Language of document : ECLI:EU:T:2011:347

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 luglio 2011

Causa T-80/09 P

Commissione europea

contro

Q

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Impugnazione incidentale – Molestie psicologiche – Art. 12 bis dello Statuto – Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche alla Commissione – Dovere di assistenza dell’amministrazione – Art. 24 dello Statuto – Portata – Domanda di assistenza – Misure provvisorie di allontanamento – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Domanda di risarcimento danni – Competenza estesa al merito – Presupposti di attuazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/Commission (Racc. FP pagg. I-A-1-409 e II-A-1-2235).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-409 e II-A-1-2235), è annullata nella parte in cui, al punto 2 del dispositivo, condanna la Commissione delle Comunità europee a versare a Q un risarcimento pari a EUR 500 oltre alla somma di EUR 15 000, nella misura in cui quest’ultima mira alla riparazione del danno morale subito da Q a motivo di un asserito ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa, e nella misura in cui, allo scopo di respingere il ricorso in primo grado per il resto, detto giudice al punto 3 del dispositivo, ai punti 147‑189 della motivazione statuisce sulla «censura di molestia psicologica sollevata da [Q]» e, al punto 230 della motivazione, pronuncia il non luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera che la riguardano, stabiliti rispettivamente per i periodi 1° gennaio ‑ 31 ottobre e 1° novembre ‑ 31 dicembre 2003. L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte per il resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulle conclusioni dirette all’annullamento dei suddetti rapporti di evoluzione della carriera nonché sulla somma dovuta a Q dalla Commissione per il solo danno morale derivante dal rifiuto di quest’ultima di adottare una misura provvisoria di allontanamento. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ricevibilità – Questioni di diritto – Controllo dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

2.      Funzionari – Ricorso – Contesto procedurale – Art. 236 CE e artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari

(Art. 236 CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Statuto – Finalità – Instaurazione tra le istituzioni e i loro funzionari di diritti e di obblighi reciproci

(Statuto dei funzionari)

4.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Distinzione tra il regime della responsabilità dell’Unione nei confronti dei suoi funzionari e il regime generale della responsabilità dell’Unione e degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione

(Art. 288, secondo comma, CE)

5.      Funzionari – Ricorso – Competenza estesa al merito – Portata – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 24, 90, n. 2, e 91, n. 1)

6.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Presupposti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24, primo comma)

7.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso fondato sull’obbligo dell’amministrazione di risarcire un danno causato ad un funzionario da un terzo – Ricevibilità – Presupposto – Obbligo di rivolgersi preliminarmente ai giudici nazionali

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, n. 3, 24, secondo comma, e 91)

8.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 24, primo comma)

9.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Rispetto della corrispondenza tra posto e grado

(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, e 24, primo comma)

10.    Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24, primo comma)

11.    Procedura – Motivi di improcedibilità di carattere tassativo – Esame d’ufficio da parte del giudice – Rispetto del principio del contraddittorio

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

12.    Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Decisioni adottate sulla base di un rapporto d’indagine a seguito di un procedimento condotto ai sensi dell’art. 86 dello Statuto – Atto preparatorio – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 24, 86, n. 3; allegato IX, art. 3)

13.    Funzionari – Ricorso – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Esame delle condizioni di ricevibilità

14.    Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere

(Statuto dei funzionari, art. 90 e 91)

15.    Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera – Funzionario collocato a riposo a seguito di invalidità permanente e totale nel corso del procedimento contenzioso – Conservazione dell’interesse ad agire – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 53, 78, 90 e 91; allegato VIII, artt. 13‑15)

16.    Corte di giustizia – Sentenze – Interpretazione delle norme giuridiche

1.      Dagli artt. 225 A del Trattato CE e 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l’impugnazione può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

È pertanto ricevibile a titolo di impugnazione dinanzi al Tribunale la deduzione di una violazione della condizione riguardante l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea attinente all’esistenza di un comportamento illecito.

