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Ricorso presentato il 20 marzo 2006 - TOMORROW FOCUS / UAMI

(Causa T-90/06)

Lingua di deposito del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TOMORROW FOCUS AG (München, Germania) [Rappresentante: avv. U. Gürtler]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Information Builders (Netherlands) B.V. (Amstelveen, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 17/01/2006 (ricorso R116/2005-1), nei limiti in cui tale decisione dispone il rigetto della domanda di marchio comunitario "Tomorrow Focus" n. 002382455;

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 17/01/2006 (ricorso R 116/2005-1) nel senso che la domanda di marchio comunitario "Tomorrow Focus" n. 002382455 sia accolta ai fini della registrazione anche per i prodotti "computers and data processing apparatus" (computer e apparecchi per l'elaborazione dati) e per i servizi "computer programming and design of computer programs (computer software); maintenance and upgrading of computer programs, and on-line upgrading services" (programmazione di computer e design di programmi per computer (software di computer); manutenzione e aggiornamento di programmi per computer, nonché servizi di aggiornamento on-line);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: la ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: il marchio denominativo "Tomorrow Focus" per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 (domanda n. 2382455).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Information Builders (Netherlands) B.V.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio figurativo "Focus" per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 (marchio comunitario n. 68585).

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda per le classi 9 e 42.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, rigetto della domanda per determinati beni e servizi delle classi 9 e 42, nonché rigetto dell'opposizione quanto al resto.

Motivi di ricorso: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1, poiché sarebbe stata illegittimamente constatata l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).