Language of document : ECLI:EU:T:2019:749

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

16 ottobre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensioni – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto – Principi di parità di trattamento e non discriminazione – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine»

Nella causa T‑432/18,

Peeter Palo, ex agente temporaneo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), residente in Tallin (Estonia), rappresentato da L. Levi e A. Blot, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 5 ottobre 2017 di non versare al ricorrente l’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), nonché all’annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2018, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composta da F. Schalin, facente funzione di presidente, B. Berke e M.J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il sig. Peeter Palo, ricorrente, è stato agente temporaneo presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione dei servizi di contrasto (Europol) dal 1o dicembre 2010 al 31 agosto 2017.

2        Il 19 giugno 2017 il ricorrente richiedeva la concessione di un’indennità una tantum ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15; in prosieguo: lo «Statuto»). A tal fine, depositava un modulo intitolato «Dichiarazione personale – Deroga ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII [dello Statuto]», nel quale, da un lato, dichiarava che, a partire dall’entrata in servizio presso l’Europol, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione ad un regime assicurativo privato e, dall’altro, chiedeva che l’equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti presso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: l’«RPIUE») fosse versato direttamente sul suo conto bancario. Il ricorrente allegava al suddetto modulo un certificato rilasciato dalla compagnia di assicurazione privata interessata attestante che egli aveva versato a quest’ultima un importo di EUR 14 200 per il periodo dal 1o novembre 2010 al 31 agosto 2017. Il 19 settembre 2017, il ricorrente informava l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea di aver sottoscritto, il 1o dicembre 2014, un altro contratto di assicurazione con tale società per un importo di contributi pari a EUR 87 460.

3        Con decisione del 5 ottobre 2017, il PMO respingeva la domanda del ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, il PMO indicava, in particolare, che lo scopo del sistema istituito dall’articolo 12 dell’allegato VIII dello Statuto era dare la priorità alla costituzione di una pensione come reddito regolare futuro e evitare situazioni in cui le persone si trovino senza un reddito sufficiente all’età pensionabile e debbano rivolgersi all’assistenza sociale degli Stati membri. Il PMO, inoltre, specificava che, in tale ottica, i versamenti a un regime pensionistico nazionale o a un’assicurazione privata effettuati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, di tale allegato, «per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione», dovevano corrispondere all’importo dei contributi da versare che possono attendersi nell’ambito di un regime pensionistico nazionale o che erano stati effettivamente versati all’RPIUE durante lo stesso periodo, di modo che il reddito futuro garantito da tali pagamenti doveva essere in linea con quello garantito dal trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti nell’RPIUE. A tale proposito, il PMO sottolineava che la somma dei versamenti effettuati ad un regime di assicurazione privato (EUR 14 200) non era manifestamente in linea con l’importo dei contributi versati all’RPIUE (EUR 65 334,95), con la conseguenza che essa non poteva in alcun modo procurare al ricorrente un reddito equivalente a quello che avrebbe potuto percepire sulla base dell’equivalente attuariale dei sui diritti a pensione acquisiti nell’RPIUE. Il PMO ricordava, infine, che il ricorrente soddisfaceva, ciononostante, i requisiti per un trasferimento verso un altro regime, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto allegato, il che comportava che i diritti a pensione che aveva acquisito presso l’Unione durante il suo periodo di attività in seno all’Europol fossero trasferiti a un regime pensionistico nazionale o a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta, conformemente ai requisiti di cui a tale ultima disposizione.

4        L’11 dicembre 2017, il ricorrente presentava un reclamo avverso tale decisione, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

5        Con decisione del 10 aprile 2018 l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), della Commissione respingeva tale reclamo. In tale decisione, l’AACC confermava, in sostanza, la decisione impugnata, riprendendo essenzialmente la medesima motivazione fornita dal PMO. L’AACC considerava, inoltre, che il secondo contratto di assicurazione sottoscritto il 1o dicembre 2014 dal ricorrente non poteva essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, poiché non era stato sottoscritto «a partire dall’entrata in servizio» all’Europol. L’AACC respingeva, infine, le affermazioni del ricorrente fondate sui principi di parità di trattamento, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

 Procedimento e conclusioni delle parti

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

7        Il controricorso della Commissione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2018.

8        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale subito;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno morale subito;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

10      In limine, occorre rilevare che il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8). Nella fattispecie, poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, il ricorso deve ritenersi diretto contro la decisione impugnata.

