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Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 – HTTS e Bateni / Consiglio

(Causa T-45/14)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali - Criterio relativo alla fornitura di servizi essenziali all’IRISL o a entità da essa possedute, sotto il suo controllo o che agiscono per suo conto - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa - Diritto al rispetto della vita familiare - Proporzionalità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) e Naser Bateni (Amburgo) (rappresentanti: inizialmente M. Schlingmann e F. Lautenschlager, successivamente Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nei limiti in cui riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

La decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e quello del sig. Naser Bateni nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping e quello del sig. Bateni nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping e dal sig. Bateni.

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1 GU C 71 dell’8.3.2014.