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Comunicazione sulla GU

 

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 aprile 2005

nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee 1

(Dipendenti - Malattia professionale - Domanda di riconoscimento di un aggravamento - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Qualificazione giuridica di una nota della Commissione - Ricorso di annullamento - Irricevibilità)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonards-on-Sea, rappresentato dagli avv.ti J. R. Iturriagagoitia e K. Delvolvé, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall, assistito dall'avv. J.-L. Fagnart, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 marzo 2003, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale 26 febbraio 2003 pronunciata nella causa T-212/01, nonché una domanda di annullamento del referto medico redatto nel corso di tale procedimento, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 22 aprile 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 47 del 21.2.2004