Language of document : ECLI:EU:T:2018:81

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

8 febbraio 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedura – Liquidazione delle spese – Incompetenza del Tribunale – Rinvio dinanzi alla Corte»

Nella causa T‑450/09 DEP,

Simba Toys GmbH & Co. KG, con sede a Fürth (Germania), rappresentata da O. Ruhl, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Seven Towns Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata da K. Szamosi e M. Borbás, avvocati,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e J. Passer, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il 1o aprile 1996 la Seven Towns Ltd, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito riprodotto:

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3        Il 6 aprile 1999 il marchio in questione è stato registrato come marchio dell’Unione europea con il numero 162784. Esso è stato rinnovato il 10 novembre 2006.

4        Il 15 novembre 2006 la Simba Toys GmbH & Co. KG, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, a sua volta divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento n. 207/2009, a sua volta divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento 2017/2001].

5        Con decisione del 14 ottobre 2008, la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

6        Il 23 ottobre 2008 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, a loro volta divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

7        Con decisione del 1o settembre 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto il ricorso.

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2009, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione impugnata nonché alla condanna dell’EUIPO e dell’interveniente alle spese del procedimento di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale. Tale causa è stata registrata con il numero T‑450/09 ed assegnata alla Quarta Sezione.

9        L’interveniente è intervenuta nella causa a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO. Essa ha concluso, al pari di quest’ultimo, per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese.

10      Il 10 ottobre 2013, tenuto conto della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, si è disposta la riassegnazione della causa T‑450/09 alla Sesta Sezione.

11      Con sentenza del 25 novembre 2014, Simba Toys/UAMI – Seven Towns (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) (T‑450/09, EU:T:2014:983), il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 gennaio 2015, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso tale sentenza.

13      Con sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), la Corte ha annullato la sentenza del 25 novembre 2014, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia (T‑450/09, EU:T:2014:983), ha statuito definitivamente sulla controversia annullando la decisione impugnata e ha condannato l’interveniente e l’EUIPO a «sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [ricorrente] relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑450/09 sia a quello di impugnazione».

14      Con lettera del 27 febbraio 2017, la ricorrente ha chiesto all’EUIPO di rimborsarle la somma di EUR 53 386,70 a titolo di spese da essa sostenute nella causa T‑450/09.

15      Non essendosi potuto raggiungere un accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, la ricorrente, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2017, ha presentato, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese, registrata con il numero T‑450/09 DEP, volta, in sostanza, ad ottenere il rimborso in solido, da parte dell’EUIPO e dell’interveniente, di un importo di EUR 54 286,70 a titolo di spese relative alla causa T‑450/09 e a detta domanda di liquidazione delle spese.

16      Parallelamente, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 24 agosto 2017, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, una domanda di liquidazione delle spese, registrata con il numero C‑30/15 P‑DEP, volta ad ottenere il rimborso delle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑30/15 P.

17      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

 Sulla competenza del Tribunale

18      Ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando il Tribunale constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte.

19      A norma dell’articolo 127 del regolamento di procedura del Tribunale, le decisioni di rinvio previste dall’articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore con ordinanza motivata.

20      Occorre ricordare che, a termini dell’articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, «[s]i provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio». Pertanto, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

21      Nel caso di specie, poiché la sentenza del 25 novembre 2014, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia (T‑450/09, EU:T:2014:983), oggetto dell’impugnazione, è stata annullata e la Corte ha statuito definitivamente sulla controversia, è giocoforza constatare che è la sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), ad aver definito il procedimento di primo grado. Inoltre, poiché la sentenza del 25 novembre 2014, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia (T‑450/09, EU:T:2014:983), è stata annullata in toto, non esiste più alcuna decisione del Tribunale sulle spese del procedimento di primo grado dinanzi ad esso.

22      In una situazione analoga, la Corte ha già considerato di essere competente a pronunciarsi su una domanda di liquidazione delle spese vertente sulle spese relative al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 1o ottobre 2013, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P-DEP, EU:C:2013:644, punti da 9 a 12).

23      Ciò posto, la presente domanda di liquidazione delle spese, pur vertente sulle spese del procedimento di primo grado, rientra nella competenza della Corte.

24      Pertanto, occorre constatare che il Tribunale non è competente a conoscere della presente domanda di liquidazione delle spese così come occorre rinviare la causa dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 127 del regolamento di procedura del Tribunale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così dispone:

La causa T450/09 DEP è rinviata alla Corte.

Lussemburgo, 8 febbraio 2018

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Lingua processuale: l’inglese.