Language of document : ECLI:EU:T:2011:94

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

17 marzo 2011

Causa T‑44/10 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche — Obbligo di motivazione — Atto lesivo — Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 novembre 2009, causa F‑11/09, Marcuccio/Commissione.

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Funzionari — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25)

2.      Funzionari — Atto lesivo — Nozione — Rigetto di una domanda di rimborso di spese mediche al 100% a seguito del diniego di riconoscere l’esistenza di una malattia grave — Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      L’obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e, dall’altro, di consentire al giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione. La motivazione pertinente per valutare la legittimità della decisione controversa è altresì quella contenuta nella decisione recante il rigetto del reclamo.

(v. punti 32 e 33)

Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Tribunale 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punto 108); Tribunale 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P (punto 64), e Tribunale 21 giugno 2010, causa T‑284/09 P, Meister/UAMI (, punto 21)

2.      In mancanza di elementi nuovi, il rigetto di una domanda di rimborso di spese mediche al 100% presentata da un funzionario in seguito al diniego dell’autorità che ha potere di nomina di riconoscere che egli è affetto da una malattia grave che dà diritto a un siffatto rimborso, a norma dell’art. 72 dello Statuto, non configura un atto lesivo, in quanto non modifica affatto la situazione giuridica dell’interessato.

(v. punto 45)

Riferimento: Tribunale 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione (punti 39‑41); e causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione (, punti 32‑34), confermate dalla Corte 9 dicembre 2009, causa C‑513/08 P, Marcuccio/Commissione (punto 53), e causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione (punto 44)