11      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dell’articolo 12 paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Il secondo motivo verte sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto

12      Il ricorrente sostiene che era legittimato ad avvalersi dell’articolo 12, paragrafo 2 dell’allegato VIII dello Statuto, poiché soddisfaceva tutti i requisiti di applicazione che vi sono enunciati. Ne deriverebbe che, negandogli l’indennità una tantum richiesta, la decisione impugnata avrebbe violato tale disposizione.

13      In particolare, il ricorrente contesta «il criterio di equivalenza» dedotto dalla Commissione secondo il quale la copertura prevista dal regime pensionistico preesistente deve essere almeno comparabile a quella offerta dall’RPIUE. Tale criterio non risulterebbe dall’articolo 12, paragrafo 2 dell’allegato VIII dello Statuto, circostanza che sarebbe stata confermata dal direttore esecutivo dell’Europol in una lettera del 26 febbraio 2018 indirizzata, in particolare, al direttore generale della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della Commissione. Inoltre, detto criterio non sarebbe stato precisato o quantificato dalla Commissione, circostanza che ne impedirebbe il rispetto.

14      Peraltro, il ricorrente sostiene che, pur ammettendo che «il criterio di equivalenza» possa essere dedotto dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e che un’interpretazione teleologica di tale disposizione imponga che i contributi versati a un regime pensionistico siano «in linea» con quelli versati all’RPIUE, «per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione», cosa che non avverrebbe, la decisione impugnata non indica quale dovrebbe essere tale livello di equivalenza, in violazione delle esigenze di certezza del diritto. A tale proposito, essere «in linea» non significherebbe essere «equivalente». Di conseguenza, si dovrebbe ritenere che i contributi versati dal ricorrente a un regime pensionistico privato siano in linea.

15      Secondo il ricorrente tale conclusione si impone a fortiori in quanto esso ha stipulato, nel 2014, un altro contratto di assicurazione con la medesima società di assicurazione privata, per il quale l’importo dei contributi ammonterebbe a EUR 87 460. A tale proposito, il ricorrente contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione tale secondo contratto ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in ragione del fatto che esso non era stato stipulato «a partire dall’entrata in servizio». Orbene, il ricorrente contesta tale interpretazione e sostiene che l’espressione «a partire dall’entrata in servizio» non significa necessariamente che il pagamento deve avvenire «dalla data di entrata in servizio», ma che quest’ultimo può intervenire dopo tale entrata in servizio. Il ricorrente ritiene che il doppio versamento di contributi allo stesso regime assicurativo privato di tale società, per un importo totale dei contributi versati di EUR 101 660, avrebbe dovuto essere preso in considerazione nella sua interezza dalla Commissione, cosicché tali contributi avrebbero dovuto essere considerati «almeno comparabili» a quelli dell’RPIUE.

16      La Commissione, dal canto suo, respinge gli argomenti del ricorrente e conclude che il primo motivo di ricorso va respinto.

17      In limine, va ricordato che l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dispone quanto segue:

«Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

–        entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l’Unione,

–        esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l’Unione,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione».

18      L’articolo 12 dell’allegato VIII dello Statuto è così formulato:

«1. Il funzionario che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall’invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all’atto della cessazione del servizio:

a)      se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2 [dell’allegato VIII dello Statuto], al versamento di un’indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b)      negli altri casi, all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 11, paragrafo 1 [dell’allegato VIII dello Statuto] o al versamento dell’equivalente attuariale a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i)      che l’interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii)      che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii)      che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)      che il trasferimento verso un’altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).

2. In deroga al paragrafo 1, [lettera] b il funzionario che ha raggiunto l’età pensionabile e che, a partire dall’entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall’invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un’indennità una tantum pari all’equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio delle istituzioni. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall’indennità una tantum.

(…)».

19      Va osservato che tali disposizioni degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto sono state sostanzialmente modificate nel corso della riforma dello Statuto del 2004. Infatti, con l’adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU 2004, L 124, pag. 1), il legislatore dell’Unione ha, segnatamente, inteso, come risulta dal considerando 32 di tale regolamento, «modificare le regole dell’indennità una tantum per tener conto delle norme [dell’Unione] sulla portabilità dei diritti a pensione [e a] tal fine, (…) correggere una serie di incoerenze e introdurre una maggiore flessibilità».

20      Gli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto sono diventati espressione di questa volontà del legislatore dell’Unione. Quest’ultimo ha, quindi, limitato la fattispecie in cui gli agenti non aventi diritto a una pensione di anzianità dell’RPIUE, ossia quelli che non avevano compiuto almeno dieci anni di servizio, potevano ricevere un’indennità una tantum e ha esteso la possibilità di trasferire i diritti pensionistici ad un altro regime pensionistico. Da tali disposizioni risulta, infatti, che la trasferibilità dei diritti a pensione sarebbe stabilita come regola e l’indennità una tantum sarebbe diventata un meccanismo derogatorio ed eccezionale a cui si applicano condizioni rigorose.

21      L’obiettivo di tale sistema che promuove la trasferibilità dei diritti a pensione, istituito dagli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, è privilegiare la costituzione di una pensione di anzianità, vale a dire un reddito regolare o una pensione mensile da percepire successivamente al momento del pensionamento. Ciò eviterebbe, in tal modo, situazioni in cui gli ex agenti si trovino senza un reddito sufficiente all’età pensionabile e siano costretti a ricorrere all’assistenza sociale degli Stati membri, e ciò nonostante abbiano acquisito diritti a pensione durante la loro affiliazione al regime pensionistico in questione.

22      Inoltre, il sistema di trasferimento dei diritti a pensione, come previsto dalle disposizioni summenzionate, consentendo un coordinamento tra l’RPIUE e i regimi nazionali o privati, mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). Parimenti, per mantenere l’attrattiva delle istituzioni dell’Unione in quanto futuro datore di lavoro, l’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto offre all’agente, in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto allegato e a determinate condizioni rigorose, la possibilità di acquisire o continuare ad acquisire diritti da un altro regime pensionistico nazionale o privato esistente o preesistente, vale a dire affiliandosi o rimanendo affiliato a tale regime e versando o continuando a versare contributi ad esso, pur consentendogli, al momento della cessazione delle sue funzioni, di ricevere un’indennità una tantum in contanti pari all’equivalente attuariale dei suoi diritti pensionistici acquisiti nell’RPIUE.

23      A tale proposito, va ricordato che l’indennità una tantum, di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, non costituisce un’indennità di fine contratto alla quale l’agente interessato abbia diritto, d’ufficio, dal momento della risoluzione o scadenza del suo contratto, ma una misura pecuniaria rientrante nell’ambito di disposizioni statutarie in materia di previdenza sociale (sentenza del 2 marzo 2016, FX/Commissione, F‑59/15, EU:F:2016:27, punto 32). Tale disposizione, che rientra tra le disposizioni del diritto dell’Unione che danno diritto a prestazioni finanziarie, deve essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenza del 22 maggio 2012, AU/Commissione, F‑109/10, EU:F:2012:66, punto 24 e giurisprudenza citata). Inoltre, come si evince dai termini di tale disposizione, secondo i quali essa si applica «in deroga» all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto allegato, essa deve essere interpretata restrittivamente.

24      Dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto risulta che i versamenti al regime pensionistico nazionale o privato scelto dall’agente devono essere effettuati «per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione». Tale disposizione richiede pertanto, al fine di evitare situazioni nelle quali un agente si trovi senza un reddito sufficiente all’età pensionabile e sia obbligato a ricorrere all’assistenza sociale degli Stati membri, nonostante l’acquisizione di diritti nell’ambito dell’RPIUE che possono essere trasferiti ad un altro regime, che tali versamenti garantiscano all’agente una pensione di anzianità, vale a dire una pensione mensile che riceverà all’età pensionabile.

25      Ne deriva che un’interpretazione restrittiva dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto impone che i versamenti al regime pensionistico nazionale o privato scelto dall’agente devono essere effettuati «per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione». Infatti, se tali versamenti non fossero tali da garantire all’agente interessato un reddito sufficiente all’età del pensionamento e se quest’ultimo avesse dilapidato a quell’età l’indennità una tantum precedentemente percepita ai sensi di tale disposizione, sarebbe probabilmente obbligato a ricorrere all’assistenza sociale degli Stati membri, il che sarebbe contrario a tale disposizione, che impone che tali versamenti devono essere effettuati «per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione».

26      Orbene, se l’agente interessato opta per il trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti presso l’RPIUE ad un altro regime nazionale o privato di sua scelta, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto, beneficerà di sufficienti diritti a pensione all’età del pensionamento. Infatti, tale trasferimento gli garantirà a quell’età una pensione mensile per evitare di dover ricorrere all’assistenza sociale degli Stati membri.

27      Di conseguenza, l’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto presuppone necessariamente che i versamenti effettuati, a titolo di tale disposizione, al regime pensionistico nazionale o privato interessato offrano, in quanto tali, all’agente una copertura sufficiente all’età della pensione, che gli garantisca una pensione di vecchiaia che esclude qualsiasi ricorso all’assistenza sociale degli Stati membri.

