Language of document : ECLI:EU:F:2015:165

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2011 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire»

Nella causa F‑55/13,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e F. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: E. Perillo,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

visto l’articolo 62 del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2013, il sig. De Nicola chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI, o, in prosieguo: la «Banca») del 18 dicembre 2012, di rigetto del suo ricorso interno diretto all’annullamento e alla modifica del suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2011 (in prosieguo: il «rapporto di valutazione per il 2011»), in secondo luogo, l’annullamento del suddetto rapporto di valutazione, in terzo luogo, l’annullamento delle linee guida per l’esercizio di valutazione del personale della BEI relativo al 2011 comunicate al personale il 13 dicembre 2011 (in prosieguo: le «linee guida per il 2011»), in quarto luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» e, in quinto luogo, la condanna della BEI a versargli un risarcimento per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.

 Contesto normativo

2        Il contesto normativo della presente causa è sostanzialmente identico a quello di altre due cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI e che avevano ad oggetto, in particolare, due rapporti di valutazione del ricorrente, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 e F‑59/09. La prima causa ha dato luogo alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), e successivamente, su rinvio, alla sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244; in prosieguo: la «sentenza F‑55/08 RENV»). La seconda causa ha dato luogo alla sentenza dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19) parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), e, su rinvio, alla sentenza del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, in proseguio: la «sentenza F‑59/09 RENV» ).

3        Il regolamento del personale della Banca nella versione in vigore all’epoca dei fatti (in proseguio: il «regolamento del personale»), all’articolo 22 prevede che: «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e che l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. (…)».

4        L’articolo 41 del regolamento del personale, che è formulato nei termini seguenti:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di misure previste dall’articolo 38 [relative al procedimento disciplinare] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca.

(…)

La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:

(…)

se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad un accordo accettato da entrambe le parti».

5        Le linee guida per il 2011 prevedono la procedura per la valutazione del personale e, in particolare, la procedura in caso di contestazione del rapporto di valutazione, relativamente alla quale esse fanno riferimento alle «[l]inee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi riguardante le funzioni da SC a K» comunicate al personale il 25 marzo 2011 (in prosieguo: le «linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi»).

6        Le linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevedono, al punto 2, che nel caso in cui i membri del personale non siano d’accordo con la propria valutazione annuale, essi «devono (…) esporre le loro obiezioni e i loro commenti nel loro documento di valutazione del rendimento [disponibile in linea] e presentare altresì per iscritto, separatamente, una richiesta di riesame al [d]irettore del dipartimento o al [d]irettore generale entro un mese a partire dalla comunicazione del foglio paga (...)».

7        Il punto 3 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede, inoltre, che, «appena possibile, dopo che è stata ricevuta la domanda scritta di riesame di cui al punto 2, ha luogo un colloquio con il direttore del dipartimento [o il d]irettore generale, non necessariamente alla presenza del valutatore [del membro del personale]» e che «il direttore del dipartimento [o] il direttore generale deve notificare per iscritto la propria decisione al membro del personale nel termine di un mese dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di riesame (...)».

8        Il punto 4 delle linee guida relative alla procedura di ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi prevede infine che il membro del personale, qualora, dopo la richiesta scritta di riesame, voglia proseguire il procedimento per contestare il rapporto di valutazione, «[può] presentare un ricorso interno dinanzi al [comitato per i ricorsi], nel termine di un mese a partire dalla notifica della decisione relativa alla sua richiesta scritta di riesame (...)». A tal fine, il ricorso interno deve essere presentato nel modo più completo possibile, il punto 4, sub i), delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevedendo infatti che il ricorso interno deve contenere «le ragioni e lo scopo perseguito dalla contestazione della valutazione, compresi i fatti precisi sui quali il [comitato per i ricorsi] sarà chiamato a presentare una conclusione [e/o una] raccomandazione».

