Language of document : ECLI:EU:T:2012:292

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

13 giugno 2012 (*)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HELLIM — Marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑534/10,

Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias, con sede a Nicosia (Cipro), rappresentato inizialmente da C. Milbradt e H. Van Volxem, successivamente da Milbradt e A. Schwarz, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Garmo AG, con sede a Stoccarda (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 settembre 2010 (procedimento R 794/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias e la Garmo AG,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore) e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig.ra J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2010,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2011,

vista la decisione del 15 aprile 2011, che nega l’autorizzazione al deposito di una replica,

in seguito all’udienza del 16 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 24 ottobre 2005 la Garmo AG presentava domanda di registrazione di un marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo HELLIM.

3        I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, segnatamente, alla seguente descrizione: «Latte e prodotti derivati dal latte».

4        La domanda di marchio comunitario era stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 14/2006, del 3 aprile 2006.

5        Il 26 giugno 2006 l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias, ricorrente, presentava opposizione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione si basava sul marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI, richiesto il 22 febbraio 1999 e registrato il 14 luglio 2000 con il numero 1082965, che contrassegna i prodotti della classe 29, corrispondenti alla seguente descrizione: «Formaggio».

7        Il motivo fatto valere a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

8        Con decisione del 10 marzo 2010, la divisione di opposizione respingeva l’opposizione, sostenendo che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i segni HELLIM e HALLOUMI, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti controversi. La divisione di opposizione constatava che i segni in conflitto non erano simili né sotto il profilo visivo né sotto il profilo fonetico. Sotto il profilo concettuale, i segni in conflitto avrebbero presentato una certa somiglianza per i consumatori, dato che i due termini sarebbero stati utilizzati per designare un particolare formaggio. Inoltre, a Cipro il marchio anteriore avrebbe presentato uno scarso carattere distintivo, poiché il termine «halloumi» designa un particolare formaggio cipriota. Considerato tale carattere descrittivo del marchio anteriore, la somiglianza concettuale non poteva compensare le differenze visive e fonetiche tra i segni in conflitto, con la conseguenza che non sarebbe sussistito alcun rischio di confusione.

9        Il 7 maggio 2010 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione d’opposizione.

10      Con decisione del 20 settembre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso respingeva il ricorso. In primo luogo, al punto 18 della decisione impugnata, essa condivideva le conclusioni della divisione di opposizione, non contestate dalle parti, in base alle quali i prodotti controversi erano identici o simili. In secondo luogo, la commissione di ricorso, ai punti 21 e 22 della decisione impugnata, riteneva che, sul piano visivo e fonetico, la somiglianza dei segni in conflitto fosse debole. Sotto il profilo concettuale, essa constatava, al punto 23 della decisione impugnata, che il turco non era una lingua ufficiale dell’Unione europea, cosicché l’eventuale significato della parola «hellim» in lingua turca non era determinante per la valutazione del rischio di confusione. Inoltre, anche supponendo che il pubblico riconoscesse la designazione di un particolare formaggio cipriota, ciò sarebbe stato irrilevante, trattandosi di un significato meramente descrittivo su cui non si sarebbe potuto basare il confronto dei segni. Il confronto concettuale sarebbe stato dunque neutro. In terzo luogo, quanto al rischio di confusione, la commissione di ricorso, al punto 26 della decisione impugnata, considerava che la circostanza che il marchio anteriore fosse collettivo non comportava che detto marchio avesse un carattere distintivo medio. La commissione di ricorso rilevava che il marchio collettivo si distingueva dal marchio individuale perché ad esso non si applicava l’impedimento alla registrazione dell’indicazione geografica descrittiva, dato che il marchio collettivo distingueva i prodotti da esso tutelati in base al fatto che provenivano da una collettività di produttori regionali. Tenendo conto dello scarso carattere distintivo del marchio anteriore nonché della tenue somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto, la commissione di ricorso, al punto 30 della decisione impugnata, concludeva che non esisteva alcun rischio di confusione, anche se si trattava di prodotti identici e simili.