28      Per determinare se tali versamenti, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, siano idonei a garantire una pensione di vecchiaia che esclude qualsiasi ricorso all’assistenza sociale degli Stati membri, si deve effettuare una valutazione caso per caso. Tale valutazione comporta la presa in considerazione degli elementi fattuali pertinenti specifici del caso di specie, quali, in particolare, la natura dell’assicurazione pensionistica in questione, l’importo dei versamenti effettuati a tale scopo dall’agente interessato dalla sua entrata in servizio o i redditi ragionevolmente prevedibili che potrebbero essere generati da tali versamenti e percepiti all’età del pensionamento.

29      Nella specie, emerge dal fascicolo (allegato A.2 dell’atto introduttivo d’istanza) che i pagamenti effettuati dal ricorrente alla compagnia di assicurazioni privata interessata a partire dalla sua entrata in servizio presso l’Europol ammontavano in totale a EUR 14 200 al 31 agosto 2017, vale a dire alla data di cessazione dalle sue funzioni. Inoltre, va osservato che, come indicato dal ricorrente all’udienza, senza tuttavia averlo suffragato da alcuna prova, tale importo rappresenterebbe, alla data di tale udienza, un capitale di EUR 22 000, al quale andrebbe gradualmente aggiunto l’interesse generato da tale capitale, almeno fino all’età dalla quale il ricorrente otterrebbe una pensione mensile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto, ossia non prima di dieci anni.

30      Orbene, tenuto conto degli elementi del fascicolo e, in particolare, di quelli menzionati al precedente punto 28, occorre rilevare che i versamenti effettuati dal ricorrente alla compagnia di assicurazione privata interessata a partire dalla sua entrata in servizio non sono manifestamente idonei a garantire al ricorrente una pensione di vecchiaia soddisfacente, che escluda qualsiasi ricorso all’assistenza sociale da parte degli Stati membri. Infatti, l’importo totale di EUR 14 200 versato dal ricorrente nell’ambito del primo contratto sottoscritto con detta società non può certamente fornirgli una siffatta pensione di vecchiaia. In ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato che detti versamenti gli garantiranno la suddetta pensione di vecchiaia.

31      Peraltro, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il secondo contratto concluso nel 2014 con la compagnia di assicurazioni ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, occorre rilevare che tale disposizione prevede espressamente che i pagamenti in questione devono essere effettuati dall’agente «a partire dall’entrata in servizio». Orbene, è giocoforza constatare che il ricorrente ha assunto le sue funzioni presso l’Europol il 1o dicembre 2010 e che i versamenti relativi a tale secondo contratto sono stati effettuati a partire da dicembre 2014, vale a dire quasi quattro anni dopo tale entrata in servizio per un periodo totale di sei anni e nove mesi di servizio presso l’Europol. Di conseguenza, tali versamenti non possono essere considerati come effettuati «a partire dall’entrata in servizio».

32      Da tutte le suesposte considerazioni risulta, quindi, che, negando al ricorrente l’indennità una tantum da questi richiesta, la decisione impugnata non ha violato l’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione

33      Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Egli deduce la giurisprudenza costante dell’Unione in tale materia, nonché l’articolo 1° quinquies dello Statuto, che conterrebbe, da un lato, una norma sostanziale, che sarebbe l’espressione di un principio generale di diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, dall’altro, una garanzia procedurale che prevede che l’onere della prova non gravi sulla persona che ha presentato elementi di prova prima facie.

34      In particolare, basandosi su una serie di documenti (allegato A.8 dell’atto introduttivo d’istanza), il ricorrente sostiene che diversi ex agenti dell’Europol hanno ottenuto un’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, dopo la cessazione del loro contratto con Europol, sebbene avessero versato solo un contributo limitato a un regime di assicurazione privato. Il ricorrente indica essere a conoscenza di casi concreti nei quali tali ex agenti hanno ricevuto detta indennità, quando si trovavano in una situazione paragonabile alla sua, ovvero casi in cui i contributi a un tal regime hanno potuto, secondo l’interpretazione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata, essere considerati non «in linea» con i diritti cumulati nel RPIUE.

35      La Commissione, dal canto suo, respinge gli argomenti del ricorrente e conclude che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto

36      A tale proposito, si deve rilevare, in primo luogo, che l’articolo 1° quinquies dello Statuto non può essere applicato nel caso di specie. Infatti, tale disposizione vieta ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale. Orbene, tale ipotesi manifestamente non ricorre nel caso di specie, poiché il ricorrente non deduce siffatta discriminazione, ma il caso di diversi ex agenti dell’Europol che hanno ottenuto un’indennità una tantum quando si trovavano in una situazione paragonabile alla sua.

37      Si deve ricordare, in secondo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punto 40, e del 9 febbraio 1994, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, T‑109/92, EU:T:1994:16, punto 87).

