Language of document : ECLI:EU:T:2015:650





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 settembre 2015 –
HTTS e Bateni / Consiglio

(causa T‑45/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Criterio relativo alla fornitura di servizi essenziali all’IRISL o a entità da essa possedute, sotto il suo controllo o che agiscono per suo conto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto al rispetto della vita familiare – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione che iscrivono una determinata entità nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive nei confronti dell’Iran – Effetto retroattivo – Annullamento che comporta l’annullamento di una decisione e di un regolamento che iscrivono una persona e un’entità nello stesso elenco sulla base dei suddetti atti annullati (Art. 264 TFUE; decisione del Consiglio 2013/661/PESC; regolamento del Consiglio n. 1154/2013) (v. punti 40‑56)

2.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti sino all’esplicazione degli effetti dell’annullamento del secondo – Insussistenza – Comportamento del Consiglio da cui non risulta un rischio di pregiudizio serio e irreversibile per l’efficacia delle misure restrittive suddette (Art. 264 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; decisione del Consiglio 2013/661/PESC; regolamento del Consiglio n. 1154/2013) (v. punti 58‑67)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nei limiti in cui riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

La decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e quello del sig. Naser Bateni nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping e quello del sig. Bateni nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping e dal sig. Bateni.