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Impugnazione proposta il 1° marzo 2024 dalla GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023, causa T-62/21, GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG / Commissione europea

(Causa C-177/24 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, E.ON SE, RWE AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG/Commissione (T-62/21), e la decisione della Commissione europea del 17 settembre 2019 relativa alla concentrazione «E.ON/innogy» (Caso M.8870, GU 2020, C 379, pag. 16);

in subordine e in ogni caso, rinviare la causa T-62/21 al Tribunale per ogni decisione necessaria;

condannare la Commissione alle spese, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente nella causa T-62/21.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si basa su cinque motivi:

In primo luogo, il Tribunale dell’Unione europea avrebbe interpretato in maniera erronea il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni1 . Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dell’articolo 101 TFUE a causa di un asserito effetto preclusivo dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, non avrebbe tenuto conto delle prove documentali prodotte dalla ricorrente in relazione a un’intesa tra la E.ON e la RWE e avrebbe violato diritti procedurali omettendo di prendere in considerazione le allegazioni fattuali dedotte dalla ricorrente.

In secondo luogo, erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli oggetti dei procedimenti amministrativi M.8870, M.8871 e B8-28/19 parti integranti di una concentrazione unica, che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente esaminati nell’ambito di un procedimento di controllo delle concentrazioni, e in tal modo avrebbe applicato erroneamente l’articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni. Da un lato, sarebbe stata esclusa l’acquisizione da parte della RWE del 16,67% delle quote dell’E.ON. Dall’altro lato, non sarebbe stata correttamente intesa la nozione di concentrazione di cui all’articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni in relazione al considerando 20 del medesimo regolamento.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe altresì violato l’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni per via di un’erronea definizione del mercato, di un’erronea valutazione delle conseguenze della concentrazione e di un orizzonte di previsione errato, nonché di un’erronea qualificazione dell’impegno.

In quarto luogo, la sentenza impugnata conterrebbe manifesti errori o snaturamenti dei fatti, in relazione ai quali sarebbe stata anche presentata una domanda di rettifica di tale sentenza.

Infine, in quinto luogo, il Tribunale avrebbe imposto requisiti probatori eccessivi esigendo a più riprese, per quanto riguarda la prova di errori manifesti di valutazione, che la ricorrente esponesse il risultato di inchieste non effettuate dalla Commissione e fornisse prove aritmetiche dei risultati concreti ai quali la Commissione sarebbe pervenuta se avesse proceduto a un esame corretto. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato i principi in materia di ripartizione dell’onere della prova respingendo la richiesta di produzione di documenti procedurali presentata dalla ricorrente.

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1     Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).