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Ricorso proposto il 18 settembre 2010 - Nexans France/Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-415/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nexans France SAS (Clichy, Francia) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet e J.-F. Le Corre, avvocati)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che l'appalto è stato aggiudicato a seguito di un procedimento nell'ambito del quale i principi di certezza del diritto, di fiducia legittima, di trasparenza, di parità di trattamento e di buona amministrazione sono stati violati;

dichiarare che la convenuta ha commesso un errore di diritto lasciando la ricorrente nell'incertezza quanto alla sua decisione di escludere la sua offerta prima di qualsiasi esame ed informandola soltanto con la lettera del 16 luglio 2010;

dichiarare che la convenuta ha commesso un errore di diritto respingendo l'offerta della ricorrente sulla base dell'art 20.4 del regolamento d'applicazione del suo regolamento finanziario;

dichiarare nulla e inesistente la decisione del 16 luglio;

dichiarare nulla e inesistente la decisione dell'8 luglio;

dichiarare nulli e inesistenti tutti gli atti adottati dalla convenuta successivamente alle decisioni dell'8 e del 16 luglio;

riconoscere alla ricorrente un giusto risarcimento pari ad EUR 175 453 oltre agli interessi da calcolarsi a partire dalla pronunzia della sentenza sino al saldo (con riserva della precisa determinazione dell'importo dell'appalto e del calcolo definitivo delle spese legali che potrà essere comunicato soltanto alla fine del presente procedimento);

in subordine, ove, al momento della pronunzia della sentenza, risulti improbabile l'indizione di una nuova gara per l'appalto, assegnare alla ricorrente un giusto risarcimento pari ad EUR 50 175 453 oltre agli interessi da calcolarsi a partire dalla pronunzia della sentenza sino al saldo (con riserva della precisa determinazione dell'importo dell'appalto e del calcolo definitivo delle spese legali che potrà essere comunicato soltanto alla fine del presente procedimento);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione che respingono l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di gara d'appalto F4E-2009-OPE-18 (MS-MG), avente ad oggetto la stipula dei contratti per la fornitura di materiale elettrico (GU 2009/S 149 218279), e che attribuiscono l'appalto ad un altro offerente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno che si asserisce causato dalle decisioni impugnate.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente sostiene un certo numero di motivi relativi:

-    alla violazione dei principi di certezza del diritto e di trasparenza, in quanto la convenuta avrebbe tenuto la ricorrente all'oscuro del fatto che la sua offerta sarebbe stata respinta senza essere valutata se essa avesse rifiutato di firmare il progetto di contratto allegato all'appalto, non permettendo così alla ricorrente di conoscere la portata degli obblighi che le incombevano in qualità di offerente;

-    alla violazione del principio di legittimo affidamento, nella misura in cui la convenuta avrebbe fornito garanzie alla ricorrente sul fatto che non avrebbe respinto automaticamente l'offerta presentata da quest'ultima;

-    alla violazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra i candidati ad un appalto pubblico in quanto:

la gara d'appalto è stata organizzata in modo da favorire la candidatura del Consortium ICAS (l'aggiudicatario dell'appalto), dal momento che i termini previsti nel contesto dell'appalto erano manifestamente insufficienti e sproporzionati, non potendo materialmente essere rispettati da offerenti dotati di una linea di produzione specifica di cui solo il Consortium ICAS disponeva;

esisteva un conflitto di interessi tale da favorire la candidatura del Consortium ICAS, nella misura in cui una persona che lavorava per un membro del Consortium ICAS ha partecipato alla procedura di selezione delle offerte ed un'altra persona, che a sua volta lavorava per un membro del Consortium ICAS, ha partecipato alla preparazione della gara d'appalto;

il Consortium ICAS ha beneficiato di informazioni atte a favorirlo a causa della visita, come esperto per ITER, di una persona impiegata presso un membro del Consortium ICAS nelle fabbriche della ricorrente in Corea e nei cantieri per la fabbricazioni di navi posacavi in Cina ed in Giappone;

-    della violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 84 e 94 del regolamento finanziario, dato che la procedura di valutazione è stata espletata nonostante rimanesse una sola offerta e dato che la convenuta non ha reagito sebbene la ricorrente le avesse comunicato l'esistenza di un conflitto di interessi atto a favorire il Consortium ICAS;

-    di un errore in diritto commesso dalla convenuta respingendo l'offerta della ricorrente sulla base dell'art. 120, n. 4, del regolamento d'applicazione del regolamento finanziario, dal momento che quest'articolo permette il rifiuto automatico di un'offerta senza esaminarla soltanto se quest'ultima non soddisfa una condizione essenziale o una condizione specifica del capitolato d'appalto;

-    per il fatto che le presunte violazioni delle norme di diritto hanno causato un danno diretto e certo alla ricorrente di cui sarebbe legittimata a chiedere il risarcimento.

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