Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

13 dicembre 2007

Causa F‑28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per il 2004 – Ricorso di annullamento – Motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Sequeira Wandschneider chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 5 000 come risarcimento del preteso danno materiale e morale da lui subito a seguito del rapporto di evoluzione della carriera 2004.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Intervento del vidimatore nella procedura di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Valutatori diversi nel corso di uno stesso periodo di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Composizione della commissione paritetica di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Ruolo del valutatore d’appello

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Valutazione – Rispetto dei diritti della difesa

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Necessaria coerenza tra commenti descrittivi e giudizio espresso in cifre

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Funzionari – Diritti e obblighi – Libertà di espressione – Esercizio – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 12 e 21)

1.      Dall’art. 2, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, ai sensi del quale il vidimatore vista il rapporto di evoluzione della carriera inizialmente redatto dal valutatore, e dall’art. 8, n. 8, primo comma, delle dette disposizioni generali di esecuzione, ai sensi del quale il valutatore e il vidimatore ultimano tale rapporto, risulta che il vidimatore dev’essere considerato come un valutatore nel senso pieno del termine. Di conseguenza, la circostanza secondo cui un sistema informatico indica che il vidimatore ha terminato la valutazione non può essere utilizzata per concludere che il valutatore ha ceduto le sue funzioni al vidimatore.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 64)

2.      Dal combinato disposto dell’art. 1, nn. 1 e 2, e dell’art. 4, nn. 1 e 2, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione risulta che il rapporto di evoluzione della carriera ha lo scopo di valutare la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di cui ha dato prova il titolare del posto nel corso di tutto il periodo di valutazione. Il valutatore è dunque tenuto a procedere alla valutazione, rispetto agli obiettivi anteriormente fissati, delle prestazioni effettuate dal titolare del posto nel corso di tutto il periodo di valutazione, quand’anche egli non sia stato il superiore gerarchico di quest’ultimo per una determinata frazione del detto periodo. La finalità del rapporto semplificato è pertanto quella di fornire al valutatore le informazioni necessarie alla valutazione delle funzioni che il funzionario valutato ha svolto nel corso di tale determinata frazione del periodo di valutazione. Di conseguenza, la circostanza che un secondo valutatore abbia riportato i giudizi di un primo valutatore, per uno stesso periodo di valutazione, non è tale da dimostrare che egli non abbia proceduto alla valutazione del funzionario interessato.

(v. punto 49)

3.      La presenza, alla seduta della commissione paritetica di valutazione nel corso della quale è stato esaminato l’appello di un funzionario contro il rapporto di evoluzione della carriera che lo riguarda, di un membro con il quale il detto funzionario ha, in precedenza, avuto rapporti conflittuali non può viziare la procedura seguita dinanzi a tale organo, dato che tale membro, che era solo un membro supplente della detta commissione, non ha partecipato al voto e che nulla fa pensare che egli avrebbe potuto, con la sua sola presenza, influire sul senso di tale voto.

(v. punti 59-61)

4.      Dall’art. 9, n. 7, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione risulta che il ruolo del valutatore d’appello non può essere confuso con quello del valutatore o del vidimatore e che il valutatore d’appello, nel caso in cui la commissione paritetica di valutazione non gli abbia rivolto raccomandazioni, può quindi limitarsi ad adottare definitivamente il rapporto di evoluzione della carriera senza giustificare la sua decisione con una motivazione circostanziata.

(v. punto 78)

5.      Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario. Tale principio esige che la persona interessata sia posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà. Tale obiettivo è raggiunto, in particolare, mediante le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione che hanno lo scopo di garantire il rispetto del contraddittorio durante tutta la procedura di valutazione dei funzionari. Un ricorrente che ha potuto far valere le sue censure in ogni fase di tale procedura non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati.

(v. punti 87-90)

Riferimento:

Corte: 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 27); 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑8237, punto 99)

Tribunale di primo grado: 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64)

6.      Nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, i commenti descrittivi figuranti in tale rapporto hanno lo scopo di giustificare i giudizi espressi in punti. Tali commenti descrittivi servono di base alla redazione della valutazione, che ne costituisce la trascrizione in cifre, e consentono al funzionario di comprendere il punteggio ottenuto. Di conseguenza, nell’ambito di tale rapporto i commenti descrittivi devono essere coerenti con i giudizi espressi in punti. Tenuto conto dell’amplissimo potere discrezionale riconosciuto ai valutatori negli apprezzamenti relativi al lavoro delle persone che essi hanno l’incarico di valutare, un’eventuale incoerenza in un rapporto di evoluzione della carriera può tuttavia giustificare il suo annullamento solo se essa è manifesta.

(v. punto 109)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2006, causa T‑173/04, Carius/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑243 e II‑A‑2‑1269, punto 106)

7.      Anche se la libertà di espressione è un diritto fondamentale di cui godono i funzionari comunitari, tale libertà non può giustificare che un funzionario possa esprimere, contro i suoi superiori gerarchici, affermazioni infondate tali da gettare discredito sull’onorabilità di questi ultimi.

(v. punto 143)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1989, causa C‑100/88, Oyowe e Traore/Commissione (Racc. pag. 4285, punto 16)

Tribunale di primo grado: 26 novembre 1991, causa T‑146/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1293, punti 72 e 76)