38      Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (v. sentenza del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84, EU:C:1985:297, punto 14 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, un eventuale illecito commesso in relazione ad un altro agente che non è parte del presente procedimento non può condurre il giudice dell’Unione a constatare una discriminazione e, quindi, un illecito nei confronti del ricorrente. Tale approccio equivarrebbe a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illegalità» (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, EU:T:2006:350, punto 77).

39      Ne deriva che il ricorrente non può rivendicare che la concessione a suo vantaggio di un’indennità una tantum debba essere assoggettata al medesimo trattamento già concesso ad altri agenti in una situazione paragonabile alla sua, qualora tale trattamento non sia conforme alle disposizioni statutarie pertinenti, ossia, nel presente caso, quelle dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, come risulta dall’esame sviluppato nell’ambito del primo motivo.

40      Di conseguenza, il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

41      Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di tutela del legittimo affidamento. Egli ritiene di essere stato legittimamente indotto a credere, da fonti autorizzare e in modo ripetuto, che avrebbe potuto ricorrere all’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto quando avesse lasciato l’Europol.

42      In particolare, il ricorrente sostiene che, conformemente alla giurisprudenza, ha ricevuto precise assicurazioni, sotto forma di informazioni precise, incondizionate e coerenti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che, costituendo una pensione privata mediante il versamento di un contributo minimo di EUR 50 al mese, avrebbe ricevuto un’indennità una tantum al momento della cessazione dal servizio. A tale proposito, il ricorrente cita una comunicazione interna dell’Europol del 16 luglio 2014 (allegato A.7 dell’atto introduttivo d’istanza), con cui gli agenti di quest’ultimo venivano informati della circostanza che un contributo mensile di EUR 50 al fondo assicurativo della compagnia di assicurazione privata interessata era sufficiente per ricevere l’indennità una tantum. Le medesime informazioni sarebbero state comunicate durante una presentazione «Powerpoint» (allegato A.9 dell’atto introduttivo d’istanza), effettuata da tale società il 30 agosto 2010 dinanzi al personale dell’Europol nei locali di quest’ultima. Altri scambi avvenuti nel 2010 tra Europol e detta società dimostrerebbero inoltre che gli agenti di Europol avrebbero costituito i loro conti pensionistici privati al fine di ricevere l’indennità una tantum alla fine del loro contratto (allegato A.10 dell’atto introduttivo d’istanza) e che il versamento di un importo pari a EUR 600 all’anno o a EUR 50 al mese sarebbe stato sufficiente per ottenere tale indennità (allegato A.11 dell’atto introduttivo d’istanza).

43      Peraltro, il ricorrente menziona una lettera del 26 febbraio 2018 proveniente dal direttore esecutivo dell’Europol (allegato A.6 dell’atto introduttivo d’istanza). In tale lettera, quest’ultimo avrebbe considerato che l’attuazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto sarebbe cambiata a partire da settembre 2017, ritenendo che il legittimo affidamento del personale dovrebbe, per quanto possibile, essere rispettato e che le condizioni di tale attuazione non dovrebbero essere modificate con effetto retroattivo.

44      La Commissione, dal canto suo, respinge gli argomenti del ricorrente e conclude che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

45      A tale proposito, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di tutela del legittimo affidamento, che è uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea (v. sentenza del 5 maggio 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), implica che ogni funzionario o agente ha il diritto di avvalersi di tale principio quando si trova in una situazione dalla quale risulta che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, ha fatto sorgere fondate aspettative nei suoi confronti (v. sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63 e giurisprudenza citata).

46      Secondo una giurisprudenza consolidata, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento esige che siano soddisfatti tre presupposti. In primo luogo, l’amministrazione dell’Unione deve aver fornito all’interessato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto a cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 27 gennaio 2016, Montagut Viladot/Commissione, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

47      Nella presente fattispecie, per quanto riguarda la comunicazione interna di Europol datata 16 luglio 2014, di cui all’allegato A.7 del ricorso, va rilevato che non è contestato che tale comunicazione, firmata da un agente dell’Europol, facente parte del servizio «G 14 Public Relations & Events» («G 14 relazioni con il pubblico e eventi»), è stata diffusa, per mezzo di posta elettronica, a nome dell’Europol, a tutti gli agenti temporanei e contrattuali in servizio presso l’Europol, dei quali, a detta data, faceva parte il ricorrente.