9        Il punto 12 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede infine che il comitato per i ricorsi è competente a:

«i)      annullare il rapporto di valutazione di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o

ii)      modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]».

 Fatti

10      Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione «Studi economici e finanziari» della Banca.

11      Nel rapporto di valutazione per il 2011, i superiori gerarchici del ricorrente hanno giudicato che il suo rendimento era stato conforme a tutte le attese, attribuendogli pertanto il voto B, lo hanno incoraggiato ad adottare un approccio più pragmatico e gli hanno accordato un bonus di EUR 1 144.

12      Con comunicazione al personale, risalente senza indicazione del giorno al maggio 2012, la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2011 (in prosieguo: «le decisioni di promozione del maggio 2012»). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.

13      Il 18 luglio 2012 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi. Egli chiedeva al comitato per i ricorsi, in primo luogo, di constatare che il rapporto di valutazione per il 2011 non era stato obiettivo, giusto e equo, in secondo luogo, di constatare che egli aveva dovuto lavorare in condizioni anormali che erano la prosecuzione delle condizioni che egli si è trovato ad affrontare dal 1993, in terzo luogo, di annullare il suddetto rapporto di valutazione per il 2011 e di attribuirgli il miglior voto possibile, nonché di emanare una raccomandazione affinché ottenesse una promozione (in prosieguo: il «ricorso interno del 18 luglio 2012»).

14      Con decisione in data 18 dicembre 2012, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 18 luglio 2012, in quanto, in primo luogo, non sussistevano anomalie relative alla procedura di valutazione, in secondo luogo, in quanto «la documentazione fornita dall’autore del ricorso interno non dimostra in che modo la qualità del lavoro da lui svolto (...) sia qualificabile come [ottimo rendimento] o, a fortiori, [rendimento eccezionale superiore alle attese]», e, infine, che egli «non presenta uno dei requisiti necessari per la promozione» (in prosieguo: la «decisione controversa del comitato per i ricorsi»).

15      Con lettera del 29 gennaio 2013 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, di avviare una procedura di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca.

16      Con lettera del 5 marzo 2013 la commissione di conciliazione ha informato il presidente della BEI di non essere pervenuta ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.

17      Il 2 giugno 2013 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

 Procedimento

18      Il 16 settembre 2013 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato le sentenze in tre cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI, vale a dire la sentenza De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), la sentenza De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) e la sentenza De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Il Tribunale dell’Unione europea ha così annullato, rispettivamente, le sentenze dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93) e del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). Di queste ultime cause, la prima è stata rinviata dinanzi al Tribunale, mentre le ultime due sono state decise direttamente dal Tribunale dell’Unione europea.

19      La fase scritta del procedimento nella presente causa si è conclusa il 25 settembre 2013.

20      Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione in un’altra causa che vedeva opposti il ricorrente e la BEI, iscritta al ruolo con il numero F‑52/11, la quale ha dato luogo alla sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243, in prosieguo: la «sentenza F‑52/11»), le parti hanno dato il loro assenso affinché il Tribunale, alla luce segnatamente delle tre sentenze pronunciate il 16 settembre 2013 dal Tribunale dell’Unione europea e menzionate al punto 18 della presente sentenza, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole delle nove cause che, a tale data, erano pendenti e che li vedevano opposti, ossia, oltre alla presente causa, le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12 e F‑104/13.

21      Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al 18 giugno 2014. Nel corso di tale periodo il giudice relatore ha incontrato i rappresentanti della Banca in quattro occasioni, rispettivamente in data 14 marzo, 25 marzo, 10 aprile e 23 maggio 2014, e ha tenuto una riunione in videoconferenza con l’avvocato del ricorrente il 16 giugno 2014. Con lettera in data 18 giugno 2014 quest’ultimo ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che, da parte sua, considerava concluso il tentativo di composizione amichevole. Il Tribunale ne ha quindi constatato il fallimento nel resoconto del 4 luglio 2014.