(v. punti 24, 25, 27 e 28)

Riferimento: Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punti 43 e 44); Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 29 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 10 dicembre 2008, causa T‑57/99, Nardone/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-83 e II-A-2-505, punti 162-164)

2.      Una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio e vertente sul risarcimento di un danno, allorché trova origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto e, con particolare riferimento alla sua ricevibilità, non rientra in quello degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE né dell’art. 46 dello Statuto della Corte.

(v. punto 40)

Riferimento: Tribunale 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 12 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Lo Statuto è uno strumento autonomo, le cui disposizioni mirano soltanto a disciplinare i rapporti giuridici fra le istituzioni e i funzionari stabilendo tra questi ultimi diritti ed obblighi reciproci. Lo Statuto ha dunque creato, nei rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari, un equilibrio di diritti e di obblighi reciproci, che non dev’essere pregiudicato né dalle istituzioni né dai funzionari. Tale equilibrio di diritti e obblighi reciproci è destinato essenzialmente a preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra le istituzioni e i loro funzionari allo scopo di garantire ai cittadini europei il corretto svolgimento dei compiti di interesse generale assegnati alle istituzioni.

(v. punto 41)

Riferimento: Corte 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (Racc. pag. 2705, punto 13); Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I-1611, punti 44-47); Tribunale 18 aprile 1996, causa T‑13/95, Kyrpitsis/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑503, punto 52); Tribunale 22 febbraio 2006, causa T‑342/04, Adam/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑23 e II-A-2-107, punto 34)

4.      Nelle controversie riguardanti i rapporti tra le istituzioni e i rispettivi funzionari, il diritto al risarcimento è riconosciuto se sussistono tre condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno lamentato, nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere.

Riguardo alla condizione relativa all’illegittimità del comportamento, non si applica il requisito che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Infatti, esso riguarda solo la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, e la responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario. Per contro, nelle controversie sui rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari, la mera constatazione di un’illegittimità è sufficiente per considerare soddisfatta la prima delle dette tre condizioni.

Infatti, la differenza fra, da un lato, le condizioni affinché sorga la responsabilità della Comunità per i danni causati ai propri funzionari ed ex funzionari a seguito di una violazione delle disposizioni statutarie e, dall’altro, le condizioni che disciplinano la responsabilità della Comunità verso i terzi per violazione di altre disposizioni del diritto comunitario si spiega, alla luce dell’equilibrio dei diritti e degli obblighi espressamente creati dallo Statuto nei rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari, con il desiderio di garantire ai cittadini europei il corretto svolgimento dei compiti di interesse generale assegnati alle istituzioni.

(v. punti 42-45)

Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-61, punto 72); Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑172/00, Pierard/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-91 e II-429, punto 34), e Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑1219, punto 49)

5.      La prima frase dell’art. 91, n. 1, dello Statuto regge la seconda, in maniera che tale disposizione attribuisce al giudice dell’Unione una competenza anche di merito soltanto in presenza di una controversia circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica adito, da una persona cui si applica lo Statuto, con un ricorso sulla legittimità di un atto che le arreca pregiudizio può, anche d’ufficio, in virtù della competenza di merito, riconoscere un risarcimento a detta persona soltanto se quest’ultimo mira alla riparazione di un danno subito da detta persona a causa dell’illegittimità dell’atto lesivo, che è oggetto del ricorso, oppure, in ogni caso, alla riparazione di un pregiudizio derivante dall’illegittimità strettamente correlata a tale atto.

A questo proposito, non può esservi una stretta correlazione tra, da un lato, una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto recante denuncia di molestie psicologiche nei confronti dell’interessato da parte dei suoi superiori gerarchici e, dall’altro, una decisione implicita di rigetto di tale domanda e della domanda di risarcimento per violazione da parte dell’istituzione interessata del suo dovere di sollecitudine. Infatti, mentre i fatti denunciati nella domanda di assistenza devono essere considerati come atti ascrivibili ai relativi autori, ciò non accade con riferimento alla decisione implicita di rigetto, che è un atto ascrivibile all’istituzione interessata. Orbene, l’illecito amministrativo imputato all’istituzione preesisteva alla decisione implicita di rigetto e non può pertanto essere considerato come strettamente correlato a quest’ultima.

Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica non può statuire – senza violare gli artt. 90 e 91 dello Statuto – sulla questione se alcuni fatti denunciati nella domanda di assistenza, considerati nel loro insieme, potessero essere qualificati come irregolarità amministrativa dell’istituzione che ha causato al ricorrente un danno morale che doveva essere risarcito.

(v. punti 58, 63, 71-73)

Riferimento: Corte 14 dicembre 2006, causa C‑12/05 P, Meister/UAMI (non pubblicata nella Raccolta, punti 112-116); Corte 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione (Racc. pag. I-4469, punti 49-53); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-281 e II-887, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e T‑79/92, Ditterich/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-289 e II-907, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)

6.      L’obbligo di assistenza sancito dall’art. 24, primo comma, dello Statuto contempla la tutela dei funzionari, da parte dell’istituzione, contro comportamenti illeciti di terzi e non contro gli atti dell’istituzione stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello Statuto. Benché l’art. 24, primo comma, dello Statuto sia in primo luogo inteso a proteggere i funzionari da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi, l’obbligo di assistenza che esso impone all’amministrazione sussiste anche nel caso in cui l’autore dei fatti previsti dalla disposizione sia un altro funzionario.

(v. punto 66)

Riferimento: Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, V./Commissione (Racc. pag. 2093, punto 15); Corte 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi‑Ricci e a./Commissione (Racc. pag. 3187, punto 23); Corte 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 21), e Tribunale 9 marzo 2005, causa T‑254/02, L/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-63 e II-277, punto 85 e giurisprudenza ivi citata)

7.      La ricevibilità del ricorso per risarcimento danni proposto da un funzionario ai sensi dell’art. 24, secondo comma, dello Statuto dei funzionari è subordinata all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, a condizione che questi garantiscano in maniera efficace la protezione delle persone interessate e possano produrre la riparazione del danno asserito.

A questo proposito, il regime speciale di responsabilità – regime di responsabilità senza illecito – instaurato dalla detta disposizione si fonda sul dovere dell’amministrazione di proteggere la salute e la sicurezza dei suoi funzionari e agenti da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi o da altri funzionari di cui possono essere vittime nell’esercizio delle loro funzioni, segnatamente sotto forma di molestie psicologiche, ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto.

(v. punti 67 e 68)

Riferimento: Corte 5 ottobre 2006, causa C‑365/05 P, Schmidt-Brown/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 78); Tribunale 26 ottobre 1993, causa T‑59/92, Caronna/Commissione (Racc. pag. II-1129, punti 25 e 68), e L/Commissione, cit. (punto 148 e giurisprudenza ivi citata, nonché punti 143-146 e 147-153)

8.      In forza dell’obbligo di assistenza previsto all’art. 24, primo comma, dello Statuto, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta l’energia necessaria e a rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste dal caso specifico per accertare i fatti e poter quindi trarne con cognizione di causa le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle aggressioni asseritamente subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione in questione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime, in mancanza dei quali essa non può prendere una posizione definitiva, in particolare sulla questione se la denuncia debba essere archiviata oppure se sia necessario avviare una procedura disciplinare e, eventualmente, se debbano essere adottate sanzioni disciplinari.

Inoltre, allorché l’amministrazione è chiamata da un funzionario a pronunciarsi su una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello Statuto, essa, in virtù del dovere di protezione che tale articolo le impone, è anche tenuta ad adottare le opportune misure preventive, quali la riassegnazione o il trasferimento provvisorio della vittima, miranti a proteggere quest’ultima dalla reiterazione del comportamento denunciato durante l’intera durata necessaria per l’indagine amministrativa. Conformemente al loro obiettivo di protezione, siffatte misure non possono dipendere dall’esistenza di un posto vacante in seno ai servizi.

