Language of document : ECLI:EU:C:2016:380

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

17 luglio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

Nella causa T‑396/21,

Deutsche Bank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da J. Kerlin, T. Wittenberg e D. Ceran, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey e L. Hesse, avvocati,

convenuto,

sostenuto dal

Parlamento europeo, rappresentato da U. Rösslein, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti,

dal

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt, J. Haunold e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

e dalla

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Deutsche Bank AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

[omissis]

III. Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi i relativi allegati, nella parte in cui la riguarda;

–        condannare il SRB alle spese.

20      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

21      Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella misura in cui è fondato sull’eccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014;

–        condannare la ricorrente alle spese.

22      Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

23      La Commissione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

[omissis]

A.      Sulle eccezioni di illegittimità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e degli articoli da 4 a 9 e 20 nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63

1.      Sulla seconda e sulla terza parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sullillegittimità dellarticolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 

27      Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, tre parti. La prima verte su una violazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, e sarà quindi esaminata nell’ambito della valutazione della legittimità di tale decisione. La seconda e la terza parte vertono, invece, sull’illegittimità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in quanto tale disposizione sarebbe contraria, da un lato, al «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio» e, dall’altro, all’articolo 114 TFUE.

28      La ricorrente ha dedotto la seconda e la terza parte nell’ipotesi in cui l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dovesse essere interpretato nel senso che esso fonda il calcolo del livello-obiettivo finale da raggiungere con la somma dei contributi ex ante prelevati prima del 31 dicembre 2023 (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale») sull’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»). Prima di esaminare dette parti, occorre quindi chiarire, anzitutto, la portata dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento.

a)      Sulla portata dellarticolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014

29      La ricorrente sostiene che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che il livello-obiettivo finale deve essere determinato in modo «statico», ossia alla luce dell’importo dei depositi protetti al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento. Pertanto, secondo detta disposizione, tale livello-obiettivo non dovrebbe essere determinato alla luce del livello dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

30      Anzitutto, i termini dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 farebbero infatti riferimento unicamente al termine per la costituzione dei mezzi finanziari del SRF. Essi non significherebbero, per contro, che il livello-obiettivo finale debba essere definito con riferimento all’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

31      Inoltre, i lavori preparatori del regolamento n. 806/2014 mostrerebbero che, al momento della creazione del SRF, era previsto un livello-obiettivo finale «statico» di circa EUR 55 miliardi, il che corrisponderebbe all’1% dei depositi protetti previsti di tutti gli enti al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento.

32      Infine, alla luce di un’interpretazione teleologica e sistematica dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il rischio coperto dal SRF non dovrebbe essere misurato con riferimento all’evoluzione dei depositi protetti, dato che l’aumento di tali depositi non comporta un aumento del rischio che il SRF sia utilizzato.

33      Il SRB, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

34      L’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dispone che, «al termine [del] periodo iniziale», «il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti».

35      Anzitutto, dalla formulazione di tale disposizione risulta che la data di fine del periodo iniziale non è soltanto determinante per fissare la data in cui i mezzi finanziari disponibili del SRF devono raggiungere almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti al SRM, ossia il livello-obiettivo finale, ma anche per precisare l’importo di tali depositi che deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo di detto livello-obiettivo.

36      Inoltre, dai lavori preparatori del regolamento n. 806/2014 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento è fondato su un approccio dinamico al livello-obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo deve essere determinato alla luce dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Infatti, al punto 4.3.2 della motivazione della sua proposta COM(2013) 520 final, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione di detto regolamento, la Commissione ha spiegato che il livello-obiettivo finale sarebbe rimasto dinamico e che sarebbe aumentato in caso di sviluppo del settore bancario.

37      Infine, la necessità di prendere in considerazione l’evoluzione dell’importo dei depositi coperti si spiega con l’obiettivo di riscossione dei contributi ex ante, che è quello di garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, come risulta dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014 (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). L’obiettivo del SRM consiste, conformemente al considerando 12 di tale regolamento, nel rafforzare a sua volta la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e nell’impedire alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti.

38      A tale riguardo, dal punto 4.3.2 della motivazione della proposta COM(2013) 520 final risulta che, più le dimensioni del settore bancario aumentano nel tempo, più le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF dovrebbero aumentare. Una stima di tali dimensioni consente quindi di prevedere l’importo dei mezzi finanziari che dovrebbero essere forniti al SRF affinché quest’ultimo possa essere utilizzato, in caso di crisi che interessa il settore bancario, per finanziare gli strumenti di risoluzione e garantire così la loro efficace applicazione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, letto alla luce del considerando 101 del medesimo regolamento.

39      Orbene, nell’ambito dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha optato per un approccio secondo il quale l’importo dei depositi protetti mira a stimare le dimensioni del settore bancario e a calcolare così le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF. In un’ottica del genere, un eventuale aumento dell’importo dei depositi protetti tra l’inizio e la fine del periodo iniziale riflette un aumento delle dimensioni del settore bancario, il che implica un aumento delle risorse finanziarie richieste dal SRF alla fine di tale periodo.

40      Da quanto precede risulta che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che l’importo del livello-obiettivo finale, previsto da tale disposizione, deve essere determinato alla luce dell’importo dei depositi protetti esistente alla fine del periodo iniziale.

b)      Sulla legittimità dellarticolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014

1)      Sulla seconda parte, vertente sul fatto che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 violerebbe il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio»

41      La ricorrente sostiene che, se l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 fosse interpretato nel senso che il livello-obiettivo finale è determinato alla luce dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale, tale disposizione violerebbe il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», che costituirebbe l’espressione del principio di proporzionalità e deriverebbe dagli articoli 16, 17 e 52 della Carta, dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dall’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59.