 Conclusioni delle parti

11      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

12      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

13      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi alla violazione, da un lato, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto sussisterebbe un rischio di confusione, e, dall’altro, dell’articolo 63, paragrafo 2, di detto regolamento, poiché non sarebbe stato rispettato il suo diritto al contraddittorio.

 Sul primo motivo, riguardante la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

14      Il ricorrente contesta principalmente alla commissione di ricorso di aver ritenuto, da un lato, che i segni in conflitto avessero uno scarso grado di somiglianza visiva e fonetica e, dall’altro, che il confronto concettuale fosse neutro.

15      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, «a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

16      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [v. sentenza del Tribunale del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO), T‑325/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 70 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenze della Corte del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc. pag. I‑5507, punto 29, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 17].

17      Inoltre, è pacifico che il rischio di confusione nella percezione del pubblico deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (v. sentenza CAPIO, punto 16 supra, punto 71 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenze della Corte dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Racc. pag. I‑6191, punto 22; Canon, punto 16 supra, punto 16, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 16 supra, punto 18).

18      Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi cui essi si riferiscono. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenza della Corte del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, Racc. pag. I‑7333, punto 48; sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Racc. pag. II‑4335, punto 25; v. altresì, per analogia, sentenza Canon, punto 16 supra, punto 17]. L’interdipendenza tra tali fattori trova la sua espressione all’ottavo considerando del regolamento n. 207/2009, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza CAPIO, punto 16 supra, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

19      Inoltre, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 16 supra, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

20      Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, può esistere un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi da essi designati è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 16 supra, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

21      Da ultimo si deve ricordare che, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2002, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Racc. pag. II‑4359, punto 28, e del 30 giugno 2004, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Racc. pag. II‑1887, punto 38; v. altresì, per analogia, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 16 supra, punto 26].

22      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha giustamente constatato, al punto 17 della decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dal ricorrente, che il pubblico di riferimento era composto dal grande pubblico dell’Unione, poiché, da un lato, i prodotti di cui trattasi erano alimenti di uso quotidiano e, dall’altro, il marchio anteriore era un marchio comunitario.

 Sul confronto dei segni

23      In primo luogo, per quanto concerne la somiglianza visiva, va constatato, come risulta dal punto 21 della decisione impugnata, che i segni in conflitto hanno in comune la prima delle lettere che li compongono, cioè la lettera «h», nonché la serie di lettere «ll» e contengono, a fine parola, le lettere «i» e «m», ma in un ordine diverso, vale a dire «mi» e «im». Tuttavia, sotto il profilo visivo, le differenze provenienti dalla rispettiva struttura delle parole, dall’uso di vocali differenti, dalla disposizione delle lettere e dalla loro lunghezza fanno sì che, globalmente, i segni in conflitto, come già constatato, d’altronde, dalla divisione di opposizione, non siano simili sotto il profilo visivo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 aprile 2003, Durferrit/UAMI — Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Racc. pag. II‑1589, punto 46].

24      A tal proposito, l’argomento del ricorrente, secondo cui esisterebbe un grado medio di somiglianza visiva in quanto cinque delle sei lettere del marchio richiesto si ritroverebbero nel marchio anteriore, cioè le lettere «h», «i» e «m» nonché le due «l», non può essere accolto, tenuto conto della necessità di una valutazione d’insieme dei diversi elementi che costituiscono i segni in conflitto, in particolare della loro composizione e lunghezza nonché della disposizione delle lettere che compongono detti segni.

25      In secondo luogo, quanto alla somiglianza fonetica, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, è vero che il marchio richiesto contiene due sillabe, mentre il marchio anteriore ne contiene tre. Tuttavia, le sonorità derivanti dalle rispettive sillabe dei segni in conflitto sono diverse. Infatti, ad eccezione delle prime sillabe dei segni in conflitto, vale a dire «he» e «ha», che possono comportare una certa somiglianza, le sillabe successive di detti segni, tenuto conto dell’uso di vocali differenti, della disposizione e del numero delle lettere che le compongono, sono assai diverse, con la conseguenza che, globalmente, i segni in conflitto, come già constatato dalla divisione di opposizione, non sono foneticamente simili (v., in tal senso, sentenza NU-TRIDE, punto 23 supra, punto 47).

