Language of document : ECLI:EU:T:2013:23

Cause riunite T‑346/11 e T‑347/11

Bruno Gollnisch

contro

Parlamento europeo

«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revoca dell’immunità — Attività non connessa alle funzioni di deputato — Procedura di revoca dell’immunità — Decisione di non difendere i privilegi e le immunità — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a provvedere»

Massime — Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013

1.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni — Nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni — Esigenza di un nesso diretto e chiaro tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari — Opinioni espresse in qualità di politico nazionale — Assenza di collegamento — Inapplicabilità dell’immunità

(Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9)

2.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni — Portata — Impossibilità di revocare tale immunità — Verifica da parte del Parlamento delle condizioni per il riconoscimento di quest’ultima

(Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9)

3.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità — Richiesta di difesa dell’immunità — Portata della decisione del Parlamento — Richiesta presentata parallelamente alla richiesta di revoca dell’immunità

(Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9)

4.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità — Richiesta di revoca dell’immunità — Potere discrezionale del Parlamento — Sindacato giurisdizionale — Portata

(Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, art. 9)

5.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità — Richiesta di revoca dell’immunità — Atto compiuto dal membro del Parlamento europeo sul territorio nazionale — Riconoscimento dell’immunità sulla base delle norme dello Stato membro

(Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9)

6.      Diritto dell’Unione — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Comunicazione di una commissione del Parlamento europeo concernente la prassi in materia di privilegi e immunità dei membri — Comunicazione non avente la natura di atto del Parlamento — Atto non contenente informazioni precise, incondizionate e concordanti, che possono costituire assicurazioni precise idonee a fondare un legittimo affidamento — Decisione che si discosta da detta comunicazione — Violazione del principio della certezza del diritto — Insussistenza

7.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni — Opinioni riconducibili all’istigazione all’odio razziale — Decisione del Parlamento di revocare l’immunità — Obbligo di motivazione — Rispetto dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione

(Articolo 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 11; Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, art. 9, terzo comma)

8.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Decadenza del mandato parlamentare — Procedimento giudiziario nazionale che può portare a tale decadenza — Obbligo per gli Stati membri di informare il Parlamento europeo — Insussistenza

(Regolamento interno del Parlamento europeo, art. 3, § 6)

9.      Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità — Decisione di revocare l’immunità — Decisione adottata senza discussione in aula — Presentazione delle osservazioni del deputato interessato dinanzi alla commissione parlamentare — Violazione del diritto al contraddittorio — Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 7, § 3, e 138, § 2]

10.    Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Carattere cumulativo — Illecito — Insussistenza — Nesso causale — Insussistenza — Rigetto del ricorso

(Articolo 340, secondo comma, TFUE)

1.      Risulta dal tenore letterale dell’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea che, per poter beneficiare dell’immunità, un’opinione deve essere stata espressa da un deputato al Parlamento europeo «nell’esercizio delle [sue] funzioni», ciò che presuppone necessariamente l’esistenza di un nesso tra l’opinione formulata e le funzioni parlamentari. È quanto non avviene nel caso di opinioni espresse da un deputato europeo al di fuori dalle aule parlamentari nell’ambito di funzioni svolte da tale deputato in quanto membro di un ente regionale di uno Stato membro e in quanto presidente di un gruppo politico all’interno del medesimo ente.

(v. punti 40, 77, 78)

2.      L’inviolabilità parlamentare di cui all’articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea può essere revocata dal Parlamento europeo a norma del medesimo articolo 9, terzo comma, mentre ciò non è possibile per l’immunità prevista all’articolo 8 del Protocollo. Di conseguenza, quando un’autorità nazionale gli trasmette una richiesta di revoca dell’immunità, il Parlamento deve anzitutto verificare se i fatti a fondamento della richiesta di revoca possano rientrare nello stesso articolo 8, nel qual caso una revoca dell’immunità non è possibile. Se il Parlamento conclude che tale disposizione non trova applicazione, esso deve quindi verificare se il deputato interessato benefici dell’immunità prevista dall’articolo 9 del Protocollo per i fatti che gli sono contestati e, se questo è il caso, se si debba revocare o meno l’immunità in parola.

(v. punti 45-47)

3.      Poiché l’inviolabilità del deputato europeo prevista all’articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea opera de iure e il deputato può esserne privato solo in caso di revoca da parte del Parlamento europeo, la difesa di tale immunità è concepibile solo nel caso in cui, in mancanza di una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato trasmessa dalle autorità nazionali competenti al Parlamento, l’inviolabilità di tale deputato, come configurata dalle norme di diritto nazionale dello Stato membro d’origine di quest’ultimo, sia compromessa, in particolare, dall’azione delle autorità di polizia o giudiziarie di tale Stato membro. In tali circostanze, il deputato può chiedere al Parlamento di difendere la sua immunità, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento. La difesa dell’immunità rappresenta così un modo per il Parlamento di intervenire, su richiesta di un deputato al Parlamento, quando le autorità nazionali violano o si apprestano a violare l’immunità di uno dei suoi membri.