48      Tuttavia, va constatato che la comunicazione interna dell’Europol datata 16 luglio 2014 non può aver suscitato nel ricorrente aspettative legittime che gli avrebbero consentito di far valere la tutela del legittimo affidamento. Infatti, tale comunicazione sembra difficilmente fornire assicurazioni precise, incondizionate e, ancor meno, coerenti. Detta comunicazione non risulta nemmeno provenire da una fonte del tutto affidabile. Piuttosto, sembra che essa sia stata emessa su proposta della compagnia di assicurazione privata interessata, come risulta da diversi passaggi della stessa, come quello, in grassetto, corrispondente all’espressione «siamo stati informati da[lla compagnia di assicurazione privata interessata] che», o quello relativo alla frase «vorremmo anche richiamare l’attenzione sul fatto che [la compagnia di assicurazione privata interessata] mi ha informato, al fine di divulgare questo messaggio a tutti i clienti esistenti o potenziali, che», ed infine quello, al termine della comunicazione, che propone di contattare direttamente la compagnia di assicurazione privata interessata, della quale era fornito l’indirizzo di posta elettronica, per qualsiasi domanda relativa a questa comunicazione. Inoltre, il ricorrente non poteva ignorare che un pagamento mensile di almeno EUR 50 non avrebbe potuto creare le condizioni per ottenere adeguati diritti pensionistici, come dimostra il fatto che egli ha ritenuto necessario integrare i pagamenti iniziali con un secondo contratto, concluso nel 2014. Le sue aspettative di poter ottenere l’indennità una tantum non potevano, quindi, apparirgli «fondate».

49      Peraltro, si deve altresì rilevare che le eventuali assicurazioni fornite dalla comunicazione interna dell’Europol datata 16 luglio 2014 non sono conformi alle norme applicabili all’agente interessato. Infatti, dalle considerazioni esposte nell’ambito del primo motivo risulta che le eventuali assicurazioni ricevute dal ricorrente per quanto riguarda il versamento di un’indennità una tantum non erano, in ogni caso, conformi né con il tenore né con lo spirito dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. A tale proposito, si deve sottolineare che il ricorrente non può utilmente pretendere di ottenere un risultato diverso da quello che deriva dall’applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Winkler/Commissione, T‑369/17, non pubblicata, EU:T:2018:334, punto 71).

50      In secondo luogo, per quanto riguarda la presentazione «Powerpoint», effettuata dalla compagnia di assicurazioni privata interessata il 30 agosto 2010, va osservato che, sebbene abbia avuto luogo nei suoi locali di fronte al personale di Europol, tale presentazione non proveniva da una fonte autorizzata e affidabile. Infatti, per invocare la tutela del legittimo affidamento, le pretese assicurazioni devono essere state fornite all’interessato, quanto meno dall’amministrazione dell’Unione. Orbene, ciò non avviene nel caso di detta presentazione, con la conseguenza che essa non può aver fatto sorgere fondate aspettative nel ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata.

51      In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri scambi tra l’Europol e la compagnia di assicurazioni privata interessata, di cui agli allegati A.10 e A.11 dell’atto introduttivo d’istanza, va osservato che tali scambi non sono stati indirizzati al ricorrente, cosicché non potevano far sorgere in lui un legittimo affidamento. Infatti, il ricorrente non era il destinatario di tali scambi, che consistevamo in messaggi inviati per posta elettronica tra il personale dell’Europol responsabile dei diritti a pensione e il personale della compagnia di assicurazioni privata interessata. In ogni caso, si deve constatare che il ricorrente non fornisce la prova che era a conoscenza degli scambi in questione prima, quanto meno, della decisione impugnata.

52      In quarto luogo, per quanto riguarda la lettera al 26 febbraio 2018 proveniente dal direttore esecutivo dell’Europol, di cui all’allegato A.6 del ricorso, tale lettera non ha potuto far sorgere in capo al ricorrente la legittima aspettativa di ottenere l’indennità una tantum richiesta. Infatti, detta lettera è posteriore alla decisione impugnata e non proviene da una fonte autorizzata e affidabile, ma dal superiore gerarchico del ricorrente, che si rivolge precisamente alle persone competenti in seno alla Commissione incaricata dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ovvero principalmente il direttore del PMO e il direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza».

53      Ne deriva che il terzo motivo fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

54      Il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine.

55      In primo luogo, il ricorrente ritiene che, se fosse stato correttamente sentito, la decisione impugnata sarebbe stata diversa. Infatti, avrebbe potuto, segnatamente, spiegare di aver ricevuto assicurazioni che un contributo mensile di EUR 50 ad un regime pensionistico privato sarebbe stato sufficiente per ottenere un’indennità una tantum.