26      Al riguardo, il ricorrente ha aggiunto, in udienza, che l’esame della commissione di ricorso era stato effettuato erroneamente, poiché, a suo parere, la parola «hellim» sarebbe pronunciata da una parte del pubblico di riferimento come «hellimi». Infatti, il pubblico cipriota tenderebbe ad aggiungere una vocale alla fine delle parole che non ne contengono. Ne conseguirebbe l’esistenza di un grado medio di somiglianza fonetica.

27      L’UAMI fa valere che questo elemento di fatto non è stato sollevato nel procedimento amministrativo e che si tratta di un elemento nuovo.

28      Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame è limitato ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti. Ne consegue che, trattandosi di un impedimento relativo alla registrazione, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi alla commissione di ricorso non possono incidere sulla legittimità di una decisione di quest’ultima [sentenza della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, Racc. pag. I‑2213, punto 54; sentenze del Tribunale del 15 febbraio 2005, Cervecería Modelo/UAMI — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T‑169/02, Racc. pag. II‑505, punto 22, e del 17 marzo 2010, Mäurer + Wirtz/UAMI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA), T‑63/07, Racc. pag. II‑957, punto 22].

29      Di conseguenza, nell’ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso, affidato al Tribunale ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi agli organi dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e devono essere pertanto dichiarati irricevibili (sentenze NEGRA MODELO, punto 28 supra, punti 22 e 23, e tosca de FEDEOLIVA, punto 28 supra, punto 23).

30      Orbene, dal fascicolo dell’UAMI non risulta che il ricorrente abbia fatto valere, nel procedimento amministrativo, che il pubblico cipriota pronuncerebbe la parola «hellim» aggiungendo una «i» alla fine della medesima. Inoltre, sebbene la divisione di opposizione avesse constatato, a differenza della commissione di ricorso, che non esisteva alcuna somiglianza fonetica tra i segni in conflitto, sarebbe spettato al ricorrente, nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, sostenere che il marchio richiesto poteva essere pronunciato «hellimi», cosa che però non ha fatto.

31      Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 28 e 29 supra, l’argomento sollevato dal ricorrente nella fase orale del procedimento deve essere dichiarato irricevibile.

32      Inoltre, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha affatto suffragato, con elementi tangibili, l’affermazione secondo cui la parola «hellim» sarebbe pronunciata «hellimi» dal pubblico cipriota.

33      In ogni caso, anche supponendo che il ricorrente sia legittimato a far valere detto argomento nella fase del ricorso, come asserisce di aver fatto, si deve rilevare che quest’ultimo, su questo specifico punto, è così formulato: «Inoltre, ci si può chiedere su quale lingua si è basata la commissione di ricorso quando ha concluso che la successione di vocali di “Hellim” ha una sonorità più chiara di quella di “Halloumi”. In inglese, la pronuncia della lettera “a” assomiglia alla lettera “e”, il che rafforza notevolmente la somiglianza sonora».

34      Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente in udienza, non risulta affatto da tale dichiarazione che egli abbia fatto valere che, a suo dire, il pubblico cipriota pronuncia la parola «hellimi».

35      Inoltre, è giocoforza constatare che il ricorrente, se avesse inteso avvalersi dinanzi al Tribunale di tale pretesa pronuncia da parte del pubblico cipriota, avrebbe necessariamente messo in discussione quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, dedicato all’esame della somiglianza fonetica, cioè che il marchio anteriore conteneva tre sillabe e il marchio richiesto ne conteneva due, poiché, contrariamente alla parola «hellim», la parola «hellimi» sarebbe composta da tre sillabe, ossia «hel», «li» e «mi». Orbene, egli non ha contestato nemmeno detta dichiarazione nel suo ricorso.

36      In terzo luogo, quanto alla somiglianza concettuale, la commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, ha ritenuto che il confronto concettuale fosse neutro. A tal proposito, essa ha rilevato anzitutto che il turco non rientrava tra le lingue ufficiali dell’Unione, sicché l’eventuale significato della parola turca «hellim» non era determinante per la valutazione del rischio di confusione. La commissione di ricorso ha considerato inoltre che, sebbene il pubblico riconoscesse la designazione di un particolare formaggio cipriota, ciò non avrebbe influito in misura maggiore sulla valutazione della somiglianza dei segni, dato che, in tal caso, si sarebbe trattato di un significato meramente descrittivo che non poteva essere utilizzato per basare il confronto tra i segni.