22      L’11 novembre 2014 il Tribunale ha pronunciato le sentenze F‑52/11 e F‑55/08 RENV e il 18 novembre 2014 il Tribunale ha altresì pronunciato la sentenza F‑59/09 RENV. Nelle ultime due cause il Tribunale si è pronunciato a seguito delle sentenze di annullamento e di rinvio da parte del Tribunale dell’Unione europea, rispettivamente, del 27 aprile 2012, (De Nicola/BEI T‑37/10 P, EU:T:2012:205) e del 16 settembre 2013 (De Nicola/BEI T‑264/11 P, EU:T:2013:461).

23      Su richiesta del Tribunale, il ricorrente e la BEI hanno espresso la loro posizione, in osservazioni scritte pervenute alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 e l’8 dicembre 2014, sulle conseguenze che le sentenze F‑52/11, F‑55/08 RENV e F‑59/09 RENV, potevano avere sulle cause iscritte al ruolo con i numeri F‑45/11, F‑128/11, F‑37/12 e F‑82/12, a tale data pendenti.

24      Con lettera in data 31 dicembre 2014 il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, nelle cause iscritte al ruolo con i numeri F‑45/11, F‑128/11, F‑37/12 e F‑82/12, nonché un’istanza di ricusazione riguardante un altro membro del Tribunale.

25      Allo stesso tempo, con tre ricorsi pervenuti in cancelleria, rispettivamente, i primi due il 31 dicembre 2014 e, il terzo, l’11 gennaio 2015, il ricorrente ha adito il Tribunale dell’Unione europea con una prima impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑848/14 P, diretta contro la sentenza F‑55/08 RENV, con una seconda impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑849/14 P, diretta contro la sentenza F‑59/09 RENV, e con una terza impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑10/15 P, diretta contro la sentenza F‑52/11.

26      Con decisione in data 1° giugno 2015 il presidente del Tribunale ha respinto le istanze di ricusazione presentate dal ricorrente.

27      Con lettera della cancelleria in data 3 luglio 2015, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha interrogato le parti su un’eventuale sospensione della presente causa fino alla pronuncia della decisione definitiva nelle cause su impugnazione pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e iscritte al ruolo con i numeri T‑848/14 P, T‑849/14 P e T‑10/15 P.

28      Con lettera in data 5 luglio 2015 il ricorrente si è opposto alla ventilata sospensione, sostenendo in particolare che «nei confronti dell’intero collegio è tuttora pendente il procedimento di ricusazione, atteso che l’apodittica ordinanza del presidente del [Tribunale] è stata tempestivamente impugnata dinanzi al [Tribunale dell’Unione europea]». Il ricorrente aveva, infatti, presentato, in pari data, quattro impugnazioni iscritte al ruolo con i numeri T‑377/15 P, T‑378/15 P, T‑379/15 P et T‑380/15 P, dirette a contestare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea il rigetto delle sue istanze di ricusazione, impugnazioni che sono state respinte dal Tribunale dell’Unione europea con ordinanze del 29 ottobre 2015, De Nicola/BEI (T‑377/15 P, EU:T:2015:851), De Nicola/BEI (T‑378/15 P, EU:T:2015:852), De Nicola/BEI (T‑379/15 P, EU:T:2015:853), De Nicola/BEI, (T‑380/15 P, EU:T:2015:854) in quanto manifestamente irricevibili. Con lettera in data 6 luglio 2015, la BEI ha invece comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo all’ipotizzata sospensione.

29      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 10 settembre 2015, le parti sono state convocate all’udienza di discussione fissata per il 30 settembre 2015 e, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, esse sono state altresì invitate a trasmettere le loro osservazioni riguardo all’eventuale rimessione della presente causa al giudice relatore in veste di giudice unico.

30      Con lettera in data 17 settembre 2015 il ricorrente si è opposto alla rimessione della presente causa al giudice unico. La BEI ha invece risposto di non avere alcuna osservazione da presentare a tal proposito.