42      Infatti, alla luce della crescita significativa dell’importo dei depositi protetti nel corso degli ultimi anni, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 imporrebbe agli enti oneri ingiustificati e sproporzionati. I contributi ex ante di tutti gli enti sarebbero così aumentati, passando da circa EUR 6,9 miliardi nel 2016 a circa EUR 11,3 miliardi nel 2021, il che rappresenterebbe una crescita del 64%.

43      Orbene, il rischio coperto dal SRM e dal SRF non sarebbe aumentato in modo significativo durante tale periodo.

44      Il SRB, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

45      Come rilevato ai precedenti punti da 35 a 40, il livello-obiettivo finale è definito, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, con riferimento all’importo dei depositi protetti di tutti gli enti interessati alla fine del periodo iniziale.

46      Sebbene, al fine di contestare tale modalità di determinazione del livello-obiettivo finale, la ricorrente sostenga che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 viola il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», dalle sue memorie, in particolare dalla sua replica e dalle sue osservazioni sulle memorie del Parlamento e del Consiglio, risulta che essa ritiene che tale «principio» derivi dal principio di proporzionalità, quale sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

47      In tali circostanze, non è necessario pronunciarsi sulla questione se esista, nel diritto dell’Unione, un «principio» autonomo detto «del calcolo dei contributi ex ante adeguato al rischio». È sufficiente, seguendo l’argomento della ricorrente, valutare se l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 violi il principio di proporzionalità.

48      Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 165, e del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 142).

49      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al precedente punto 48, occorre ricordare che, nel determinare la modalità di calcolo dei contributi ex ante, il legislatore dell’Unione gode di un ampio potere discrezionale in quanto è chiamato a intervenire in un settore che richiede, da parte sua, scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 117 e 118).

50      In tali circostanze e conformemente alla giurisprudenza, il controllo da parte del Tribunale del rispetto del principio di proporzionalità deve limitarsi a esaminare se le misure adottate dal legislatore dell’Unione sono manifestamente inadeguate rispetto all’obiettivo perseguito, se vanno manifestamente al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo o se comportano inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto a detto obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punti 79, 96 e 97).

51      Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, l’adeguatezza della norma di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, dal precedente punto 37 risulta che essa mira a dotare il SRM di risorse sufficienti affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, tra le quali figura, in particolare, la realizzazione delle risoluzioni di enti in dissesto.

52      A tale riguardo, al fine di dimostrare il carattere manifestamente inadeguato della modalità di determinazione del livello-obiettivo finale per conseguire l’obiettivo enunciato al precedente punto 51, la ricorrente deduce, in sostanza, due categorie di argomenti, la prima vertente sulla pertinenza dei depositi coperti come parametro di definizione di tale livello-obiettivo e la seconda sulla presa in considerazione dell’importo di tali depositi alla fine del periodo iniziale.

53      Pertanto, in primo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che i depositi protetti non costituiscono un criterio adeguato per la determinazione del livello-obiettivo finale, dato che tali depositi non comportano necessariamente il rischio che il SRF sia utilizzato nell’ambito di una procedura di risoluzione.

54      A tale riguardo, occorre rilevare che, al fine di raggiungere l’obiettivo enunciato al precedente punto 51 e come risulta dai considerando 101, 104 e 105 del regolamento n. 806/2014, spettava al legislatore dell’Unione dotare il SRF di risorse finanziarie sufficienti per consentirgli di intervenire in caso di crisi del settore bancario e di finanziare un’eventuale procedura di risoluzione degli enti, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dall’articolo 76, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

55      Tali risorse finanziarie, che corrispondono al livello-obiettivo finale, devono essere stimate alla luce delle dimensioni del settore bancario, fermo restando che il rischio coperto dal SRF è quello che tale settore pone nel suo complesso alla stabilità del sistema finanziario (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 71 e 72).

56      A questo proposito, il SRB ha spiegato, nelle sue memorie, senza essere seriamente contraddetto dalla ricorrente, che i depositi protetti consentivano di stimare, in modo approssimativo, le dimensioni del settore bancario e di calcolare così le risorse finanziarie richieste dal SRF, al fine di finanziare l’applicazione degli strumenti di risoluzione in caso di crisi di tale settore.

57      Infatti, tali depositi costituiscono impegni sottoscritti dagli enti, fermo restando che, come sostiene la Commissione nella sua memoria di intervento, senza essere contraddetta dalla ricorrente, tali depositi rappresentano anche la maggior parte degli impegni, quantomeno per grandi istituti.

58      In tali circostanze, non è dimostrato che, in quanto categoria specifica di impegni assunti dagli enti, i depositi protetti siano manifestamente inadeguati per stimare le dimensioni del settore bancario e calcolare così le risorse richieste dal SRF.

59      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, in caso di risoluzione, i depositi protetti sono tutelati dai sistemi di garanzia dei depositi (SGD), cosicché il loro aumento non comporta un aumento del rischio coperto dal SRF.

60      Infatti, senza che sia necessario esaminare in che misura i depositi protetti presentino un rischio per l’utilizzo delle risorse finanziarie del SRF, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente è fondato, in realtà, sulla premessa secondo cui tali depositi possono aumentare isolatamente, senza che un siffatto aumento sia accompagnato da un aumento di altri impegni degli enti che possono comportare un rischio per il SRF.

