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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna) il 12 gennaio 2024 – CP / Nissan Iberia S. A.

(Causa C-21/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CP

Resistente: Nissan Iberia SA

Questioni pregiudiziali

Se esista, nel diritto dell’Unione, un fondamento giuridico per distinguere tra la possibilità e l’obbligo di intentare l’azione di risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza o, al contrario, una volta che la persona lesa sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, tanto del fatto che ha subito un danno a causa di tale violazione, quanto dell’identità dell’autore della stessa, tale persona debba intentare l’azione in parola e il termine di prescrizione inizia a decorrere.

Se, per intentare un’azione per il risarcimento del danno dinanzi all’autorità giudiziaria, si debba attendere che la sanzione sia divenuta definitiva in sede giurisdizionale o se, al contrario, qualora la decisione della Comisión Nacional del Mercado y Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza – CNMC), pubblicata integralmente, contenga l’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, debba ritenersi che l’azione di risarcimento del danno possa essere intentata dinanzi al giudice e che il termine di prescrizione inizi a decorrere.

Se, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la pubblicazione della sanzione integrale sul sito Internet ufficiale e pubblico della CNMC debba essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione [europea] nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tenuto conto che la pubblicazione delle decisioni della CNMC avviene solo sul sito Internet ufficiale.

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