Language of document : ECLI:EU:F:2010:165

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

14 dicembre 2010


Causa F‑80/09


Erika Lenz

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Presa a carico delle spese relative a cure prestate da un “Heilpraktiker” — Principio di non discriminazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Lenz chiede l’annullamento della decisione del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione europea con cui le viene negato il rimborso delle spese relative a cure prestate da un Heilpraktiker (guaritore o empirista non medico) stabilito in Germania e non titolare di una laurea in medicina.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

2.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese mediche — Rimborso

(Statuto dei funzionari, art. 72, n. 1)

3.      Funzionari — Parità di trattamento — Limiti — Vantaggio illegittimamente attribuito

1.      L’amministrazione soddisfa al suo obbligo di motivare una decisione di diniego di rimborso di spese mediche motivando la decisione di rigetto del reclamo, dato che si presuppone che la motivazione di quest’ultima decisione coincida con la motivazione della decisione contro cui era diretto il reclamo.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑133 e II‑B‑1‑807, punti 55 e56)

2.      La definizione dell’ambito di applicazione del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione europea rientra nell’esclusiva competenza del legislatore dell’Unione. La circostanza che i funzionari ed ex funzionari di uno Stato membro beneficino, a carico del rispettivo regime di previdenza sociale e di casse di assicurazione malattia private, di una possibilità di rimborso delle prestazioni di cure dispensate da un «Heilpraktiker» (guaritore o empirista non titolare di una laurea in medicina) non può in nessun modo, di per sé, implicare che i funzionari ed ex funzionari europei debbano vedersi accordare una siffatta possibilità, tanto più che escludere il rimborso delle spese relative a cure prestate da un «Heilpraktiker» privo di una laurea in medicina non appare manifestamente inappropriato, nel suo principio o nella sua applicazione, alla luce del principio di copertura sociale che ispira l’art. 72, n. 1, primo comma, dello Statuto.

I funzionari ed ex funzionari europei stabiliti in tale Stato membro e i funzionari ed ex funzionari dello Stato membro interessato dipendono da regimi di previdenza sociale diversi e non si trovano quindi in situazioni analoghe.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 aprile 1997, causa T‑66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. pag. II‑637, punto 64)

3.      Il rispetto del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con quello del principio di legalità, in base al quale nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri, modo di procedere che equivarrebbe a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illecito». Infatti, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un’altra persona iscritta al regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione europea non può indurre il giudice dell’Unione ad accertare una discriminazione e, pertanto, un illecito nei confronti di un funzionario. Di conseguenza, la circostanza che una persona abbia beneficiato, malgrado le norme sancite dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 72 dello Statuto adottate dalla Commissione, del rimborso da parte del detto regime di assicurazione malattia delle spese per cure prestate da un «Heilpraktiker» (guaritore o empirista non titolare di una laurea in medicina) non può dar luogo di per sé ad un diritto del genere per l’interessato.

(v. punto 45)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑229, punto 81)