Per contro, se è stata presentata richiesta di revoca dell’immunità da parte delle autorità nazionali, il Parlamento deve decidere se revocare o non revocare l’immunità. In un simile caso la difesa dell’immunità non ha più ragion d’essere poiché o il Parlamento revoca l’immunità, e allora una sua difesa non è più concepibile, oppure nega la revoca di tale immunità e la sua difesa è allora inutile, dal momento che le autorità nazionali vengono informate del rigetto da parte del Parlamento della loro richiesta di revoca e del fatto che l’immunità osta quindi alle misure che esse potrebbero o vorrebbero adottare.

(v. punti 52-56)

4.      Se è vero che i privilegi e le immunità riconosciuti all’Unione dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea assumono carattere funzionale in quanto mirano ad evitare ostacoli al funzionamento e all’indipendenza dell’Unione, resta il fatto che essi sono stati espressamente concessi ai membri del Parlamento europeo nonché ai funzionari e agli altri agenti delle istituzioni dell’Unione. Il fatto che i privilegi e le immunità riconosciuti all’Unione siano previsti nel pubblico interesse di quest’ultima giustifica il potere attribuito alle istituzioni di revocare, se necessario, l’immunità, ma non implica che tali privilegi e immunità siano accordati in via esclusiva all’Unione e non anche ai suoi funzionari, agli altri agenti e ai membri del Parlamento. Il Protocollo attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo di cui è assicurata la tutela mediante il sistema dei mezzi di ricorso previsto dal Trattato.

È vero che il Parlamento ha un potere discrezionale molto ampio in ordine all’orientamento che intende attribuire alla decisione che fa seguito a una domanda di revoca dell’immunità o di difesa dell’immunità, in considerazione del carattere politico che riveste una tale decisione. L’esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al sindacato giurisdizionale, nell’ambito del quale il giudice dell’Unione deve verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dall’istituzione, l’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l’assenza di sviamento di potere.

(v. punti 58-60)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 82-90)

6.      Una comunicazione del solo segretariato generale del Parlamento europeo, che riprende un documento della commissione giuridica e del mercato interno sulla sua prassi decisionale relativa alla revoca dell’immunità parlamentare e che è intesa a sensibilizzare i deputati alla luce di tale prassi, non è un atto del Parlamento e non può quindi avere effetti vincolanti per quest’ultimo. Ne consegue che un siffatto documento non può contenere informazioni precise, incondizionate e concordanti, emananti dal Parlamento, idonee a costituire assicurazioni precise da parte sua per fondare un legittimo affidamento in capo a un deputato europeo.

Inoltre, discostandosi da detta comunicazione, il Parlamento non può violare il principio della certezza del diritto, poiché la citata comunicazione non è un atto di tale istituzione e non può essere considerata una normativa chiara e precisa che consenta agli amministrati di conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza.

(v. punti 107, 115, 124)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 109-114)

8.      L’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento interno del Parlamento europeo non prevede alcun obbligo per gli Stati membri di informare quest’ultimo dell’esistenza di una procedura in grado di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di uno dei suoi membri. Tale disposizione prevede unicamente che, quando le autorità competenti degli Stati membri avviano una procedura in grado di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il presidente del Parlamento chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura e deferisce la questione alla commissione competente per la verifica dei poteri, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi. Le norme di detto articolo prevedono pertanto la procedura che il presidente del Parlamento è tenuto a seguire e non gli Stati membri. Del resto, è comunque escluso che il regolamento interno del Parlamento possa prevedere un obbligo a carico degli Stati membri.

Inoltre, l’oggetto di detta disposizione del medesimo regolamento consiste nel garantire il buon funzionamento interno del Parlamento e non costituisce quindi una formalità sostanziale della procedura di revoca dell’immunità di un deputato la cui violazione può comportare l’annullamento di una decisione del Parlamento.

(v. punti 132-137, 141)

9.      Conformemente al principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’interessato deve aver avuto la possibilità, prima dell’emanazione della decisione che lo riguarda, di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze sulla cui base tale decisione è stata adottata. Ne consegue che, in conformità di detto principio, una decisione non può essere adottata sulla base di elementi di fatto e di circostanze sui quali l’interessato non è stato messo in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista prima dell’adozione della decisione di cui trattasi.

Tuttavia, il diritto al contraddittorio non comporta necessariamente lo svolgimento di una discussione pubblica nell’ambito di tutte le procedure avviate nei confronti di una persona e che possono concludersi con un atto lesivo a danno di quest’ultima. Il rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio non implica di conseguenza che l’adozione da parte del Parlamento europeo di una decisione sulla revoca dell’immunità di un deputato debba necessariamente essere preceduta da una discussione in aula, ma essa può essere adottata secondo la procedura senza discussione e senza emendamenti, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento. Inoltre, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento, al deputato interessato da una richiesta di revoca della sua immunità è offerta l’opportunità di esprimersi dinanzi alla commissione parlamentare competente e può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

(v. punti 167, 175-179)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 210-212, 222)