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Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 - Internationaler Hilfsfonds / Commissione

(Causa T-300/10) 

["Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 - Diniego parziale di accesso - Determinazione dell'oggetto della domanda iniziale - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Principio di buona amministrazione - Esame concreto e specifico - Obbligo di motivazione"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: H. Kaltenecker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti, assistiti da R. van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 29 aprile 2010 che nega alla ricorrente l'accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 29 aprile 2010 è annullata nella parte in cui nega implicitamente l'accesso ai documenti da essa trasmessi al collaboratore del Mediatore europeo, diversi da quelli che quest'ultimo ha indicato nei subfascicoli 1-4 del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011.

La decisione della Commissione del 29 aprile 2010 è altresì annullata nella parte in cui nega vuoi esplicitamente vuoi implicitamente l'accesso ai documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011 indicati ai punti 106, 134, 194 e 196 della presente sentenza.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché gli otto decimi di quelle sostenute dalla Internationaler Hilfsfonds eV.

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1 - GU C 246 dell'11.9.2010.