61      Orbene, nulla indica che ciò si verifichi nel caso di specie.

62      A tale riguardo, come affermano, in sostanza, il SRB e il Parlamento nelle loro memorie, senza che la ricorrente fornisca un qualsivoglia elemento concreto per contestare tali affermazioni, l’importo dei depositi coperti detenuto da tutti gli enti può riflettere l’evoluzione complessiva del settore bancario. In particolare, nulla indica che l’eventuale aumento di tale importo non possa essere accompagnato da un aumento di altri impegni sottoscritti da tali enti, quali i depositi non coperti, che non sono protetti dai SGD e che implicano, dal canto loro, un aumento del rischio coperto dal SRF.

63      In tale contesto, la ricorrente non può sostenere che i depositi protetti costituiscono una misura manifestamente inadeguata per calcolare il livello-obiettivo finale, basandosi sul considerando 105 del regolamento n. 806/2014, ai sensi del quale:

«Il livello-obiettivo del [SRF] dovrebbe essere definito in percentuale dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché l’ammontare delle passività totali degli enti stessi dovrebbe costituire, tenendo in considerazione le funzioni del [SRF], un parametro più adeguato, è opportuno che la Commissione valuti se i depositi protetti o le passività complessive costituiscano una base più adeguata e se in futuro debba essere introdotto per il [SRF] un contributo minimo in termini assoluti mantenendo uniformità di condizioni con la direttiva [2014/59]».

64      Infatti, il semplice fatto che un altro criterio possa essere altrettanto adeguato di quello adottato nella normativa di cui trattasi e che il legislatore dell’Unione indichi che spetta alla Commissione rivalutare in futuro l’applicazione di tale criterio non significa che il criterio adottato con piena cognizione di causa da tale legislatore sia manifestamente inadeguato per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che non spetta al Tribunale, nell’ambito del controllo del rispetto del principio di proporzionalità, determinare se il provvedimento adottato da detto legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 83).

65      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la presa in considerazione dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale, ai fini della determinazione del livello-obiettivo finale, costituisce una misura manifestamente inadeguata per raggiungere l’obiettivo citato al precedente punto 51, ossia dotare il SRM di risorse sufficienti per poter adempiere le sue funzioni.

66      A tale riguardo, dai precedenti punti 38 e 40 risulta che, al fine di consentire al SRM di adempiere efficacemente le sue funzioni, il legislatore dell’Unione ha previsto il finanziamento del SRF tenendo conto dell’evoluzione del settore bancario, fermo restando che un’eventuale crescita delle dimensioni di tale settore nel tempo implicherebbe altresì un aumento delle risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF e, di conseguenza, del livello-obiettivo finale. Orbene, tenuto conto della constatazione effettuata al precedente punto 58, l’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale non è manifestamente irrilevante al fine di riflettere le dimensioni future di detto settore e di garantire così un finanziamento sufficiente del SRF in funzione della situazione prevedibile di questo stesso settore.

67      Inoltre, come rilevato al precedente punto 62, non è manifestamente inappropriato basarsi sull’evoluzione dei depositi protetti per presumere un aumento di altri impegni sottoscritti dagli enti e stimare quindi l’eventuale aumento del rischio coperto dal SRF.

68      In tale contesto, la ricorrente non può, in particolare, basarsi sugli articoli 428 quaterdecies e 428 quindecies del regolamento n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), per sostenere che, secondo tali disposizioni, i depositi protetti diminuiscono il rischio di liquidità degli enti, cosicché la loro crescita non implica alcun rischio di utilizzo del SRF e non deve quindi comportare un aumento del livello-obiettivo finale.

69      A questo proposito, dal considerando 32 del regolamento n. 575/2013, in combinato disposto con il considerando 12 del regolamento n. 806/2014, risulta che la normativa sui requisiti prudenziali persegue un obiettivo diverso da quello della normativa relativa alla risoluzione degli enti. In tali circostanze, gli articoli 428 quaterdecies e 428 quindecies del regolamento n. 575/2013 non sono idonei a dimostrare il carattere manifestamente inadeguato della modalità di determinazione del livello-obiettivo finale, in quanto tale modalità rientra nella normativa relativa alla risoluzione degli enti.

70      Analogamente, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la crescita di tali depositi non dovrebbe comportare un aumento del livello-obiettivo finale basandosi sulla circostanza secondo la quale la presa in considerazione delle elevate liquidità in materia di depositi coperti nel calcolo dell’indicatore di rischio «requisito di copertura della liquidità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato 2015/63 condurrebbe a una riduzione del fattore di correzione dell’ente interessato.

71      Infatti, tale circostanza da sola non è tale da dimostrare che lo sviluppo dell’importo dei depositi protetti sia manifestamente inadeguato per riflettere l’evoluzione delle dimensioni del settore bancario e determinare di conseguenza il fabbisogno finanziario del SRF e, in particolare, a stimare l’aumento degli impegni che presentano un rischio per il SRF e misurare così un rischio siffatto che il SRF sarebbe chiamato a coprire nell’ambito delle procedure di risoluzione.

72      Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la modalità di determinazione del livello-obiettivo finale, quale prevista dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, fosse manifestamente inadeguata per conseguire l’obiettivo menzionato al precedente punto 51.

73      Sotto un secondo profilo, la ricorrente non spiega in che modo il metodo di determinazione del livello-obiettivo finale, quale risulta dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, vada manifestamente al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo di cui al precedente punto 51. In particolare, essa non fornisce elementi concreti al fine di dimostrare che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto con misure altrettanto efficaci di quelle previste da tale disposizione, ma meno restrittive per gli enti interessati, rispetto alla determinazione di tale livello-obiettivo alla luce dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

74      A tale riguardo, anche supponendo che la ricorrente ritenga che la determinazione del livello-obiettivo finale in funzione dell’importo dei depositi protetti al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 806/2014 costituisca una siffatta misura meno restrittiva, essa non dimostra in che modo tale misura consentirebbe al SRF di disporre di risorse finanziarie sufficienti per garantire un funzionamento efficace del SRM.

