Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 gennaio 2009 – Ziegler / Commissione
(Causa T‑199/08 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 18‑21)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 44‑46)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 48, 50‑54)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38 543 – Servizi di traslochi internazionali). |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |