevate serie obiezioni al riguardo.

Il governo ungherese ritiene che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2020/1054, che stabilisce la data in cui i veicoli dovranno essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda generazione (V2), sia illegittimo. In primo luogo, al momento dell’adozione di questa disposizione, il legislatore ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di proporzionalità, non avendo esaminato gli effetti economici e sociali derivanti dal fatto di anticipare il termine. In secondo luogo, il legislatore ha deluso le legittime aspettative degli operatori economici e hanno violato i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. In terzo luogo, tale disposizione non è conforme all’obbligo di mantenere la competitività dell’economia dell’Unione, enunciato all’articolo 151 del TFUE, secondo comma, poiché attualmente i veicoli delle imprese stabilite negli Stati che non sono membri dell’Unione non sono soggetti a obblighi analoghi, di modo che queste imprese hanno un chiaro vantaggio competitivo sulle imprese dell’Unione.

2.    Motivi riguardanti le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055

Secondo il governo ungherese, l’obbligo di far tornare il veicolo ogni otto settimane viola l’obbligo di proporzionalità e costituisce un errore manifesto di valutazione, in quanto il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno effettuato alcuna valutazione sull’impatto economico, sociale e ambientale dei nuovi obblighi, e non disponevano quindi di alcuna informazione di base riguardo al fatto che il nuovo obbligo fosse proporzionato o meno. In questo modo, il legislatore ha violato anche il principio di precauzione, giacché non ha valutato gli effetti ambientali della misura. Ai sensi della misura, i veicoli dovranno in molte occasioni ritornare vuoti, il che comporterà un elevato livello di emissioni di biossido di carbonio all’interno dell’Unione.

Inoltre, tale obbligo è in contrasto col divieto di discriminazione, in quanto incide in maniera differente sui trasportatori stabiliti al centro dell’Unione europea e quelli stabiliti alla periferia della stessa, in particolare nei cosiddetti «Stati membri dell’Europa dei tredici». Ai sensi dell’articolo 91 TFUE, paragrafo 2, e dell’articolo 94 TFUE, il legislatore avrebbe dovuto tener conto delle circostanze specifiche di questi paesi e astenersi dall’adottare una normativa discriminatoria in quanto ai suoi effetti.

3.    Motivi riguardanti le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057

Il governo ungherese chiede a titolo principale l’annullamento dell’articolo 1 della direttiva 2020/1057 che contiene «norme specifiche relative al distacco dei conducenti». Ritiene che tali «norme specifiche» siano illegittime in quanto i conducenti che effettuano trasporti internazionali non possono essere considerati persone che eseguono una misura transnazionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE e, di conseguenza, le disposizioni della citata direttiva non possono essere loro applicabili.

In subordine, il governo ungherese chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2020/1057, in quanto il legislatore non ha rispettato l’obbligo di parità di trattamento, considerato che l’esenzione relativa alle operazioni di trasporto bilaterale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva non comprende le cosiddette operazioni di trasporto combinato accompagnato. Infine, il governo ungherese deduce, in merito a tale disposizione, l’assenza di uno studio d’impatto e, in tale contesto, la violazione del principio di proporzionalità e la commissione di un errore manifesto di valutazione da parte del legislatore.

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1 Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

2 Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

3 Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).