75      Analogamente, la ricorrente non può sostenere che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo finale, il legislatore dell’Unione avrebbe dovuto tener conto della riduzione del rischio di utilizzo del SRF a causa delle passività ammissibili detenute dagli enti, in conformità al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: il «MREL») e al requisito di una capacità di assorbimento delle perdite. A questo proposito, la ricorrente non ha, in particolare, spiegato in che modo la presa in considerazione di tali impegni, al fine di fissare le modalità di calcolo del livello-obiettivo finale, comporterebbe minori oneri per gli enti interessati, consentendo al contempo al SRF di disporre di risorse finanziarie sufficienti.

76      Infine, anche supponendo che il calcolo del livello-obiettivo finale alla luce di tutti gli impegni degli enti costituisca una misura adeguata, la ricorrente non ha dimostrato che un siffatto calcolo provocherebbe per gli enti interessati un onere inferiore rispetto alla determinazione di tale livello-obiettivo sulla base dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

77      Sotto un terzo profilo, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto volto a dimostrare che, avendo determinato il livello-obiettivo finale con riferimento ai depositi protetti esistenti alla fine del periodo iniziale, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 avesse comportato per gli enti inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione.

78      Alla luce di quanto precede, la parte in esame dev’essere respinta.

2)      Sulla terza parte, vertente sul fatto che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 violerebbe l’articolo 114 TFUE

79      La ricorrente sostiene che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE. In particolare, determinando il livello-obiettivo finale in funzione dell’evoluzione dinamica dell’importo dei depositi protetti al termine del periodo iniziale, tale disposizione non contribuirebbe a raggiungere l’obiettivo di armonizzazione delle condizioni di finanziamento delle risoluzioni rispetto al rischio posto dal settore bancario. Infatti, l’aumento dei contributi ex ante a seguito della crescita dei depositi protetti, nonostante una diminuzione del rischio di risoluzione, porterebbe a un accumulo di risorse che non sarebbe necessario per realizzare tale obiettivo di armonizzazione. A causa dell’assenza di connessione tra l’importo dei depositi coperti e il rischio per il SRB, una determinazione dinamica del livello-obiettivo finale comporterebbe un carattere sproporzionato di quest’ultimo.

80      Inoltre, il contributo ex ante si trasformerebbe in un’imposta che non rientrerebbe nella competenza di armonizzazione del legislatore dell’Unione in forza dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE.

81      Il SRB, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

82      In via preliminare, occorre ricordare che la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto [v. parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 76 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakhstan), C‑244/17, EU:C:2018:662, punto 36].

83      Gli atti legislativi adottati sul fondamento dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE devono, da un lato, prevedere misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e, dall’altro, avere ad oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 100).

84      In primo luogo, occorre ricordare che la Corte ha altresì osservato che l’articolo 114 TFUE può essere utilizzato come fondamento normativo solo quando risulti obiettivamente ed effettivamente dall’atto giuridico che quest’ultimo ha come fine il miglioramento delle condizioni di attuazione e di funzionamento del mercato interno (v. sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).

85      Nel caso di specie, risulta, in particolare, dai considerando 1 e 3 del regolamento n. 806/2014 nonché dal considerando 1 della direttiva 2014/59 che tale regolamento è stato adottato in un contesto di crisi economica e finanziaria, il quale ha rivelato, per quanto riguarda l’Unione, una mancanza di strumenti che consentissero di affrontare efficacemente il rischio presentato dagli enti con difficoltà finanziarie, il che obbligava gli Stati membri a utilizzare i mezzi finanziari pubblici per sostenere tali enti.

86      Dal considerando 1 del regolamento n. 806/2014 risulta altresì che tale crisi ha mostrato l’esistenza di una minaccia per il funzionamento del mercato interno dei servizi bancari era minacciato e di un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Ciò costituiva una vera fonte di preoccupazione in seno al mercato interno, nel quale le banche avrebbero dovuto essere in grado di condurre attività transfrontaliere significative, mentre tali attività sono diminuite a causa dei timori di contagio.

87      Peraltro, il legislatore dell’Unione ha sottolineato, ai considerando da 2 a 4 e 12 del regolamento n. 806/2014, che le divergenze tra le norme di risoluzione nazionali e tra le relative prassi amministrative nonché la mancanza nell’unione bancaria di un processo decisionale unificato sulla risoluzione alimentavano una sfiducia dei sistemi bancari nazionali nei confronti di quelli degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri partecipanti al SRM, e contribuivano all’instabilità del mercato non garantendo la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto di una banca. Tali divergenze potevano anche comportare costi di prestito più elevati per alcune banche e i loro clienti unicamente a causa del luogo di stabilimento di tali banche, indipendentemente dalla loro reale solvibilità.

88      Infine, il legislatore dell’Unione, ai considerando 9 e 19 del regolamento n. 806/2014, ha evidenziato il fatto che fintantoché le norme, le prassi e gli approcci seguiti per la ripartizione degli oneri avessero mantenuto una dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione fossero stati reperiti e spesi a livello nazionale il legame tra gli Stati membri e il settore bancario non si sarebbe rotto del tutto e il mercato interno sarebbe rimasto frammentato. Sarebbero così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno.

89      È alla luce di tali considerazioni che il regolamento n. 806/2014 mira ad attenuare il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano, nonché a far gravare la responsabilità del finanziamento della stabilizzazione del sistema finanziario sul settore finanziario nel suo complesso.

