Language of document : ECLI:EU:C:2011:543

Causa C‑163/10

Procedimento penale

contro

Aldo Patriciello

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia)

«Membro del Parlamento europeo — Protocollo sui privilegi e sulle immunità — Art. 8 — Procedimento penale per il reato di calunnia — Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento — Nozione di “opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari” — Immunità — Presupposti»

Massime della sentenza

Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 8)

L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti in uno specifico caso.

(v. punto 41 e dispositivo)