37      Tale analisi non può essere condivisa.

38      Infatti, come riconosciuto, d’altronde, dall’UAMI nel suo controricorso, sebbene il turco non rientri tra le lingue ufficiali dell’Unione, è tuttavia pacifico che esso figura tra le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro. Pertanto, se ne deve concludere che il turco sarà compreso e parlato da una parte della popolazione di Cipro.

39      Nell’ambito della somiglianza concettuale, occorre prendere in considerazione il punto di vista del consumatore del territorio dell’Unione per il quale le due parole abbiano un significato.

40      Orbene, per quanto concerne l’analisi del significato preciso delle parole che compongono i segni in conflitto, va rilevato che il confronto concettuale non può essere neutro, poiché nella lingua del pubblico di riferimento i segni hanno un significato preciso [v., a contrario, sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2002, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), T‑388/00, Racc. pag. II‑4301, punto 74].

41      Nel caso di specie, è pacifico che sotto il profilo concettuale la parola greca «halloumi» si traduce in turco con la parola «hellim». In tale prospettiva, non può essere contestato che il consumatore medio di Cipro, ove il greco e il turco sono le lingue ufficiali, capirà che le parole «halloumi» o «hellim» rinviano entrambe allo stesso particolare formaggio cipriota [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 marzo 2005, Osotspa/UAMI — Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Racc. pag. II‑763, punto 51, e, riguardo al marchio collettivo Rioja e al marchio richiesto Riojavina, sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, Muñoz Arraiza/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Califícada Rioja (RIOJAVINA), T‑138/09, Racc. pag. II‑2317, punto 52].

42      Ne consegue che sussiste una certa somiglianza concettuale che necessita di una previa traduzione (v., in tal senso, sentenza Hai, punto 41 supra, punto 53).

43      Pertanto, occorre verificare se, come affermato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, non esista un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

 Sul rischio di confusione

44      Da un lato, secondo una giurisprudenza costante, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non si può escludere pertanto che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino segni concordanti nel loro contenuto semantico possa generare un rischio di confusione, nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, o intrinsecamente, o grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico [v. sentenza Hai, punto 41 supra, punto 56 e giurisprudenza ivi citata; v., altresì, sentenza SABEL, punto 17 supra, punto 24, e sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2004, Koubi/UAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Racc. pag. II‑719, punto 50].

45      D’altro lato, secondo la stessa giurisprudenza, la semplice somiglianza concettuale tra i marchi non è sufficiente a creare un rischio di confusione in circostanze in cui il marchio anteriore non gode di particolare notorietà e consiste in un segno recante pochi elementi di fantasia (sentenze SABEL, punto 17 supra, punto 25, e Hai, punto 41 supra, punto 55).

46      Ai punti 25-27 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il carattere distintivo del marchio anteriore fosse indebolito dal significato descrittivo della parola «halloumi», con la conseguenza che il marchio anteriore era descrittivo del prodotto interessato, vale a dire del formaggio. Tale segno, secondo il punto 27 della decisione impugnata, descriveva «la natura e la specie del formaggio così designato e non la sua origine geografica o altre caratteristiche contraddistinte da particolarità regionali».

47      Il ricorrente sostiene, al contrario, che non sono state sufficientemente prese in considerazione le particolarità risultanti dal fatto che il marchio anteriore è un marchio collettivo, che indicherebbe non soltanto che il formaggio proviene da determinate imprese, ossia dai suoi membri, ma anche e inevitabilmente che detto formaggio ha un’origine geografica (luogo di produzione specifica, ricetta speciale a base di latte di Cipro). Pertanto, le caratteristiche specifiche del marchio collettivo, il cui deposito è previsto all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non potrebbero nuocere al ricorrente o suggerire un indebolimento del carattere distintivo di detto marchio, ma dovrebbero invece indurre a presumere l’esistenza di un carattere distintivo almeno medio.

