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Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 - Spagna / Commissione

(Causa T-113/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", per la parte che costituisce oggetto del presente ricorso, e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata sono escluse dal finanziamento comunitario alcune rettifiche tra le quali, ai fini del presente ricorso, quelle relative agli aiuti alla produzione di olio d'oliva per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, per un importo totale di EUR 183 965 185, 54, e quelle relative ai pagamenti diretti per superficie di seminativi, richiesti negli anni 2003 e 2004, per un importo totale di EUR 16 591 528, 35.

In particolare, il presente ricorso si riferisce alle rettifiche finanziarie concernenti gli aiuti alla produzione di olio d'oliva, esclusa la parte corrispondente alla campagna 1999/2000 in Andalusia, e i pagamenti per superficie di seminativi richiesti negli anni 2003 e 2004.

A sostegno delle sue argomentazioni il ricorrente adduce:

per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di olio d'oliva:

-    violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 1, in quanto la rettifica finanziaria non si basa sulle osservazioni svolte dalla Commissione in merito ai risultati delle indagini effettuate, bensì su dati estrapolati da osservazioni riferite ad altre indagini;

-    violazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 2 e dell'art. 2 del regolamento n. 1258/1999 3, in quanto la decisione impugnata li applica in una fattispecie non conforme, vista l'insufficienza delle asserite irregolarità invocate dalla Commissione per giustificare la rettifica finanziaria effettuata;

-    violazione del termine di ventiquattro mesi anteriori alla comunicazione scritta dei risultati delle verifiche, di cui all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99.

-    Per quanto riguarda i pagamenti per superficie di seminativi:

violazione del procedimento di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, per non aver indicato i motivi della rettifica finanziaria nel documento con cui sono comunicati allo Stato membro i risultati delle verifiche e, in subordine, violazione del termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999;

violazione dell'art. 2 del regolamento n. 1258/1999, in quanto la decisione impugnata lo applica in una fattispecie non conforme, vista l'insufficienza delle irregolarità riscontrate dalla Commissione;

violazione dell'art. 2 dello stesso regolamento, nonché delle Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione "garanzia" del FEAOG.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia" (GU L 158, dell'8.7.1995, pag. 6).

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, del 28.4.1970, pag. 13).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, del 26.6.1999, pag. 103).