Language of document : ECLI:EU:F:2013:157

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

23 ottobre 2013

Causa F‑124/12

Ulrik Solberg

contro

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

«Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Obbligo di motivazione – Portata del potere discrezionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Solberg chiede l’annullamento della decisione del 12 gennaio 2012 dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT o, in prosieguo: l’«Osservatorio») di non rinnovare il suo contratto di agente temporaneo.

Decisione:      Il ricorso del sig. Solberg è respinto. Il sig. Solberg sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Lettera inviata ad un agente temporaneo in cui gli viene ricordata la data di scadenza del suo contratto – Esclusione – Decisione di non rinnovare un contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivare le decisioni lesive

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)

1.      Arrecano pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2 dello Statuto, solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da ledere gli interessi di un funzionario o di un agente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo. Inoltre, un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto meramente confermativo di quest’ultimo e non può pertanto far decorrere un nuovo termine di ricorso.

In particolare, una lettera che si limiti a ricordare ad un agente le clausole del suo contratto relative alla data di scadenza di quest’ultimo e non contenente quindi alcun elemento nuovo rispetto alle dette clausole non costituisce un atto lesivo.

Per contro, nel caso in cui il contratto possa formare oggetto di un rinnovo, la decisione presa dall’amministrazione di non rinnovarlo costituisce un atto lesivo, distinto dal contratto di cui trattasi e idoneo a formare oggetto di un reclamo, o addirittura di un ricorso, entro i termini statutari. Infatti, una siffatta decisione, che viene emanata a seguito di un riesame dell’interesse del servizio e della situazione dell’interessato, contiene un elemento nuovo rispetto al contratto iniziale e non può essere considerata come meramente confermativa di quest’ultimo.

(v. punti 16‑18)

Riferimento:

Corte: 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P (punto 46)

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 1996, Lopes/Corte di giustizia, T‑26/96 (punto 19); 15 ottobre 2008, Potamianos/Commissione, T‑160/04 (punto 21)

Tribunale della funzione pubblica: 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI, F‑102/09 (punti 56, 57 e 59, e giurisprudenza ivi citata); 23 ottobre 2012, Possanzini/Frontex, F‑61/11 (punto 41)

2.      Fra le garanzie conferite dal diritto dell’Unione nei procedimenti amministrativi figura, in particolare, il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui uno dei componenti, enunciato dal detto articolo 41, paragrafo 2, lettera c), è «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni».

Inoltre, l’obbligo di motivare le decisioni che arrecano pregiudizio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo in base a ragioni imperative.

(v. punti 29 e 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02 (punto 57, e giurisprudenza ivi citata); 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P (punto 148, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale dell’Unione europea: 27 settembre 2012, Applied Microengineering/Commissione, T‑387/09 (punto 76)

3.      Il dovere di sollecitudine implica in particolare che, quando statuisce sulla situazione di un funzionario o di un agente, e ciò anche nell’ambito dell’esercizio di un ampio potere discrezionale, l’autorità competente prenda in considerazione tutti gli elementi idonei a determinare la sua decisione; nel far ciò, essa è tenuta a prendere in considerazione non soltanto l’interesse del servizio, ma anche quello del funzionario o dell’agente interessato.

In ogni caso, la presa in considerazione dell’interesse personale di un agente, le cui prestazioni professionali siano state ritenute insoddisfacenti, non può giungere sino a vietare all’autorità competente di non rinnovare il suo contratto a tempo determinato malgrado l’opposizione di tale agente, qualora l’interesse del servizio lo richieda.

(v. punti 43 e 45)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07 (punto 79); 13 giugno 2012, Macchia/Commissione, F‑63/11 (punto 50, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑368/12 P); 11 luglio 2012, AI/Corte di giustizia, F‑85/10 (punti 167 e 168)