Infatti, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, soggetto al sindacato del giudice dell’Unione, nella scelta delle misure, sia provvisorie che definitive, da adottare ai sensi dell’art. 24 dello Statuto. Il sindacato del giudice dell’Unione si limita a valutare se l’istituzione interessata abbia rispettato limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere discrezionale in maniera manifestamente errata.

(v. punti 84-86 e 92)

Riferimento: Corte 11 luglio 1974, causa 53/72, Guillot/Commissione (Racc. pag. 791, punti 3, 12 e 21); Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16 ); Corte 9 novembre 1989, causa 55/88, Katsoufros/Corte di giustizia (Racc. pag. 3579, punto 16); Corte 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione (Racc. pag. 5863, punti 40 e 41, e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1225, punto 55), e L/Commissione, cit. (punto 84 e giurisprudenza ivi citata)

9.      Le decisioni di riassegnazione nell’interesse del servizio, adottate sul fondamento dell’art. 7, n. 1, dello Statuto, mirano al buon funzionamento del servizio, anche quando sono giustificate da difficoltà nelle relazioni interne e rientrano, pertanto, nel vasto potere discrezionale delle istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione che detta assegnazione venga effettuata nel rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado.

(v. punto 92)

Riferimento: Ojha/Commissione, cit. (punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata)

10.    Il dovere di assistenza, ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello Statuto, impone all’amministrazione di rispondere con la rapidità richiesta dalle circostanze di specie, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime. Tuttavia, ciò non esclude motivi oggettivi che, potendo riguardare in particolare le necessità di organizzazione dell’indagine, possano giustificarne l’avvio ritardato.

(v. punto 105)

Riferimento: Campogrande/Commissione, cit. (punti 42, 53 e 56)

11.    Ai sensi dell’art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico.

Al riguardo, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari sono di ordine pubblico, spetta eventualmente al giudice dell’Unione, in caso di necessità, esaminarle d’ufficio, salvo prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni.

(v. punti 129 e 130)

Riferimento: Corte 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX-II, Riesame M/EMEA (Racc. pag. I-12033, punto 57 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I-B-1-35 e II-B-1-197, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)

12.    Quando si tratta di una procedura d’indagine condotta ai sensi dell’art. 86, n. 3, dello Statuto, per poter statuire sulla domanda di assistenza di un funzionario, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, il termine è costituito dalla decisione finale dell’autorità che ha il potere di nomina, presa in base alla relazione d’indagine, come emerge dall’art. 3 dell’allegato IX dello Statuto. La posizione giuridica del funzionario viene lesa al momento dell’adozione di tale decisione.

Al riguardo, poiché essa si riferisce alle conclusioni della relazione d’indagine amministrativa, formulata dopo la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza e nel cui ambito le dichiarazioni del funzionario interessato sono state esaminate in dettaglio, la decisione definitiva dell’autorità che ha il potere di nomina dev’essere considerata non come una decisione di mera conferma della decisione implicita, bensì come una decisione sostitutiva di quest’ultima, al termine del riesame della situazione da parte dell’amministrazione.

(v. punti 137 e 138)

Riferimento: Guillot/Commissione (cit., punti 21, 22 e 36); Corte 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punti 29-31); L/Commissione (cit., punto 123), e Tribunal 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑203 e II‑A‑2‑1309, punti 47 e 48)

13.    Non è possibile contestare al giudice dell’Unione di formulare constatazioni di fatto nell’ambito dell’esame d’ufficio delle condizioni di ricevibilità di una domanda di risarcimento che gli è stata presentata nel contesto di siffatto ricorso, giacché esse emergono dagli atti presentati dalle parti al fine di poter statuire sul petitum.

