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Impugnazione proposta il 6 febbraio 2023 dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2022, causa T-101/18, Repubblica d’Austria/Commissione europea

(Causa C-59/23 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: M. Klamert e F. Koppensteiner, agenti, H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Granducato di Lussemburgo, Repubblica ceca, Repubblica francese, Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica d’Austria chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 nella causa T-101/18, Repubblica d’Austria/Commissione europea;

accogliere integralmente la domanda, presentata in primo grado, diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2112 della Commissione, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II1 ;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Repubblica d’Austria deduce quattro motivi.

1. Primo motivo di impugnazione: assenza di una procedura di appalto pubblico

La sentenza impugnata appare illegittima nei limiti in cui, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’assenza di una procedura di appalto pubblico inciderebbe sul procedimento relativo ad aiuti di Stato e renderebbe illegittima la decisione impugnata.

2. Secondo motivo di impugnazione: sproporzionalità della misura

La sentenza impugnata confermerebbe erroneamente il controllo di proporzionalità sufficiente da parte della Commissione. Ciò varrebbe tanto più posto che, da un lato, non sarebbe chiaro in che cosa consisterebbe esattamente la misura di aiuto e, dall’altro, non sarebbe stabilita la sua equivalente sovvenzione.

3. Terzo motivo di impugnazione: distorsione sproporzionata della concorrenza e creazione di una posizione dominante sul mercato

Il Tribunale avrebbe erroneamente negato l’esistenza di una distorsione sproporzionata della concorrenza nonché la creazione di una posizione dominante sul mercato. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che, attraverso lo smantellamento della centrale nucleare di Paks I, si libererebbero capacità energetiche per le quali ci sarebbe concorrenza in un mercato dell’energia elettrica liberalizzato. Inoltre, Paks I e II sarebbero gestite in parallelo più a lungo del previsto; l’indipendenza delle due società non sarebbe garantita.

4. Quarto motivo di impugnazione: insufficiente determinazione dell’aiuto

Il Tribunale avrebbe torto nel negare l’insufficiente determinazione degli elementi di aiuto. L’assenza di una procedura di appalto pubblico, la mancata presa in considerazione dei costi relativi al finanziamento tramite debito nonché il mancato calcolo di un’equivalente sovvenzione indicherebbero tutti che l’importo degli aiuti non sarebbe stato determinato in modo sufficiente.

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1 GU 2017, L 317, pag. 45.