48      Tale argomento non può essere accolto.

49      Infatti, in via preliminare, si deve osservare che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che prevede un’eccezione all’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, deve essere interpretato restrittivamente [sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI (TXAKOLI), T‑341/09, Racc. pag. II‑2373, punto 35].

50      Come sottolinea giustamente l’UAMI, sebbene sia vero che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consente la registrazione di marchi collettivi, nonostante il fatto che essi potrebbero rientrare nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, dall’articolo 66, paragrafo 2, seconda frase, del medesimo regolamento discende espressamente che un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di tali segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare, un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

51      Ne consegue che, tenuto conto della necessità di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è solamente nella fase di registrazione che i requisiti per ottenere un marchio sono stati attenuati, nei limiti in cui i marchi descrittivi, in deroga ai requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, possono essere registrati.

52      La registrazione come marchio collettivo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non può quindi configurare, di per sé, una presunzione di esistenza di un carattere distintivo medio, di modo che la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che il carattere distintivo del marchio anteriore dovesse essere considerato debole.

53      A tal proposito va ricordato che, anche in presenza di un marchio anteriore avente un tenue carattere distintivo, può esistere un rischio di confusione, segnatamente, quando i prodotti di cui trattasi sono identici e i segni in conflitto sono simili [v. sentenza del Tribunale del 13 aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].

54      Tuttavia, occorre constatare che, tenuto conto dell’assenza di somiglianze fonetiche e visive dei segni in conflitto, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti in esame, non può esistere alcun rischio di confusione per il pubblico interessato, in quanto l’esistenza di una somiglianza concettuale tra i segni in conflitto, nell’ipotesi di un marchio anteriore descrittivo, non è sufficiente per concludere per l’esistenza di un siffatto rischio di confusione.

55      Orbene, nella fattispecie, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi, in assenza di un carattere distintivo particolare del marchio anteriore e a causa del carattere descrittivo di quest’ultimo, la mera somiglianza concettuale non è sufficiente a creare un rischio di confusione.

56      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non esisteva alcun rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, con la conseguenza che il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

57      Il ricorrente fa valere che, non avendo preso in considerazione la sua replica del 20 settembre 2010, depositata il giorno stesso dell’adozione della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto non è stato rispettato il suo diritto al contraddittorio.

58      Occorre rilevare che il ricorrente non ha indicato, nel proprio ricorso, l’argomento che avrebbe fatto valere nella replica depositata dinanzi alla commissione di ricorso avverso gli argomenti della Garmo in merito alla somiglianza concettuale e ai quali la commissione di ricorso non avrebbe risposto quando invece avrebbe dovuto farlo.

59      È in risposta ad un quesito rivolto dal Tribunale in udienza che il ricorrente ha sottolineato di non essere stato sentito sulla somiglianza concettuale, facendo altresì riferimento alla questione del carattere neutro di tale somiglianza. Come riportato nel verbale d’udienza, il ricorrente ha precisato che la commissione di ricorso non avrebbe risposto al punto 3 della replica depositata dinanzi ad essa, intitolato «Sulla somiglianza concettuale» e contenente considerazioni relative all’esistenza di una somiglianza concettuale.

60      Va rilevato che, al punto 3 della replica depositata dinanzi alla commissione di ricorso, il ricorrente ha sottolineato che contestava la descrizione fatta dalla Garmo della situazione politica a Cipro. Egli ha ricordato che, sebbene la zona nord di Cipro fosse occupata dalla Turchia, l’intero territorio faceva parte dell’Unione e le popolazioni che parlano il greco e il turco erano ancora meno isolate tra di loro, poiché la zona di demarcazione era attraversata da milioni di ciprioti greci e turchi. Da ciò il ricorrente traeva la conseguenza che questi ciprioti sapevano che «halloumi» e «hellim» designavano lo stesso unico prodotto, cioè il formaggio nazionale cipriota.

61      Al riguardo si deve anzitutto constatare che il Tribunale, ai punti 36-42 supra, ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore ritenendo che la somiglianza concettuale tra i segni in conflitto fosse neutra.

62      Inoltre e comunque, dal punto 60 supra discende che il punto 3 di detta replica non contiene alcun argomento sul carattere neutro del confronto concettuale dei segni in conflitto.

63      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias è condannato alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 giugno 2012.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.