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Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks / Commissione

(Causa T-49/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. Saatkamp, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 novembre 2013, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)] [notificata con il numero C(2013) 7626].

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo: base giuridica errata

La ricorrente fa valere che la convenuta ha erroneamente basato la decisione impugnata sulla nuova versione del regolamento n. 1151/2012 vigente al momento dell’adozione di tale decisione, invece che sul vecchio regolamento (CE) n. 510/2006, in vigore all’epoca della presentazione della domanda da parte della ricorrente. In tal modo, la convenuta ha violato il principio “tempus regit actum”.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la domanda di cancellazione della registrazione ai sensi del regolamento n. 510/2006 è ammissibile e fondata. Essa afferma, a tale riguardo, che sussistono due motivi di cancellazione (la denominazione controversa costituisce una denominazione generica conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; la zona geografica della Slesia è stata erroneamente delimitata nel disciplinare della registrazione) ex articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 510/2006, e che una diversa interpretazione ed applicazione di tale disposizione viola i diritti fondamentali dei panifici della Repubblica federale di Germania.

Secondo motivo: violazione del regolamento n. 1151/2012

La ricorrente asserisce che la domanda sarebbe ammissibile e fondata anche qualora venisse valutata alla luce del regolamento n. 1151/2012.