Language of document : ECLI:EU:F:2014:228

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

1º ottobre 2014

Causa F‑91/13

DF

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Spese di viaggio – Comando del ricorrente nel paese di cui ha la cittadinanza – Condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, secondo cui DF chiede, segnatamente, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2012, che ordina il recupero dell’indennità di dislocazione e delle spese di viaggio annuale che ha percepito durante il suo comando in Germania, tra il 1º settembre 2009 e il 31 agosto 2012, il rimborso dell’importo già recuperato nonché il risarcimento dei danni.

Decisione:      La Commissione europea è condannata a versare a DF la somma di EUR 1 500 a titolo di risarcimento del danno morale. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dalla DF. La DF sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Residenza abituale fuori dallo Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento – Periodo di riferimento – Determinazione della data di scadenza in caso di comando del funzionario – Data dell’entrata in servizio inziale

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b)]

2.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 85)

3.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di ascoltare l’interessato prima dell’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Violazione – Conseguenze

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

1.      Per quanto attiene alle condizioni per la concessione dell’indennità di dislocazione in caso di comando del funzionario, il periodo decennale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, scade sempre alla data dell’entrata in servizio inziale.

(v. punto 17)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Magdalena Fernández/Commissione, T‑90/92, EU:T:1993:78, punto 32

Tribunale della funzione pubblica: sentenze B/Commissione, F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 39; Cavallaro/Commissione, F‑108/05, EU:F:2007:164, punto 71, e Blais/BCE, F‑6/08, EU:F:2008:160, punto 67

2.      Quanto alle condizioni per la ripetizione dell’indebito, l’espressione «così evidente», contenuta all’articolo 85 dello Statuto, non implica che il funzionario che fruisce di pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, ma che la restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un funzionario di normale diligenza e che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione.

Così, un funzionario di normale diligenza, di esperienza e grado elevati, non può ignorare che il pagamento dell’indennità di dislocazione è connesso a una dislocazione ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto, che non sussiste nel caso di un funzionario comandato ad esercitare le sue funzioni nel paese di cui ha la cittadinanza.

Parimenti, confrontato ad un rifiuto dell’amministrazione di confermare per iscritto quanto è stato dichiarato solo oralmente, un funzionario di normale diligenza, di esperienza e grado elevati è tenuto a verificare l’esattezza di tali assicurazioni verbali, inviando, ad esempio, una domanda scritta all’amministrazione in virtù dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.

(v. punti 35, 37 e 38)

Riferimento:

Corte: sentenza Stempels/Commissione, 310/87, EU:C:1989:9, punto 10, e ordinanza Gouvras/Commissione, C‑420/04 P, EU:C:2005:482, punto 59

Tribunale di primo grado: sentenze Maslias/Parlamento, T‑92/94, EU:T:1996:70, punto 60; Jensen/Commissione, T‑156/96, EU:T:1998:174, punto 63; Barth/Commissione, T‑348/00, EU:T:2001:144, punto 29, e Gussetti/Commissione, T‑312/02, EU:T:2004:102, punto 82

3.      In applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ogni persona ha diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

Tuttavia, perché la violazione del diritto al contraddittorio possa condurre all’annullamento di una decisione, occorre ancora che, in mancanza di tale irregolarità, la procedura abbia potuto sfociare in un risultato diverso.

Pertanto, la circostanza che all’interessato non sia stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni e di fornire spiegazioni prima dell’adozione di una decisione di recupero dell’importo indebitamente percepito non è idonea ad influire sul contenuto della medesima, dato che la violazione del diritto al contradditorio dell’interessato non può, di per sé, giustificarne l’annullamento. È tuttavia innegabile che l’amministrazione, per lo stesso motivo, ha commesso un’irregolarità amministrativa idonea a far sorgere il diritto a un risarcimento.

(v. punti 41‑47)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punti 33 e 38