56      In secondo luogo, il ricorrente contesta al PMO di non aver trasmesso anche agli ex agenti dell’Europol, tra i quali egli rientra, il testo di una comunicazione sull’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, indirizzata al personale dell’Europol nel novembre 2017. Inoltre, il rifiuto di fornirgli la ragione per la quale ciò non sarebbe stato fatto costituirebbe un’ulteriore prova della violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

57      In terzo luogo, l’inosservanza del dovere di sollecitudine sarebbe dimostrata dal fatto che il PMO si sarebbe completamente astenuto, nella decisione impugnata, dal determinare i diritti a pensione garantiti del ricorrente o qualsiasi altro reddito di cui egli avrebbe beneficiato in età pensionabile. Tale inosservanza risulta, peraltro, dalla decisione del 30 aprile 2018 con cui la Commissione ha rifiutato di concedere un’indennità una tantum ad un altro ex agente dell’Europol, che conterrebbe un testo quasi uguale a quello riguardante il ricorrente, ma nella quale la Commissione avrebbe chiaramente ammesso che l’ex dipendente dell’Europol avrebbe percepito una pensione nazionale.

58      In quarto luogo, il ricorrente contesta al PMO di non averlo informato del rifiuto di concedere l’indennità una tantum, sulla base dei requisiti che egli avrebbe tuttavia soddisfatto in buona fede, alla data del 5 ottobre 2017, vale a dire quando il suo contratto era già scaduto. Orbene, in quella data, anche se avesse deciso di conformarsi ai nuovi requisiti del PMO, gli sarebbe stato impossibile porre rimedio retroattivamente alla sua situazione personale.

59      La Commissione, dal canto suo, respinge gli argomenti del ricorrente e conclude che il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.

60      A tale riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il dovere di sollecitudine riflette l’equilibrio dei reciproci diritti e doveri nelle relazioni tra l’autorità pubblica e gli agenti del servizio pubblico. Tale equilibrio implica in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e, nel farlo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato. Quest’ultimo obbligo è imposto all’amministrazione altresì dal principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 13 dicembre 2018, UP/Commissione, T‑706/17, non pubblicata, EU:T:2018:924, punto 59 e giurisprudenza citata).

61      Tuttavia, la tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari pubblici deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza citata).

62      Ne consegue che il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine non possono essere utilmente invocati dal ricorrente per sottrarsi al rispetto delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Orbene, dall’esame del primo motivo risulta che la Commissione era nel giusto nel fondare la decisione impugnata su tali disposizioni.

63      Peraltro, per quanto riguarda gli argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito del quarto motivo, occorre rispondere quanto segue.

64      In primo luogo, va constatato che il procedimento amministrativo pertinente all’interno della Commissione è stato pienamente e costantemente rispettato. Infatti, il ricorrente ha presentato, innanzitutto, la sua domanda di indennità una tantum ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. A tale proposito, il ricorrente ha avuto la possibilità di fornire tutte le informazioni che riteneva utili. Successivamente, conformemente all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il PMO ha emesso la sua decisione sulla base di tutte le informazioni fornite dal ricorrente. In seguito, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorrente ha presentato un reclamo all’AACC, nel quale ha potuto spiegare i motivi per cui riteneva di poter ottenere l’indennità di cui trattasi e fornire tutte le informazioni ritenute utili. Infine, la Commissione ha adottato la sua decisione prendendo in considerazione tutti gli elementi atti a determinarla, in particolare quelli proposti dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. Di conseguenza, il ricorrente non può biasimare la Commissione per non essere stato debitamente sentito.

65      In secondo luogo, va osservato che la comunicazione del novembre 2017 sull’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del personale è stata inviata dal PMO all’Europol per essere trasmessa alle persone interessate. L’Europol ha poi inviato tale comunicazione ai suoi agenti in servizio. Si deve rilevare che la Commissione non era tenuta a trasmettere detta comunicazione agli ex agenti che avevano definitivamente cessato le loro funzioni, in quanto non avrebbe cambiato la loro situazione. Inoltre, per le stesse ragioni, la Commissione non era nemmeno tenuta a fornire al ricorrente la ragione per la quale la citata comunicazione non era stata indirizzata agli ex agenti dell’Europol. In ogni caso, si deve sottolineare che tale comportamento amministrativo non è tale da viziare la legittimità della decisione impugnata, la quale è stata adottata prima della comunicazione suddetta e in conformità con le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, come emerge dall’esame del primo motivo. Di conseguenza, il ricorrente non può avvalersi a tale proposito di un’eventuale violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

66      In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita inosservanza del dovere di sollecitudine, occorre constatare che il ricorrente non dimostra che la Commissione non ha preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti idonei a determinare la sua decisione. Parimenti, il ricorrente non ha stabilito che la Commissione aveva omesso di tener conto dei suoi interessi nel trattare la sua domanda di indennità una tantum. In ogni caso, va osservato che, pur garantendo la tutela degli interessi del servizio e del ricorrente, la Commissione ha adottato la sua decisione sulla base di tutti gli elementi rilevanti che potevano determinarla. Di conseguenza, il ricorrente non può biasimare la Commissione per non aver adempiuto al suo dovere di sollecitudine.

