Language of document : ECLI:EU:T:2014:819

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 settembre 2014

Causa T‑698/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità – Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato – Termine di ricorso – Tardività – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑127/12, Racc. FP, EU:F:2013:161).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato via telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato differente da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata considerazione della data di ricezione del telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6)

Con riferimento alla relazione tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, risultante su un atto introduttivo inviato per telefax, e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso.

Infatti, l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. L’applicazione restrittiva di tale disposizione risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

(v. punti 11 e 18)

Riferimento:

Corte: sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc., EU:C:2011:612, punto 43 e giurisprudenza citata

Tribunale: ordinanze del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, Racc. FP, EU:T:2013:608, punti 14‑20; del 19 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P, Racc. FP, EU:T:2013:710, punti 13‑21, e del 10 aprile 2014, Marcuccio/Commissione, T‑57/14 P, Racc. FP, EU:T:2014:223, punto 9