90      Pertanto, come indicato dal suo articolo 1, il regolamento n. 806/2014 stabilisce, in particolare, regole e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti, che dovrebbero essere applicate dal SRB, e ciò al fine di far fronte alle minacce evocate ai precedenti punti da 85 a 88.

91      Un elemento essenziale di tali regole e di tale procedura è il SRF, che consente, come risulta dagli articoli 67 e 76 del regolamento n. 806/2014 e dal considerando 107 di tale regolamento, di garantire un’applicazione efficiente dei poteri di risoluzione e di contribuire al finanziamento degli strumenti di risoluzione assicurando la loro applicazione efficiente.

92      Al fine di garantire mezzi finanziari sufficienti al SRF, quest’ultimo è finanziato, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 85 a 88, in particolare, dai contributi ex ante versati dagli enti e il cui importo dipende dal livello-obiettivo finale stabilito conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

93      Di conseguenza, il versamento di tali contributi, come determinato conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, garantisce l’applicazione efficiente delle regole uniformi e della procedura uniformi di risoluzione degli enti. Le norme che fissano detti contributi consentono, a loro volta, come risulta dai considerando 12 e 19 del medesimo regolamento, di evitare che prassi nazionali divergenti ostacolino l’esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno.

94      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 si dissocerebbe dall’obiettivo di armonizzazione dal momento che l’importo del livello-obiettivo finale, previsto da tale disposizione, è determinato con riferimento all’importo dei depositi protetti esistente alla fine del periodo iniziale.

95      Infatti, da un lato, il calcolo dei contributi ex ante alla luce del livello-obiettivo finale mira a procurare al SRF risorse finanziarie sulla base di un riferimento uniforme, e ciò ai fini di un’applicazione efficiente delle misure di risoluzione nell’ambito di una procedura uniforme. Un calcolo del genere è quindi tale da rompere il legame tra un ente e lo Stato membro in cui esso ha la sua sede, contribuendo al contempo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Dall’altro lato, tenuto conto dei motivi esposti ai precedenti punti 66 e 67, il fatto che il livello-obiettivo finale sia determinato alla luce dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale non può essere considerato separato dall’obiettivo di armonizzazione.

96      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che il regolamento n. 806/2014, in particolare il suo articolo 69, paragrafo 1, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno.

97      In secondo luogo, occorre ricordare che, con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» di cui all’articolo 114 TFUE, gli estensori del Trattato FUE hanno voluto attribuire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse (v. sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

98      Pertanto, il legislatore dell’Unione, nella sua scelta della tecnica di ravvicinamento e tenuto conto del margine di discrezionalità di cui esso gode nell’adozione delle misure previste dall’articolo 114 TFUE, può delegare a un organo o a un organismo dell’Unione talune competenze volte all’attuazione dell’armonizzazione che si intende conseguire. In particolare, ciò avviene, quando le misure da adottare devono fondarsi su una perizia professionale e tecnica particolare, nonché su una capacità di reazione di detto ente (sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 105).

99      In tale contesto, va rilevato che, come risulta dai precedenti punti da 85 a 88, le misure da adottare in materia di risoluzione devono fondarsi su una perizia professionale e tecnica particolare. In tali circostanze, il legislatore dell’Unione poteva affidare al SRB le competenze per fissare, alla luce dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, l’importo dei contributi ex ante e per gestire i mezzi finanziari del SRF conformemente all’articolo 67, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

100    Inoltre, come risulta dai precedenti punti 92 e 93, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 è un elemento essenziale delle regole e della procedura di risoluzione degli enti, che contribuisce ad evitare che pratiche nazionali divergenti ostacolino l’esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno.

101    In tali circostanze, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 può essere considerato una disposizione relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di risoluzione degli enti nell’unione bancaria.

102    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 soddisfa le condizioni enunciate all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE.

103    In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui, a causa della fissazione del livello-obiettivo finale alla luce dell’importo dei depositi protetti, il contributo ex ante costituisce, in sostanza, un’imposta e non rientra, pertanto, nella competenza di armonizzazione del legislatore dell’Unione in forza dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE.

104    L’articolo 114, paragrafo 2, TFUE prevede che il paragrafo 1 di tale disposizione non si applichi, in particolare, alle «disposizioni fiscali».

105    Per quanto attiene all’interpretazione dell’espressione «disposizioni fiscali», si deve osservare che il Trattato FUE non contiene alcuna definizione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Consiglio, C‑338/01, EU:C:2004:253, punto 63).

106    Ciò premesso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un prelievo versato dagli operatori economici di un settore specifico non ha natura fiscale in una situazione in cui, in particolare, esso è direttamente destinato al solo finanziamento delle spese di tale settore e tali spese sono necessarie al funzionamento di quest’ultimo al fine, segnatamente, di stabilizzarlo (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 luglio 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, EU:C:1989:303, punti 9 e 10).

107    Orbene, tale ragionamento si applica anche nel caso dei contributi ex ante, che seguono una logica di ordine assicurativo e che sono versati dagli operatori economici di un settore particolare al fine di finanziare esclusivamente le spese di tale settore.

108    Pertanto, con riferimento alla natura dei contributi ex ante, è già stato rilevato al precedente punto 85 che il regolamento n. 806/2014 era stato adottato in un contesto di crisi economica e finanziaria che aveva rivelato, per quanto riguarda l’Unione, una mancanza di strumenti che consentissero di far fronte efficacemente al rischio presentato dagli enti con difficoltà finanziarie, il che obbligava gli Stati membri a utilizzare i mezzi finanziari pubblici per sostenere tali enti. Il SRM mira ad evitare i danni provocati dai dissesti degli enti verificatisi in occasione di tali crisi, dal momento che il dissesto degli enti in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nell’Unione nel suo complesso, come risulta dai considerando 8 e 12 di tale regolamento.