(v. punto 150)

14.    Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, affinché una persona cui si applica detto Statuto possa chiedere l’annullamento di un atto che le arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto medesimo, quest’ultima, al momento della proposizione del ricorso, deve possedere un interesse, effettivo e concreto, sufficientemente qualificato, all’annullamento di tale atto, in quanto tale interesse presuppone che la domanda, in virtù del risultato prodotto, possa procurarle un vantaggio. Quale condizione di ricevibilità, l’interesse del ricorrente ad agire dev’essere valutato al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, affinché una persona cui si applica lo Statuto possa proporre un ricorso mirante all’annullamento di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, essa deve conservare un interesse personale all’annullamento di quest’ultima. In proposito, in mancanza di un interesse ad agire concreto, non occorre più statuire sul ricorso.

(v. punto 156)

Riferimento: Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-83 e II-395, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-171 e II-771, punto 25 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 29 novembre 2006, cause riunite T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, Agne-Dapper e a./Commissione e a. (Racc. FP pagg. I-A-2-291 e II-A-2-1497, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)

15.    Per quanto riguarda l’interesse di un funzionario o di un ex funzionario a chiedere l’annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera che lo riguarda, occorre rilevare che il detto rapporto costituisce un giudizio di valore formulato dai suoi superiori gerarchici sul modo in cui il funzionario scrutinato ha assolto i compiti che gli sono stati attribuiti e sul suo comportamento nel servizio durante il periodo considerato e che, indipendentemente dalla sua utilità futura, costituisce una prova scritta e formale quanto alla qualità del lavoro svolto dal funzionario. Siffatta valutazione non è meramente descrittiva delle mansioni svolte nel periodo considerato, ma comporta anche una valutazione delle qualità umane mostrate dalla persona scrutinata nell’esercizio della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario dispone di un diritto a che il suo lavoro venga giudicato mediante una valutazione stabilita in modo giusto ed equo. Di conseguenza, conformemente al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, al funzionario deve essere riconosciuto in ogni caso il diritto di contestare un rapporto di evoluzione della carriera che lo riguarda a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.

Inoltre, un funzionario dichiarato dalla commissione d’invalidità colpito da invalidità permanente considerata totale e collocato d’ufficio a riposo, in forza degli artt. 53 e 78 dello Statuto, dato che può essere reintegrato in un impiego presso un’istituzione, conserva un interesse ad ottenere che il suo rapporto di evoluzione della carriera sia redatto equamente, oggettivamente e conformemente ai criteri di una valutazione regolare. A questo riguardo, la disposizione generale dell’art. 53 dello Statuto dev’essere letta in combinato disposto con le specifiche disposizioni degli artt. 13-15 dell’allegato VIII dello stesso Statuto. Nel caso di una reintegrazione, detto rapporto sarebbe utile per l’evoluzione della carriera del funzionario in seno al suo servizio o alle istituzioni dell’Unione.

La situazione potrebbe mutare soltanto in casi particolari, in cui l’esame della situazione concreta del funzionario dichiarato colpito da invalidità dimostri che egli non è più in grado di riprendere un giorno le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione, tenuto conto, per esempio, delle conclusioni della commissione d’invalidità incaricata dell’esame della sua situazione di invalidità da cui emerge che la patologia che ha comportato l’invalidità è cronica e che non sarà dunque necessaria alcuna visita medica di revisione oppure tenuto conto delle dichiarazioni del funzionario interessato, da cui emerge che, in ogni caso, egli non riprenderà più le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione.

(v. punti 157-159)

Riferimento: Ross/Commissione (cit., punti 9 e 32); Corte 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I-10701, punti 43 e 51), e Combescot/Commissione (cit., punti 27 e 29)

16.    L’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione data dalla Corte chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma stessa, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza della Corte, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detta norma. Alla luce di tali principi, una limitazione degli effetti dell’interpretazione fornita dalla Corte appare eccezionale.

(v. punto 164)

Riferimento: Corte 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205, punti 16 e 17), e Corte 11 agosto 1995, cause riunite da C‑367/93 a C‑377/93, Roders e a. (Racc. pag. I-2229, punti 42 e 43)