31      Con lettere del 19 e del 24 settembre 2015, rispettivamente, i rappresentanti delle parti hanno comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che non avrebbero assistito all’udienza di discussione.

32      Il 21 settembre 2015 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso le tre ordinanze De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) e De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), con le quali ha respinto, rispettivamente, le impugnazioni proposte dal ricorrente avverso le sentenze F‑52/11, F‑59/09 RENV e F‑55/08 RENV, in quanto in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente irricevibili.

33      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 23 settembre 2015, le parti sono state informate che la Prima Sezione del Tribunale aveva deciso che la presente causa poteva essere giudicata dal giudice relatore in veste di giudice unico. Tale decisione è stata adottata alla luce, in particolare, delle ordinanze emesse su impugnazione dal Tribunale dell’Unione europea in data 21 settembre 2015 e menzionate al punto precedente.

34      Con lettera della cancelleria del Tribunale del 18 novembre 2015, le parti sono state informate della decisione del Tribunale di chiudere, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la procedura orale.

 Conclusioni delle parti

35      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi;

–        annullare il rapporto di valutazione per il 2011;

–        annullare «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», tra cui le decisioni sulle promozioni del maggio 2012;

–        annullare le linee guida per il 2011;

–        condannare la BEI al risarcimento di diversi danni materiali e morali;

–        disporre taluni mezzi istruttori;

–        condannare la BEI alle spese.

36      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

 Argomenti delle parti

37      Il ricorrente contesta la decisione controversa del comitato per i ricorsi formulando diverse censure riguardo all’ampiezza dei poteri e al ruolo del comitato per i ricorsi. Egli sostiene altresì che la decisione controversa del comitato per i ricorsi non è sufficientemente motivata e che a torto il comitato per i ricorsi si è dichiarato incompetente a raccomandare al presidente della Banca la ricostruzione della sua carriera. Il ricorrente menziona inoltre la circostanza di non aver ricevuto obiettivi «specifici, realistici, misurabili, definiti nei tempi e accettati dall’interessato» (obiettivi «SMART»). Egli contesta, inoltre, la parte della decisione del comitato per i ricorsi in cui quest’ultimo ha respinto la richiesta di ottenere una copia della registrazione dell’audizione del 24 ottobre 2012 che aveva avuto luogo dinanzi al comitato per i ricorsi. Il ricorrente sostiene infine che la decisione controversa del comitato per i ricorsi è illegittima in quanto fondata sulle linee guida per il 2011, che sono state comunicate al personale il 13 dicembre 2011, vale a dire solo alla fine dell’anno su cui verteva la valutazione.

38      La Banca contesta ciascuna delle censure formulate dal ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

39      Occorre ricordare che il Tribunale dell’Unione europea ha considerato, in particolare nell’ambito delle molteplici cause che hanno visto opposti il ricorrente e la BEI e che riguardavano i rapporti di valutazione di quest’ultimo (v., in particolare, le sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479), che la possibilità, per il comitato per i ricorsi, di annullare ogni affermazione contenuta nel rapporto di valutazione di un membro del personale della Banca implica che il suddetto comitato «è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla[; l]a portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto» (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

40      Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta dal punto 12 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, di «modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]». Infatti, una modifica del voto dell’autore del ricorso interno implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni dei meriti, che compaiono nel rapporto contestato, relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, se necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti (v., in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 37).

41      È del pari importante sottolineare che tale constatazione riguardante la portata del potere del comitato per i ricorsi è altresì corroborata dalle norme procedurali previste espressamente a tal proposito dalle linee direttrici relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi. In particolare, il punto 4, sub i), delle suddette linee guida prevede, da un lato, che il ricorso interno deve contenere, anzitutto, i «fatti precisi» sui quali il comitato per i ricorsi sarà chiamato a presentare una conclusione e/o una raccomandazione e quelli sui quali, eventualmente, si avranno testimonianze e prevede, dall’altro lato, la tenuta di un’udienza. Tali norme procedurali consentono, quindi, una nuova valutazione completa dei fatti rilevanti all’origine della valutazione dei meriti dell’autore del ricorso interno, in particolare, a seguito di un’udienza e con l’ausilio di testimoni (sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 38).