109    In tale contesto, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che spettasse al settore finanziario nel suo insieme finanziare la stabilizzazione del sistema finanziario, come risulta, in particolare, dal considerando 100 del regolamento n. 806/2014.

110    In tale ottica, la natura specifica dei contributi ex ante consiste, come confermano i considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e il considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

111    Di conseguenza, conformemente all’articolo 67, paragrafi 2 e 4, e al considerando 61 del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante sono raccolti presso gli operatori economici del settore finanziario al fine di alimentare il SRF, di cui è consentito avvalersi solo al fine di garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione, qualora tali misure si rivelino necessarie per conseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria di tale settore.

112    A tale riguardo, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 806/2014, le misure menzionate al precedente punto 111 sono applicate solo a favore degli enti che sono tenuti a versare i contributi ex ante.

113    È vero che il regolamento n. 806/2014 non stabilisce alcun nesso automatico tra il versamento del contributo ex ante e la risoluzione dell’ente interessato. Ciò spiega perché i contributi ex ante non possano essere considerati premi assicurativi che possono essere pagati mensilmente e rimborsati (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 70 e 73).

114    Ciò non toglie che gli enti traggano vantaggio sotto un duplice profilo dal SRF, il quale è finanziato proprio dai loro contributi ex ante.

115    Da un lato, quando gli enti sono in dissesto o a rischio di dissesto, la loro situazione finanziaria può essere regolarizzata nell’ambito di una procedura di risoluzione che può essere avviata a loro favore se sono parimenti soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 18 del regolamento n. 806/2014. Una siffatta procedura consente quindi di utilizzare mezzi finanziari del SRF a favore di detti enti, fermo restando che tali mezzi sono stati alimentati dai contributi di questi ultimi.

116    Dall’altro lato, tutti gli enti beneficiano dei loro contributi ex ante attraverso la stabilità del sistema finanziario, la quale è garantita dal SRF.

117    Infatti, il rischio coperto dal SRF è quello che l’intero settore finanziario pone alla stabilità del sistema finanziario (sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 72).

118    Ne consegue che il SRF mira, in un’ottica di ordine non fiscale, bensì assicurativo, a garantire la stabilità del settore finanziario nel suo insieme, mirando ad assicurare una protezione contro la crisi di quest’ultimo a beneficio di tutti gli enti.

119    Tale finalità di ordine assicurativo si riflette peraltro anche nel calcolo dei contributi ex ante, dato che questi ultimi non risultano dall’applicazione di un’aliquota determinata a una base imponibile, bensì, in applicazione degli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59 nonché degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, dalla definizione di un livello-obiettivo finale, poi di un livello-obiettivo annuale, che è in seguito ripartito tra gli enti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). Tale ripartizione del livello-obiettivo annuale è fondata, in particolare, come risulta altresì dal considerando 109 del regolamento n. 806/2014, sul rischio rappresentato da ciascun ente per la stabilità del sistema finanziario, il che induce gli enti ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose.

120    Da quanto precede risulta che gli enti versano i contributi ex ante in una logica di ordine assicurativo, fermo restando che tali contributi sono direttamente destinati al solo finanziamento delle spese del settore finanziario cui tali enti appartengono e che tali spese si rivelano necessarie per il funzionamento di detto settore al fine, in particolare, di stabilizzarlo in caso di dissesto di taluni enti e di limitare gli effetti di contagio.

121    Di conseguenza, le disposizioni del regolamento n. 806/2014 che obbligano gli enti a versare contributi ex ante e precisano le modalità del loro calcolo, in particolare il suo articolo 69, paragrafo 1, non costituiscono «disposizioni fiscali» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE.

122    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 si dissocerebbe dall’obiettivo di armonizzazione dal momento che l’importo del livello-obiettivo finale, previsto da tale disposizione, è determinato con riferimento all’importo dei depositi protetti esistente alla fine del periodo iniziale, di modo che il contributo ex ante si trasformerebbe in un’imposta.

123    Infatti, da un lato, per i motivi esposti al precedente punto 95, una siffatta modalità di calcolo del livello-obiettivo finale non può essere considerata separata dall’obiettivo di armonizzazione. Dall’altro lato, le modalità di calcolo di tale importo non incidono sul fatto che il gettito dei contributi ex ante sia specificamente e direttamente destinato al solo finanziamento delle spese del settore finanziario e che tali contributi possano essere considerati necessari per il funzionamento di detto settore, al fine di stabilizzarlo.

124    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 114 TFUE costituiva una base giuridica adeguata per l’adozione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

125    In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere la terza parte del quarto motivo di ricorso.

c)      Conclusione sulla seconda e sulla terza parte del quarto motivo di ricorso

126    Da quanto precede risulta che il quarto motivo di ricorso deve essere respinto nella parte in cui si fonda su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

[omissis]

B.      Sui motivi relativi alla legittimità della decisione impugnata

1.      Sul primo motivo di ricorso, vertente su difetti di motivazione

[omissis]

d)      Sulla seconda parte, vertente sulla motivazione del livello-obiettivo annuale

338    Secondo la ricorrente, la determinazione del livello-obiettivo annuale non è debitamente motivata nella decisione impugnata. In particolare, il SRB avrebbe dovuto spiegare in che misura esso aveva preso in considerazione l’eventuale impatto dei contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti interessati. Inoltre, il SRB non avrebbe comunicato il livello-obiettivo finale previsto, né la sua interpretazione del massimale menzionato all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014. Orbene, come mostrerebbe la decisione che fissa i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, il SRB si riterrebbe autorizzato ad aumentare liberamente il livello-obiettivo annuale applicando un coefficiente che non è previsto dalla normativa applicabile e ad imporre, in tal modo, agli enti un onere sproporzionato.

