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Ricorso proposto il 15 settembre 2010 - voestalpine e voestalpine Austria Draht/Commissione

(Causa T-418/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria), voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Ablasser-Neuhuber e G. Fussenegger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., in un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.344 - Acciaio di precompressione), nella parte che riguarda le ricorrenti;

in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti all'art. 2 della decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 - Acciaio di precompressione). Nella decisione impugnata sono state inflitte alle ricorrenti e ad altre imprese ammende per violazione dell'art. 101 TFUE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione le ricorrenti hanno partecipato ad un accordo continuato e/o ad una pratica concordata continuata nel settore dell'acciaio di precompressione nel mercato interno e nel SEE.

Le ricorrenti deducono tre motivi di ricorso.

Con il loro primo motivo di ricorso le ricorrenti sostengono di non aver violato l'art. 101 TFUE. Al riguardo esse affermano che l'imputazione ad esse della partecipazione al cartello esclusivamente per il tramite di un agente di commercio in Italia sarebbe erronea in quanto detto agente di commercio non avrebbe affatto rappresentato le ricorrenti a incontri del "Club Italia", l'operato di un agente di commercio senza contratto in esclusiva non potrebbe essere imputato alle ricorrenti in quanto non sussisterebbe un'unità economica, l'imputazione automatica dell'operato di un agente di commercio senza contratto in esclusiva, cui ha proceduto la convenuta, contrasterebbe con la giurisprudenza del Tribunale e le ricorrenti non avrebbero avuto alcuna conoscenza dell'operato dell'agente di commercio. In subordine, viene dedotto che la durata della violazione per le ricorrenti sarebbe stata determinata in modo errato.

Con il loro secondo motivo le ricorrenti negano la loro partecipazione ad un'unica violazione complessa continuata. Al riguardo esse affermano tra l'altro che la violazione nel "Club Italia" dev'essere separata da altre violazioni riportate nella decisione impugnata. Inoltre, affermano di non aver partecipato ad un'unica violazione complessa continuata dal momento che non avevano avuto conoscenza del piano complessivo, non lo avrebbero neppure ragionevolmente potuto immaginare e non sarebbero state pronte ad assumersi il rischio che ne sarebbe derivato.

Con il terzo motivo vengono da ultimo censurati errori nel calcolo dell'ammenda. Al riguardo le ricorrenti lamentano una violazione del principio di proporzionalità in quanto sarebbe stata inflitta un'ammenda sproporzionatamente elevata in presenza di questioni giuridiche nuove (imprevedibili) e la stessa ammenda applicata ad altre imprese in presenza di una mera conoscenza delle violazioni a carico di dette imprese. Inoltre, sussisterebbero violazioni del principio di non discriminazione, degli orientamenti per il calcolo delle ammende 1 e del diritto di difesa nonché del diritto ad un equo processo.

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1 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)