Language of document : ECLI:EU:T:2008:520





Ordinanza del Presidente del Tribunale 20 novembre 2008 – SIAE / Commissione

(causa T‑433/08 R)

«Procedimento sommario – Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritti d’autore – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 23‑26)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 35, 43‑47)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Incertezza quanto al risarcimento del danno nell’ambito di un eventuale ricorso per risarcimento danni (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 42)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Modifica sostanziale e irreversibile delle condizioni del mercato – Criteri di valutazione – Onere della prova (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 48‑51)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.