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SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 6 marzo 2008 avverso l'ordinanza del

14 dicembre 2007 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-21/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-114/08 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Riccorente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In ogni caso:

-    l'annullamento in toto e senza eccezione alcuna dell'ordinanza impugnata;

-    la dichiarazione che il ricorso in primo grado era stato introdotto dal ricorrente intra dies;

-    la dichiarazione che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile;

In via principale:

-    l'accoglimento in toto e senza eccezione alcuna del petitum contenuto nel ricorso in primo grado;

-    nonché la condanna della convenuta alla rifusione in suo favore di tutte le spese diritti ed onorari da lui sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa de qua;

Ovvero, in via subordinata:

-    il rinvio della causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente esperisce i seguenti motivi di ricorso:

1. Difetto assoluto di motivazione nel contesto della confusione tra la nozione di materializzazione di un evento generatore del danno menzionato nel secondo comma dell'art. 288 (ex 215) del Trattato CE e la nozione di danno;

2. Violazione dell'art. 288 del Trattato CE, del primo comma dell'art. 46 dello Statuto della Corte di Giustizia, dell'art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (d'ora in poi, "Statuto dei funzionari"), dei principi di certezza del diritto, di diritto alla tutela giurisdizionale ed a un processo giusto ed equo;

3. Erronee, false ed irragionevoli interpretazioni ed applicazione della nozione di data di partenza ovvero dies a quo per la determinazione del termine ragionevole ai fini dell'esperimento di un'azione ex art. 288 del Trattato CE;

4. Difetto assoluto di motivazione, anche per assoluta carenza di istruttoria, nonché violazione dell'art. 90 dello Statuto dei funzionari e dei relativi principi generali di diritto nel contesto dell'analisi della decorrenza della prescrizione di un'azione ex art. 288 del Trattato CE;

5. Difetto assoluto di motivazione in merito alla presunta tardività dell'azione ex art. 288 del Trattato CE esperita dal ricorrente;

6. Violazione degli artt. 235 e 288 del Trattato CE inerente la competenza del giudice comunitario nell'ambito di un ricorso per il risarcimento del danno ed immotivato arbitrario ed illogico di scostamento dalla relativa giurisprudenza;

7. Violazione delle norme sul giusto processo, con particolare riferimento a quelle previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

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