Language of document : ECLI:EU:T:2013:329

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 giugno 2013 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑114/08 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione (T‑114/08 P, non pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, J. Azizi (relatore) e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2008, il sig. Luigi Marcuccio ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione intesa all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 14 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (F‑21/07, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑463 e II‑A‑1‑2621), mediante la quale tale giudice ha dichiarato manifestamente irricevibile, perché tardivo, il ricorso proposto dal sig. Marcuccio inteso principalmente ad ottenere il risarcimento del danno morale da lui asseritamente subìto per un ammontare di EUR 100 000 a motivo di una serie di comportamenti illeciti che taluni agenti della Commissione delle Comunità europee avrebbero messo in atto in particolare in occasione del trattamento di dati medici che lo riguardano.

2        Con ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione (T‑114/08 P, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento.

3        Con lettera del 3 maggio 2011 indirizzata al sig. Marcuccio, e in copia al suo avvocato, la Commissione gli ha ricordato, in particolare, che essa aveva già comunicato a tale avvocato, con lettera dell’8 luglio 2010, un elenco di nove sentenze ed ordinanze, tra cui l’ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, che lo condannavano alle spese, nonché gli importi sostenuti dalla Commissione per ciascuna causa. L’importo richiesto per la presente controversia ammonta a EUR 6 000 versati all’avv. A. Dal Ferro in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 16 giugno 2008. Con lettera del 5 maggio 2011 indirizzata al ricorrente, e in copia al suo avvocato, la Commissione ha rettificato un lapsus calami riguardante unicamente l’indicazione dell’importo complessivo richiesto al ricorrente a titolo di spese nell’ambito di 24 cause, tra cui quella presente.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2012, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa invita il Tribunale a fissare a EUR 6 000 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dall’ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, e a condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

5        Nelle sue osservazioni depositate il 3 settembre 2012, il sig. Marcuccio chiede al Tribunale di ordinare che la domanda proposta dalla Commissione gli venga notificata e che gli allegati 7, 9 e 10 vengano stralciati dal fascicolo, di dichiarare irricevibile la domanda di liquidazione delle spese o, in subordine, di fissare a EUR 1 400 l’importo delle spese ripetibili, nonché di condannare la Commissione alle spese del presente procedimento ed alle spese che il Tribunale avrebbe inutilmente sostenuto ai fini del medesimo.

 In diritto

 Sulla domanda intesa ad ottenere la notifica della domanda di liquidazione delle spese

6        Occorre rigettare di primo acchito le allegazioni del sig. Marcuccio con cui egli fa valere una violazione del principio del contraddittorio derivante dal fatto che la presente domanda è stata notificata al suo difensore, l’avvocato G. Cipressa, invece che a lui medesimo. A questo proposito occorre ricordare che, mediante la sua impugnazione all’origine della causa decisa dall’ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, il sig. Marcuccio ha eletto domicilio presso l’avv. G. Cipressa ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella medesima causa è stata validamente effettuata presso l’avvocato suddetto in forza dell’articolo 100 del citato regolamento. Poiché il sig. Marcuccio è stato così messo in condizione di presentare le proprie osservazioni a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura – diritto che egli ha peraltro esercitato –, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato. Di conseguenza, la sua richiesta intesa a che gli venga notificata la domanda della Commissione deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

7        Occorre del pari rigettare gli argomenti del sig. Marcuccio che mettono in discussione la ricevibilità della presente domanda per il fatto che le lettere del 3 e del 5 maggio 2011 (v. supra, punto 3) non gli sarebbero pervenute, sicché non sarebbe dato riscontrare l’esistenza di alcuna contestazione sulle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura al momento della presentazione dell’odierna domanda di liquidazione. A questo proposito, se è pur vero che la Commissione ha presentato una prova dell’invio soltanto per la lettera del 5 maggio 2011, il sig. Marcuccio però non nega che l’avv. Cipressa ha ricevuto la lettera dell’8 luglio 2010, né che tale lettera si riferiva alla causa per la quale l’odierna domanda è stata presentata e menzionava l’importo di EUR 6 000 come importo ripetibile a titolo delle spese, né smentisce il fatto di non essere giunto ad un accordo con la Commissione in ordine all’importo delle spese ripetibili. Inoltre, il sig. Marcuccio non sostiene né di aver comunicato alla Commissione che il mandato dell’avv. Cipressa – il quale continua a rappresentarlo oggi nella presente causa – non era valido o non era più valido per quanto riguardava le conseguenze dell’esecuzione della sentenza che l’aveva condannato alle spese o per un eventuale procedimento di liquidazione di spese, né che l’avv. Cipressa abbia avvertito la Commissione in merito a tali circostanze. Quanto all’argomento secondo cui le lettere del 3 e del 5 maggio non contengono elementi giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle pretese della Commissione, è sufficiente rilevare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie pretese al momento della presa di contatto che precede la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese. A questo proposito, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del citato regolamento. Di conseguenza, alla luce dei fatti del caso di specie, occorre considerare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, e, dall’altro, che il comportamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

8        Il termine di circa un anno trascorso tra la pronuncia dell’ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, e l’invio della lettera dell’8 luglio 2010 non è peraltro irragionevole, dal momento che, trovandosi la Commissione impegnata in una serie di controversie che la opponevano al ricorrente, una sana gestione della situazione giustificava il fatto che essa comunicasse al ricorrente le proprie pretese relative a varie cause definite fino a quel momento. Come risulta dalla lettera del 3 maggio 2011, la veridicità del cui contenuto non viene messa in discussione dal sig. Marcuccio, la lettera dell’8 luglio 2010 conteneva richieste di pagamento delle spese in nove cause, di cui l’ultima era stata definita il 23 marzo 2010. In tali circostanze, il sig. Marcuccio non sarebbe stato comunque legittimato a ritenere che la Commissione avesse rinunciato al proprio diritto di recuperare le spese da essa sostenute. Occorre dunque respingere gli argomenti del sig. Marcuccio secondo cui la domanda della Commissione sarebbe stata proposta entro un termine irragionevole. Pertanto, in assenza di accordo tra le parti in merito all’importo delle spese ripetibili, occorre dichiarare ricevibile la domanda della Commissione e fissare l’importo delle spese ripetibili da quest’ultima nella causa decisa dall’ordinanza del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

9        Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

10      Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13).

