Language of document : ECLI:EU:T:2015:755





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015 –
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks / Commissione

(causa T‑49/14)

«Indicazione geografica protetta – “Kołocz śląski” o “Kołacz śląski” – Procedura di cancellazione – Base giuridica – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Motivi di cancellazione – Diritti fondamentali»

1.                     Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, art. 54; regolamento del Consiglio n. 510/2006, art. 12) (v. punti 26‑29)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente – Violazione – Insussistenza (v. punto 31)

3.                     Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1151/2012 – Procedura di cancellazione di una registrazione – Motivi di cancellazione – Possibilità di far valere motivi rientranti esclusivamente nella procedura di opposizione – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, artt. 10, 51 e 54) (v. punti 62‑64, 67, 81, 82)

4.                     Atti delle istituzioni – Validità – Violazione dei diritti fondamentali – Valutazione alla luce del solo diritto dell’Unione (v. punto 87)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/663/UE della Commissione, del 14 novembre 2013, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Kołocz śląski/Kołacz śląski (IGP)] (GU L 306, pag. 40).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV è condannata alle spese.