339    Il SRB replica che dai considerando da 35 a 48 della decisione impugnata risulta che esso ha soddisfatto il suo obbligo di motivazione sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021.

340    In particolare, dai considerando da 43 a 48 della decisione impugnata emergerebbe che il SRB ha tenuto conto della pandemia di COVID-19 nell’ambito dell’analisi della fase di ciclo congiunturale, nonché dei potenziali effetti prociclici dei contributi sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti. A tal proposito, il SRB avrebbe spiegato che esso si attendeva una ripresa economica nel corso del 2021, benché detta ripresa restasse difficilmente prevedibile.

341    Inoltre, il SRB avrebbe pubblicato sul suo sito Internet il livello-obiettivo finale previsto e la ricorrente sarebbe stata a conoscenza di detta pubblicazione. L’asserita mancata divulgazione dell’interpretazione del SRB relativa al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 non potrebbe pregiudicare la legittimità della motivazione della decisione impugnata.

342    Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale, il SRF deve disporre di mezzi finanziari pari al livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

343    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 342, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

344    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo.

345    Per quanto concerne le modalità di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenuto conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

346    Nel caso di specie, come risulta dal considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56.

347    Ai considerando 36 e 37 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi vertente sull’andamento dei depositi protetti nel corso degli anni precedenti, su qualsiasi evoluzione pertinente della situazione economica, nonché su un’analisi degli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e sugli effetti dei contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ha poi ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato detto coefficiente a un ottavo dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, al fine di ottenere il livello-obiettivo annuale.

348    Nei considerando da 38 a 47 della decisione impugnata il SRB ha illustrato l’iter seguito per fissare il coefficiente.

349    Al considerando 38 della decisione impugnata, il SRB ha riconosciuto una tendenza costante di crescita dei depositi protetti per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti. In particolare, per il 2020, l’ammontare medio di detti depositi, calcolato su base trimestrale, era pari a EUR 6 689 miliardi.

350    Nei considerando 40 e 41 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato la prevista evoluzione dei depositi protetti per i tre restanti anni del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Esso ha ritenuto che i tassi annuali di crescita dei depositi protetti sino alla fine del periodo iniziale si sarebbero collocati tra il 4% e il 7%.

351    Nei considerando da 42 a 45 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale effetto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha indicato di aver tenuto conto di molteplici indicatori, come la previsione di crescita del prodotto interno lordo della Commissione e le proiezioni in materia della BCE o il flusso di crediti del settore privato in percentuale del prodotto interno lordo.

352    Al considerando 46 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, pur potendosi ragionevolmente attendere un’ulteriore crescita dei depositi protetti all’interno dell’unione bancaria, il ritmo di tale crescita sarebbe stato inferiore rispetto a quello dell’anno 2020. A tal proposito, al considerando 47 della decisione impugnata, il SRB ha indicato di aver adottato un «approccio prudente» per quanto riguardava il tasso di crescita dei depositi protetti per gli anni successivi sino al 2023.

353    Alla luce di tali considerazioni, al considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 48 di detta decisione:

«Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56».

354    Tuttavia, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 con le seguenti modalità.

355    In primo luogo, fondandosi su un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’ammontare dei depositi protetti dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, stimato, per la fine del periodo iniziale, in circa EUR 7 500 miliardi. Per giungere a tale importo, il SRB ha tenuto conto dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, vale a dire EUR 6 689 miliardi, di un tasso di crescita annuo dei depositi protetti pari al 4%, nonché del numero di periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire tre.

356    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% di detti EUR 7 500 miliardi per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023, ovvero circa EUR 75 miliardi.

357    In terzo luogo, il SRB ha dedotto da quest’ultimo importo le risorse finanziarie già disponibili nel SRF nel 2021, vale a dire circa EUR 42 miliardi, per ottenere l’importo che doveva essere ancora riscosso nei periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Detto importo ammontava, quindi, a circa EUR 33 miliardi.

358    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per tre al fine di ripartirlo uniformemente tra i suddetti tre periodi di contribuzione restanti. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 346, vale a dire circa EUR 11,287 miliardi.

359    In udienza, il SRB ha altresì sostenuto di aver reso pubblici gli elementi di informazione su cui aveva basato il metodo descritto nei precedenti punti da 355 a 358, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di comprendere il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, esso ha precisato di aver pubblicato sul suo sito Internet, nel maggio del 2021, vale a dire dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, una scheda descrittiva denominata «Fact Sheet 2021» (in prosieguo: la «scheda descrittiva»), che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Del pari, il SRB ha affermato che anche l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF era indicato sul suo sito Internet, nonché attraverso altre fonti pubbliche, e ciò ben prima dell’adozione della decisione impugnata.

360    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o meglio deve, prendere in considerazione anche altri difetti di motivazione, oltre a quelli invocati dalla ricorrente, e ciò, segnatamente, quando essi emergono nel corso del procedimento.

361    A tal fine, nella fase orale del procedimento, le parti sono state ascoltate su tutti gli eventuali difetti di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, interrogato espressamente e ripetutamente al riguardo, il SRB ha descritto, fase per fase, il metodo che aveva realmente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021, quale esposto nei precedenti punti da 355 a 358.