11      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Kerstens/Commissione, cit. supra al punto 10, punto 14).

12      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza Kerstens/Commissione, cit. supra al punto 10, punto 15).

13      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza Kerstens/Commissione, cit. supra al punto 10, punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza era oggettivamente giustificata (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punti 10 e 11). Pertanto, se il fatto che la Commissione abbia fatto intervenire due agenti e un avvocato esterno è privo di conseguenze sul carattere potenzialmente ripetibile di tali spese – dato che nulla consente di escluderle per principio –, esso può nondimeno avere un impatto sulla determinazione dell’importo delle spese sostenute ai fini del procedimento da recuperare in fine (ordinanza Kerstens/Commissione, cit. supra al punto 10, punto 21). Dunque, non può venire in questione una violazione del principio di parità di trattamento tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si faccia rappresentare dai propri agenti.

14      Qualsiasi altra valutazione che subordinasse il diritto di un’istituzione di reclamare in tutto o in parte gli onorari versati ad un avvocato alla prova di una necessità «oggettiva» di ricorrere alle sue prestazioni costituirebbe in realtà una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e implicherebbe per il giudice dell’Unione il dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un tale compito non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione nella gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (v. supra, punti 10 e 11).

 Sull’importo delle spese ripetibili

15      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati supra al punto 11, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il soggetto che presenta la domanda di liquidazione fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 23, e del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 65). La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda (v. ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

16      Nel caso di specie, per quanto riguarda in primo luogo la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre tener conto del fatto che l’impugnazione del sig. Marcuccio si componeva di otto motivi riguardanti, in sostanza, in primo luogo, una violazione dell’articolo 288 CE e dell’obbligo di motivazione, in secondo luogo, una violazione dell’articolo 288 CE, dell’articolo 46 dello Statuto della Corte e dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in terzo luogo, un errore di valutazione da parte del Tribunale della funzione pubblica quanto al dies a quo di decorrenza del termine di ricorso, nonché, in quarto luogo, una violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 288 CE e del citato articolo 90 dello Statuto dei funzionari. Con il suo quinto motivo, che in realtà ne includeva tre, il ricorrente ha addebitato al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, di aver compiuto un’erronea applicazione dei criteri di valutazione del termine ragionevole per presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 288 CE, di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, e di aver respinto il ricorso da lui proposto attraverso un erroneo richiamo all’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Con il suo sesto motivo, il ricorrente ha fatto valere che il Tribunale della funzione pubblica aveva erroneamente utilizzato la nozione di termine ragionevole per statuire sulle domande di distruzione delle note mediche che lo riguardavano. Il settimo motivo riguardava una violazione degli articoli 235 CE e 288 CE in quanto tali domande di distruzione non sarebbero state irricevibili. L’ottavo motivo verteva su una violazione delle norme sul giusto processo, segnatamente di quelle previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950. Alla luce di quanto precede, risulta che ha potuto determinarsi un carico di lavoro superiore a quello che ci si sarebbe potuto attendere tenuto conto delle caratteristiche della causa.

17      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto, la natura e l’interesse economico della controversia, occorre rilevare come i suddetti motivi di impugnazione fossero diretti contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che aveva rigettato in quanto manifestamente irricevibili nove capi di conclusioni formulati con il ricorso, tra cui una domanda di annullamento di una decisione implicita dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione recante rigetto di un reclamo del ricorrente, nonché domande di risarcimento per un ammontare complessivo di EUR 150 000 a titolo di riparazione di danni asseritamente subìti. I suddetti motivi rimettevano in discussione la valutazione del Tribunale della funzione pubblica sotto svariati aspetti riguardo ai quali la Commissione era tenuta a prendere posizione, ciò che essa ha fatto nell’ambito della sua risposta.

18      In terzo luogo, per quanto riguarda l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà della causa, risulta dai criteri precedenti che esse non erano particolarmente elevate.

19      Nel caso di specie, la Commissione reclama un ammontare di EUR 6 000 corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno. In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (v. ordinanza della Corte del 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; v. ordinanze del Tribunale del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 29, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda, come si è indicato supra al punto 15.

20      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 23 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’impugnazione, alla ricerca dei precedenti giurisprudenziali e alla redazione del controricorso, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione ai fini dell’integrazione del fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

21      Alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, risulta che tanto il numero di ore impiegato dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono congrui. Per quanto concerne le spese di avvocato, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 19, appare equo valutare le spese ripetibili fissandone l’ammontare complessivo a EUR 5 800, ciò che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

22      Poiché tale conclusione non è fondata sugli allegati 7, 9 e 10 della domanda di liquidazione delle spese, non vi è luogo ad accogliere la domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere lo stralcio di tali documenti dal fascicolo. Peraltro, poiché il comportamento della Commissione nell’ambito del presente procedimento non ha causato al Tribunale spese che avrebbero potuto essere evitate, non occorre dare seguito alla domanda del sig. Marcuccio volta a che la Commissione sia condannata al rimborso di una somma qualsivoglia al Tribunale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea è fissato a EUR 5 800.

Lussemburgo, 20 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.