42      Sempre a tal proposito, il giudice dell’Unione ha anche sottolineato, in particolare riferendosi agli organi interessati della Banca, che pur se il comitato per i ricorsi può annullare tutta la procedura di valutazione annuale e chiedere al valutatore in questione un nuovo esercizio di valutazione, è pur vero che si tratta di una facoltà che completa il potere di cui dispone il comitato per i ricorsi, ossia quello di «procedere esso stesso ad una [nuova] valutazione dei meriti dell’interessato» (sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 38).

43      In definitiva, secondo il Tribunale dell’Unione europea «[il] comitato [per i ricorsi] detiene un potere di controllo completo che l’autorizza a sostituire le proprie valutazioni a quelle previste nel (…) rapporto [di valutazione contestato], potere che non può, da parte sua, vantare il Tribunale della funzione pubblica (…); infatti, l’errata rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a sottrarre all’interessato un’istanza di controllo prevista dalla normativa interna della BEI e gli arreca quindi pregiudizio, di modo che [tale rinuncia] deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado» (v. sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 49).

44      Essendo questa la portata del potere e del dovere di controllo del comitato per i ricorsi, si deve verificare, ora, se nella presente causa, siffatto comitato abbia pienamente e correttamente esercitato le sue prerogative di controllo allorché ha esaminato il ricorso interno del 18 luglio 2012.

45      A tal proposito, occorre in primo luogo ricordare che nel suo ricorso interno del 18 luglio 2012 il ricorrente ha presentato al comitato per i ricorsi le seguenti domande: procedere ad un nuovo esame di merito del suo rapporto di valutazione per il 2011 per valutare il suo rendimento; constatare che il suo rapporto di valutazione per il 2011 non era stato obiettivo, giusto e equo; annullare il rapporto di valutazione per il 2011; riconoscergli il miglior voto possibile.

46      Orbene, dagli atti di causa risulta che il comitato per i ricorsi non ha esaminato la domanda diretta all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011, omettendo così di esercitare le prerogative che gli sono state espressamente conferite dalle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi. Per tale fatto, e quindi a causa di tale omissione, il comitato per i ricorsi ha privato il ricorrente di un’istanza di controllo sulla validità e sulla fondatezza del suo rapporto di valutazione per il 2011, a cui egli aveva invece pienamente diritto, in base alla pertinente normativa della BEI (v. punto 43 della presente sentenza).

47      A tal proposito, risulta anzitutto della decisione controversa del comitato per i ricorsi che quest’ultimo ha organizzato le risposte alle diverse domande del ricorrente contenute nel suo ricorso interno del 18 luglio 2012, raggruppandole essenzialmente in tre distinte parti: la prima intitolata «sulla domanda di annullare la procedura di valutazione»; la seconda intitolata «sulla domanda di migliorare il voto del ricorrente», e la terza intitolata «sulla domanda di promozione alla funzione D».

48      Per quanto riguarda la prima delle tre parti menzionate al punto precedente, occorre constatare che la formulazione della sua rubrica «sulla domanda di annullare la procedura di valutazione» non corrisponde affatto alla domanda che il ricorrente ha presentato nel ricorso interno del 18 luglio 2012, al punto 3 del suddetto ricorso, con la quale egli chiedeva precisamente «di annullare il [suo] rapporto di valutazione [per il 2011]».

49      Tale prima parte della decisione controversa del comitato per i ricorsi è, peraltro, così formulata: «[o]ltre al fatto che tale domanda del sig. De Nicola non è specificamente motivata, il comitato non ravvisa alcuna anomalia riguardo alla procedura di valutazione per l’esercizio 2011, ragion per cui tale domanda del [ricorrente] è respinta».

