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Ricorso proposto il 26 novembre 2010 - Adamowski / UAMI - Fagumit (Fagumit)

(Causa T-538/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. D. von Schultz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. (Wolbrom, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1003/2009-1;

rigettare la domanda di nullità del marchio comunitario n. 3 093 226;

condannare l'UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione d'annullamento e alla commissione di ricorso nonché relative al presente procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio denominativo "Fagumit", per prodotti delle classi 12 e 17.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo "FAGUMIT", per prodotti della classe 17.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/20091, dato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe omesso di depositare documenti validi, dai quali risulti un uso effettivo del segno distintivo "FAGUMIT"; violazione dell'art. 53, n. 1, lett. b, in combinato disposto con l'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe validamente dato il suo consenso per una registrazione dei diritti di marchio sotto la denominazione "FAGUMIT", nonché violazione dell'art. 52, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non si poteva addebitare alla ricorrente di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario contestato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).