67      In quarto luogo, per quanto riguarda la censura dedotta dal ricorrente secondo la quale il rifiuto della concessione dell’indennità una tantum gli sarebbe stato comunicato solo dopo la cessazione dal servizio in seno all’Europol, occorre rilevare che la Commissione non avrebbe potuto fare diversamente e che non può esserle contestata alcuna mancanza a tale riguardo. Infatti, la Commissione ha preso conoscenza della situazione personale del ricorrente, ovvero la sua posizione di parte, dall’entrata in servizio nel 2010, di un contratto di assicurazione pensionistico privato i cui versamenti erano limitati, solo quando esso ha, in data 19 giugno 2017, presentato una domanda di indennità una tantum ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. A tale proposito, va sottolineato, come fa la Commissione, che il ricorrente non ha subito alcun danno, poiché i contributi versati all’RPIUE potranno essere trasferiti al regime pensionistico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto. Ne consegue che detto motivo deve essere respinto.

68      Di conseguenza, il quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine deve essere respinto e, pertanto, le conclusioni di annullamento in toto.

 Sulla domanda di risarcimento danni

69      Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che gli è stato causato dalle illegittimità esposte nelle conclusioni di annullamento del presente ricorso. A tale proposito, il ricorrete richiede il pagamento, da un lato, di una somma di EUR 42 737 a titolo di risarcimento del danno materiale e, dall’altro lato, di una somma di EUR 10 000, stimata in via provvisoria, ex equo e bono, a titolo di risarcimento del danno morale.

70      In particolare, per quanto riguarda il danno materiale il ricorrente sostiene che esso deve, in linea di principio, essere risarcito mediante l’annullamento della decisione impugnata e con l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Nel caso in cui si ritenesse che tale disposizione non sarebbe applicabile, cosa che il ricorrente contesta, il danno consisterebbe nella sua incapacità di accedere ai suoi fondi presso la compagnia di assicurazione privata interessata o presso l’RPIUE, vale a dire l’importo di EUR 213 687 che rappresenta l’equivalente attuariale dei suoi diritti pensionistici acquisiti in quest’ultimo regime. Poiché il ricorrente aveva l’intenzione di reinvestire privatamente tale somma fino al raggiungimento dell’età pensionabile, la sua perdita finanziaria sarebbe costituita da una percentuale di tale somma. Poiché gli investimenti privati del ricorrente generano, in media, un reddito annuo del 15-25% a suo favore, la sua perdita annua potrebbe quindi ammontare a circa il 20% di EUR 213 687, ossia EUR 42 737.

71      Per quanto riguarda il danno morale, il ricorrente sostiene che esso risulta dal trattamento ingiusto e ripetuto che gli ha causato uno stress significativo, che ha portato a molte notti di insonnia e angoscia. L’incertezza avvertita dal ricorrente avrebbe creato un profondo senso di ingiustizia, mentre le norme sarebbero state chiare, così come la precedente e ripetuta posizione dell’Europol, del PMO e della compagnia di assicurazioni privata interessata. Non essendo stato in grado di concentrarsi pienamente sulla ricerca di un nuovo lavoro dopo la scadenza del suo contratto con l’Europol, il ricorrente si troverebbe per la prima volta disoccupato, il che aggraverebbe il danno morale da lui sofferto. Quest’ultimo dovrebbe, infine, essere valutato provvisoriamente, ex equo e bono, pari a EUR 10 000.

72      La Commissione, dal canto suo, respinge gli argomenti del ricorrente e conclude che la domanda di risarcimento dev’essere respinta.

73      A tale proposito, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia di funzione pubblica, se una domanda di risarcimento è strettamente connessa ad una domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima in quanto inammissibile o infondata comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento (v. sentenza del 30 settembre 2003, Martínez Valls/Parlamento, T‑214/02, EU:T:2003:254, punto 43, e giurisprudenza ivi citata).

74      Nella presente fattispecie, la domanda di annullamento è strettamente connessa alla domanda di risarcimento.

75      Poiché la domanda di annullamento è stata respinta, anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.

76      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

77      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisse:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Peeter Palo è condannato alle spese.

Schalin

Berke

Costeira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.