50      Tenuto conto della risposta data del comitato per i ricorsi alla domanda di annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 presentata dal ricorrente, si deve necessariamente costatare che, indipendentemente dal fatto di sapere se la riformulazione della domanda del ricorrente effettuata dal comitato per i ricorsi possa considerarsi amministrativamente ammissibile, tale risposta recante rigetto della domanda non è, in primo luogo, sufficientemente motivata, giacché il comitato per i ricorsi ha omesso di prendere posizione sulle diverse censure e sui vari argomenti avanzati dal ricorrente nel suo ricorso interno del 18 luglio 2012. Al punto 6 del suo ricorso interno, nella rubrica «[le] mie contribuzioni principali nel 2011» il ricorrente fa segnatamente valere quanto segue: «[p]er quanto riguarda il mio rendimento, ritengo di aver svolto tutti i compiti che mi sono stati assegnati in un termine adeguato, ho [inoltre] svolto altri compiti che non sono menzionati nel mio rapporto di valutazione, come, ad esempio, lo studio sugli ‘expiring bonds’ che [la sig.ra D] mi ha chiesto di svolgere alla fine dell’anno: ho proposto di svolgere altri compiti e di esaminare altre questioni, [che erano state] individuate come tali dai miei superiori gerarchici (...)».

51      Fatti precisi compaiono altresì ai punti 6.2 e 6.3 del ricorso interno del 18 luglio 2012, nei quali il ricorrente sostiene, rispettivamente, che compiti adeguati al suo livello di esperienza gli sarebbero stati attribuiti dai suoi superiori gerarchici solo dopo che aveva segnalato loro che avrebbe impugnato dinanzi al giudice la riduzione delle proprie mansioni, e che nel suo rapporto di valutazione per il 2011 non era menzionata la nota «expiring bonds», sulla quale aveva lavorato nel corso dell’ultimo periodo dell’anno 2011.

52      Il comitato per i ricorsi non si è quindi pronunciato sui fatti precisi esposti nel ricorso interno del 18 luglio 2012, che sono menzionati al punto precedente, e neppure su altri fatti che compaiono in tale ricorso interno, come motivi di annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 sollevati dal ricorrente, né per confutarli né, eventualmente, per accoglierli e sostituire quindi, alla valutazione eventualmente errata del primo valutatore, la propria valutazione.

53      In tali circostanze, si deve necessariamente constatare che il comitato per i ricorsi, debitamente adito dal ricorrente con il ricorso interno del 18 luglio 2012 contenente «fatti precisi» a sostegno della domanda di annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2011, non ha né esaminato detta domanda specifica né ha preso posizione, vuoi per respingere vuoi per confermare, su i diversi fatti precisi segnalati a tal fine dal ricorrente, rinunciando pertanto ad esercitare il suo potere di controllo completo, un potere cioè che, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, include anche il potere di annullare i motivi che giustificano l’adozione del dispositivo di tale rapporto (v., in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punti 37 e 43).

54      Tenuto conto di quanto precede, si deve pertanto annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate a questo riguardo dal ricorrente né pronunciarsi sulle conclusioni riguardanti l’adozione di mezzi istruttori. Infatti, in considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, dei motivi di annullamento di cui alla presente sentenza, tali misure non presentano un’utilità ai fini della soluzione della controversia.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011

55      Senza che sia necessario esporre a tal proposito gli argomenti formulati dalle parti, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza costante del giudice dell’Unione in materia, l’annullamento di una decisione del comitato per i ricorsi della BEI è idoneo, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso interno dinanzi al suddetto comitato e ad imporre alla BEI di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi (v. ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40).

