Language of document :

Ricorso presentato il 15 marzo 2006 - Lebard / Commissione

(Causa T-89/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniel Lebard (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. M. de Guillenchmidt]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, formulata con lettera 16 gennaio 2006, inviata al sig. Lebard, di respingere, a nome della Commissione, la domanda di revoca della decisione IV/M.1517;

di conseguenza, annullare la decisione della Commissione di chiudere il fascicolo dell'operazione di concentrazione Rhodia/Albright & Wilson e Hoechst/Rhône-Poulenc, in quanto tali operazioni sono connesse tra di loro

conseguentemente, dichiarare che la decisione IV/M.1378 del 2004 è anch'essa annullata;

condannare la Commissione a versare al sig. Lebard la somma di un euro per il danno subito, a far pubblicare, a sue spese, la sentenza del Tribunale che la condanna in alcuni giornali scelti dal ricorrente e alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 13 luglio 1999, IV/M.1517, la Commissione ha autorizzato un'operazione di concentrazione mediante la quale la Rhodia SA doveva prendere il controllo totale della società Albright & Wilson, di cui il ricorrente era stato presidente tra il 28 luglio 1999 ed il 14 ottobre 1999. Con decisione 9 agosto 1999, IV/M.1378, la Commissione ha altresì autorizzato la concentrazione tra le imprese Hoechst e Rhône-Poulenc, l'ultima delle quali detiene il controllo della società Rhodia nella misura del 67,35%. Taluni impegni relativi alla Rhodia (cessione delle partecipazioni della Rhône-Poulenc nella Rhodia, mantenimento di una direzione indipendente delle due imprese) sono stati sottoscritti dalla società Rhône-Poulenc ed allegati alla decisione IV/M.1378 per garantire che le operazioni non producessero effetti pregiudizievoli nei confronti della concorrenza. Il ricorrente ha inviato alla Commissione varie lettere con cui l'ha informata della presunta inosservanza degli impegni sottoscritti nel contesto del caso IV/M.1378 ed ha richiesto la revoca della decisione IV/M.1517. In risposta, con lettera 7 ottobre 2005, la Commissione lo ha informato che non intendeva prendere alcun provvedimento sulla base dei fatti portati a sua conoscenza dal ricorrente e che aveva deciso si chiudere il fascicolo. Rispondendo alla lettera del ricorrente, il gabinetto del presidente della Commissione gli ha inviato una lettera di data 16 gennaio 2006 che conferma la posizione precedente di quest'ultima, esposta nella lettera 7 ottobre 2005, ossia il rigetto della domanda di revoca della decisione della Commissione relativa al caso IV/M.1517. Il ricorso di annullamento è diretto contro la presunta decisione contenuta nella lettera della Commissione 16 gennaio 2006.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere vari motivi.

In primo luogo, nel contesto della ricevibilità del suo ricorso, egli afferma di avere un interesse diretto ad agire in qualità di destinatario della lettera impugnata, che gli arreca un pregiudizio individuale e diretto. Egli sostiene inoltre che la lettera 16 gennaio 2006, oggetto del ricorso in esame, non può essere considerata un atto meramente confermativo della lettera 7 ottobre 2005, in quanto nel frattempo è sopravvenuto un elemento nuovo, idoneo a cambiare sostanzialmente le circostanze e le condizioni dell'adozione dell'atto anteriore ai sensi della giurisprudenza comunitaria. Al riguardo, il ricorrente allude ad una lettera della sig.ra Kroes, del 12 gennaio 2006, inviata ai membri del Parlamento europeo e riguardante le operazioni di concentrazione in questione.

In secondo luogo, il ricorrente fa valere i motivi a sostegno delle sue conclusioni nel merito. Con il primo, relativo alla violazione delle norme di merito e procedimentali in materia di concorrenza, egli rimprovera alla Commissione di non procedere al riesame del fascicolo e di non utilizzare il suo potere di revoca della sua decisione successiva. Con il secondo, il ricorrente lamenta uno sviamento di potere perché la Commissione non avrebbe mantenuto uno stretto controllo sulle concentrazioni precedentemente autorizzate durante la loro attuazione.

Infine, il ricorrente richiama un motivo vertente sulla tutela giurisdizionale che sarebbe spettata, a suo dire, alle parti di un'operazione di concentrazione e, in particolare, ai dirigenti di un'impresa implicata in un'operazione di concentrazione.

____________