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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 dicembre 2001 dalla EuroCommerce A.I.S.B.L.

(Causa T-336/01)

Lingua processuale: l'inglese

Il 27 dicembre 2001 la EuroCommerce A.I.S.B.L., rappresentata dai sigg. Pierre V. F. Bos e Morten Nissen, dello studio Dorsey & Whitney LLP, Bruxelles (Belgio), ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare la decisione della Commissione del 9 agosto 2001 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/29.373 - Visa International);

--condannare la Commissione alle spese del procedimento;

--condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute da EuroCommerce nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'associazione internazionale che ha per scopo la ricerca e la soluzione dei problemi nel settore degli scambi commerciali. Essa ha in varie occasioni presentato denunce alla Commissione in merito alle regole non tariffarie ed alle commissioni interbancarie multilaterali applicate dagli organismi che gestiscono i sistemi interbancari di pagamento tramite carta. Tali commissioni sono versate dalla banca acquirente (la banca dell'esercente) alla banca emittente (la banca del cliente). La ricorrente sostiene che tale commissione incide direttamente sulla commissione che l'esercente è tenuto a pagare alla propria banca acquirente per l'utilizzo della carta come mezzo di pagamento da parte dei propri clienti. Le regole non tariffarie costituiscono un complesso di regole che disciplinano l'emissione e l'ottenimento delle carte di pagamento.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che non vi erano gli estremi per intraprendere un'azione ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE riguardo alle regole non tariffarie. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola sia il Trattato CE che l'accordo SEE.

La ricorrente fa valere che la Commissione non ha rispettato il suo diritto di essere sentita. Nelle osservazioni scritte formulate in risposta alla seconda lettera, inviata a norma dell'art. 6 del regolamento della Commissione n. 2842/98, la ricorrente aveva annunciato il ritiro condizionato delle proprie denunce, confidando nel fatto che la Commissione avrebbe vietato le commissioni interbancarie multilaterali. Secondo la ricorrente, tali commissioni sono infatti strettamente correlate con le regole non tariffarie. Successivamente, la Commissione avrebbe espresso un diverso punto di vista in proposito, senza tuttavia dare l'opportunità alla ricorrente, secondo quanto affermato da quest'ultima, di essere ascoltata al riguardo in un'audizione.

La ricorrente fa inoltre valere la violazione dell'art. 81 del Trattato CE, nonché l'inosservanza del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto della correlazione esistente tra le commissioni interbancarie multilaterali e le regole non tariffarie. Tali misure avrebbero dovuto essere considerate congiuntamente ai fini di valutare se siano o meno capaci di incidere negativamente sulla concorrenza. Con la decisione impugnata, la Commissione ha approvato le regole non tariffarie e si è pronunciata per l'ammissibilità delle commissioni interbancarie multilaterali. La ricorrente ribadisce tuttavia che tali misure sono strettamente collegate e che il loro effetto congiunto sulla concorrenza avrebbe dovuto essere oggetto di indagine.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto in sede di approvazione della cosiddetta regola di non discriminazione, che vieta agli esercenti di addebitare una commissione ai clienti per gli acquisti effettuati con carta di debito. Essa sostiene che tale regola costituisce una restrizione alla concorrenza, poiché impedisce agli esercenti di far leva sulla minaccia di tale eventuale discriminazione ai fini di negoziare commissioni più basse. La ricorrente asserisce che la Commissione non ha effettuato un'indagine di mercato completa al riguardo.

Analogamente, la ricorrente fa valere un errore della Commissione nell'approvazione di altre regole contenute nella decisione controversa. E' il caso delle regole sull'emissione transfrontaliera ("Cross-border issuing rules"), in base alle quali una banca che intenda emettere carte di pagamento in un altro Stato deve conformarsi alle disposizioni vigenti in questo Stato. La ricorrente sostiene che tali regole comportano de facto una ripartizione del mercato e impediscono alle banche emittenti di trarre vantaggio in termini concorrenziali operando in un determinato Stato in base a regole meno restrittive vigenti in un altro Stato. La Commissione avrebbe inoltre commesso un errore nell'approvare la regola sull'affiliazione transfrontaliera (Cross-border acquiring rules"), la quale impedirebbe agli esercenti che operano in uno Stato di affiliarsi ad una banca acquirente in un altro Stato, dove si riscuotono commissioni interbancarie multilaterali più basse.

Infine, la Commissione non adduce argomenti sufficienti a sostegno del divieto di stipulare convenzioni di affiliazione con gli esercenti senza previa emissione di carte di pagamento ("No acquiring without issuing rule"). Tale regola impone che una banca, la quale intenda stipulare convenzioni con gli esercenti, debba aver emesso un certo numero di carte di pagamento prima di poter stipulare una qualsiasi convenzione. Tale disposizione equivale, secondo la ricorrente, ad un accordo per la ripartizione del mercato tra gli attuali istituti di emissione.

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