56      Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto precedente, non è pertanto necessario pronunciarsi, nella fattispecie, sull’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011. Infatti, in conseguenza dell’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi, deciso dal Tribunale al punto 54 della presente sentenza, il rapporto di valutazione per il 2011 dovrà essere oggetto di un nuovo controllo completo da parte del comitato per i ricorsi. Spetta pertanto alla BEI adottare a tal proposito le misure necessarie.

57      È peraltro in tal senso che nel proprio ricorso il ricorrente ha precisato che «gli atti impugnati devono essere annullati e restituiti alla BEI per una nuova e più ponderata valutazione di legittimità e di merito da parte del comitato dei ricorsi (...)».

58      Di conseguenza, poiché la decisione controversa del comitato per i ricorsi è stata annullata, non è necessario pronunciarsi sulla legittimità del rapporto di valutazione per il 2011, che non è ancora divenuto definitivo.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», tra cui le decisioni sulle promozioni del maggio 2012 e le linee guida per il 2011

59      Poiché il Tribunale ha constatato l’illegittimità della decisione controversa del comitato per i ricorsi e ha pertanto deciso di annullare tale decisione, non è necessario pronunciarsi sulle summenzionate conclusioni. Infatti, l’eventuale annullamento degli atti in questione non sarebbe idoneo, sul piano amministrativo, a procurare al ricorrente alcun effetto utile specifico, giacché la Banca è tenuta, a norma dell’articolo 266 TFUE, a prendere tutti i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta.

 Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni

60      Occorre anzitutto ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare nelle controversie riguardanti i rapporti tra l’Unione e i suoi agenti, presuppone la concomitante sussistenza di tre presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento criticato e il danno lamentato (v., in questo senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52, e del 18 novembre 2014, McCoy/Comitato delle regioni, F‑156/12, EU:F:2014:247, punto 89).

61      Orbene, si deve constatare che in nessuna fase del procedimento il ricorrente ha dimostrato che ricorrano tutti i presupposti menzionati al punto precedente, né per quanto riguarda il danno materiale né per quanto riguarda il danno morale. Inoltre, il ricorrente non fonda le sue conclusioni dirette al risarcimento del danno, in particolare quelle relative al danno morale, su alcuna esposizione chiara dei fatti pertinenti né su un’esposizione distinta, precisa e strutturata dei motivi e degli argomenti addotti in diritto. Tali conclusioni devono essere pertanto dichiarate irricevibili, in quanto esse non sono conformi ai requisiti posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data del deposito del ricorso, divenuto, a seguito di modifica, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura (v., in questo senso, sentenza del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09, EU:F:2011:12, punto 29, e la giurisprudenza citata).

62      In ogni caso, relativamente al danno materiale risultante dalla mancata promozione del ricorrente nel corso dell’anno 2011, è sufficiente rilevare, ad abundantiam, che qualsiasi agente dell’Unione europea può aspirare alla promozione quando soddisfi i requisiti di diritto previsti a tale effetto, a cominciare dal requisito di presentare meriti idonei a giustificare una promozione siffatta in base ad una valutazione annuale del suo rendimento, regola questa che si applica anche al personale della BEI (v. punto 3 della presente sentenza). Orbene, nella fattispecie, poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa del comitato per i ricorsi, la quale verteva sulla valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2011, spetta agli organi competenti della Banca procedere in primo luogo ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2011 e trarne poi le conseguenze quanto ad un’eventuale promozione di quest’ultimo. Inoltre, per quanto riguarda il danno morale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento dell’atto impugnato costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell’atto annullato (sentenza del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 130, e la giurisprudenza citata).

63      Nella fattispecie, il ricorrente non dimostra di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe provocato l’illegittimità che ha motivato l’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.

64      In tali circostanze, le conclusioni dirette al risarcimento del danno devono essere respinte in quanto irricevibili e, in ogni caso, in quanto infondate.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

66      Nella fattispecie, dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che la BEI è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI sia condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 18 dicembre 2012 è annullata.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2015.

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

      E. Perillo


* Lingua processuale: l’italiano.