362    Per quanto concerne, poi, il contenuto dell’obbligo di motivazione, dalla giurisprudenza risulta che la motivazione di una decisione adottata da un’istituzione o da un organo dell’Unione deve essere, in particolare, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscere i motivi reali di tale decisione, allo scopo di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

363    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

364    Infatti, se le considerazioni illustrate nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione interessata non soddisfa le funzioni ricordate ai precedenti punti 299 e 300. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione impugnata, prima della proposizione del ricorso, e di preparare la loro difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che hanno costituito il fondamento giuridico reale di tale decisione e di esaminarne la conformità alle norme applicabili.

365    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

366    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Invero, come risulta dal precedente punto 15, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un suo aumento o una sua riduzione comporta un corrispondente aumento o riduzione del contributo ex ante di ciascuno di detti enti.

367    Dalle considerazioni che precedono emerge che, se il SRB è tenuto a fornire agli enti, attraverso la decisione impugnata, spiegazioni sul metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con quelle da esso fornite nel corso del procedimento giurisdizionale e vertenti sul metodo effettivamente applicato.

368    Orbene, ciò non si verifica nella presente causa.

369    Infatti, va anzitutto osservato che nel considerando 48 della decisione impugnata è stata illustrata una formula matematica ivi presentata come fondamento della determinazione del livello-obiettivo annuale. Ebbene, è emerso che detta formula non integra gli elementi del metodo realmente applicato dal SRB, come esposto in udienza. In effetti, come risulta dai precedenti punti da 355 a 358, il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di detto metodo, deducendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF al fine di calcolare l’importo che doveva essere ancora riscosso entro il termine del periodo iniziale e dividendo detto importo per tre. Ora, queste due fasi del calcolo non sono espresse nella suddetta formula matematica.

370    È vero che dall’argomentazione svolta dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo risulta che essa era a conoscenza della scheda informativa e, di conseguenza, dei potenziali importi del livello-obiettivo finale indicati nella forcella ivi inclusa. Tuttavia, anche supponendo che essa abbia conosciuto altresì l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF, queste sole circostanze non erano idonee a consentirle di comprendere che il SRB aveva effettivamente compiuto le due operazioni citate al precedente punto 369, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista al considerando 48 della decisione impugnata non le menzionava neppure.

371    Analoghe incoerenze si riscontrano anche per quanto concerne le modalità di fissazione del coefficiente dell’1,35%, che tuttavia svolge un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 370. Tale coefficiente potrebbe essere effettivamente inteso come basato, tra altri parametri, sulla previsione di crescita dei depositi protetti durante gli anni rimanenti del periodo iniziale. Tuttavia, come riconosciuto dal SRB in udienza, detto coefficiente è stato fissato in modo tale da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, ossia dopo che il SRB ha calcolato tale importo applicando le quattro fasi esposte nei precedenti punti da 355 a 358 e, in particolare, dividendo per tre l’importo risultante dalla detrazione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Tale modo di procedere non risulta però affatto dalla decisione impugnata.

372    Occorre ricordare inoltre che, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato si collocava in una forcella compresa tra EUR 70 miliardi e EUR 75 miliardi. Orbene, tale forcella risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nel considerando 41 della decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi – che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Risulta quindi sussistere una discordanza tra queste due forcelle. Invero, da un lato, la forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti comprende anche valori superiori al tasso del 4%, la cui applicazione avrebbe, tuttavia, portato a un importo stimato del livello-obiettivo finale superiore a quello inserito nella forcella relativa a detti livelli-obiettivo. Dall’altro lato, per la ricorrente è impossibile comprendere per quale motivo il SRB abbia incluso nella forcella relativa a detto livello-obiettivo importi inferiori a 75 miliardi di EUR. Infatti, per arrivare a tali importi, sarebbe stato necessario applicare un tasso inferiore al 4%, che, tuttavia, non è compreso nella forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti. Date le circostanze, la ricorrente non era in grado di stabilire in che modo il SRB si fosse avvalso della forcella relativa al tasso di crescita di detti depositi per pervenire al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

373    Ne consegue che, per quanto attiene alla determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo effettivamente applicato dal SRB, come illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni reali prese in considerazione ai fini della fissazione di detto livello-obiettivo non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

374    Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la decisione impugnata è inficiata da vizi di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

375    La seconda parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere accolta. Tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è tuttavia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso.

[omissis]

3.      Sulla prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con larticolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014

488    Nell’ambito della prima parte dedotta a sostegno del quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il SRB ha violato l’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in quanto, nel determinare il livello-obiettivo finale, ha preso in considerazione l’importo previsto dei depositi protetti degli enti alla fine del periodo iniziale. Orbene, alla luce dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB avrebbe dovuto determinare tale livello-obiettivo in modo «statico», tenendo conto dell’importo dei depositi protetti degli enti al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento.

489    Il SRB, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

490    A tale riguardo, dai precedenti punti da 35 a 40 risulta che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che la determinazione del livello-obiettivo finale deve essere effettuata alla luce dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Di conseguenza, il SRB ha correttamente tenuto conto, ai considerando da 38 a 41 della decisione impugnata, dell’evoluzione dei depositi protetti fino alla fine del periodo iniziale, per determinare il livello-obiettivo finale e di dedurne, successivamente, il livello-obiettivo annuale.

491    Anche la prima parte del quarto motivo di ricorso deve quindi essere respinta.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, è annullata nella parte in cui riguarda la Deutsche Bank AG.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la Deutsche Bank AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Deutsche Bank AG.

4)      Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.