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Ricorso proposto il 3 giugno 2008 - Ziegler / Commissione

(Causa T-199/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler SA (rappresentante: J.-L. Lodomez, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea 11 marzo 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 - Servizi internazionali di trasloco), che infligge alla richiedente un'ammenda di EUR 9 200 000,00;

in subordine, revocare detta ammenda;

in ulteriore subordine, ridurre sostanzialmente l'importo di tale ammenda;

e, in ogni caso, condannare la Commissione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., nel caso COMP/38.543 - Servizi internazionali di trasloco, con la quale la Commissione ha constatato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fissando prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, ripartendosi una parte di tale mercato e manipolando il procedimento nella fase della presentazione delle offerte.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente rileva che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e di diritto nella definizione del mercato in questione e nella valutazione delle dimensioni del mercato e delle parti di mercato di ciascuna delle società di cui trattasi.

La ricorrente deduce inoltre motivi relativi ad una violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, del diritto di accesso al fascicolo, del diritto a un giusto processo e del principio generale di buona amministrazione.

Per quanto riguarda l'ammenda imposta ed il suo importo, la ricorrente rileva che:

la Commissione non avrebbe dimostrato che le pratiche in questione abbiano inciso in misura sensibile sugli scambi intracomunitari;

l'importo dell'ammenda è sproporzionato rispetto alla portata effettiva di tali pratiche e ai loro effetti reali sul mercato; e

la pratica del preventivo di comodo era conosciuta e tollerata dalla Commissione da molto tempo; la mancanza di reazione da parte della Commissione avrebbe indotto la ricorrente a credere nella liceità della pratica.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe preso in considerazione, quali circostanze attenuanti, che la pratica concordata è cessata da molto tempo da parte della ricorrente e che i preventivi di comodo rispondevano ad una domanda di mercato e non ad un'intesa o ad una pratica concordata. La ricorrente deduce parimenti una violazione del principio di parità di trattamento.

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