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Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 - Paesi Bassi / Commissione

(Causa T-29/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissel e Y. de Vries, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare parzialmente la decisione della Commissione 18 novembre 2009, Nr. C 10/2009 (ex N 138/2009) - Paesi Bassi / aiuto all'ING Groep B.V.;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione controversa la Commissione ha stabilito che talune misure, adottate dallo Stato olandese relativamente all'ING Groep B.V., comportano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, ed ha dichiarato detti aiuti compatibili con il mercato comune a determinate condizioni. Secondo la decisione in parola la modifica delle condizioni di rimborso concernenti EUR 5 miliardi dell'iniezione di capitale configura un aiuto supplementare.

Il ricorso verte sull'art. 2, n. 1, della decisione, il quale si basa sull'affermazione della Commissione che la modifica delle condizioni di rimborso concernenti EUR 5 miliardi dell'iniezione di capitale comporta un aiuto di Stato.

In primo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione è in contrasto con l'art. 107 TFUE, in quanto nella decisione la Commissione ha ritenuto che l'adattamento delle condizioni di rimborso della partecipazione nel capitale di base dell'ING comporta EUR 2 miliardi di aiuti di Stato aggiuntivi a favore dell'ING. Il ricorrente sostiene che la Commissione ha a torto considerato l'adattamento delle condizioni di rimborso come aiuti di Stato e per le ragioni seguenti:

-    nella misura in cui è in discussione un aiuto di Stato, secondo la decisione esso si realizza in seguito alla piena partecipazione nel capitale di base dell'ING; una modifica delle condizioni in base alle quali detto aiuto può essere rimborsato non può comportare un aiuto di Stato in aggiunta rispetto alla menzionata partecipazione.

-    La Commissione avrebbe dovuto includere l'adattamento delle condizioni di rimborso nella sua valutazione della partecipazione al capitale di base, e non, invece, considerarlo separatamente.

-    Nella misura in cui la Commissione avesse potuto valutare l'adattamento delle condizioni di rimborso come a sé stanti alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, in siffatta valutazione essa è comunque incorsa in svariati errori.

-    Nella sua valutazione la Commissione ha a torto omesso di prendere in considerazione la circostanza che l'adattamento delle condizioni di rimborso aveva del pari lo scopo di adeguare le condizioni in parola alle condizioni di rimborso conformi al mercato.

In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione è in contrasto con il dovere di diligenza, in quanto la Commissione ha omesso di dare la necessaria comunicazione dei fatti rilevanti.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione viola il principio di motivazione, poiché la Commissione non ha sufficientemente motivato la sua valutazione relativa alla circostanza che l'adattamento delle condizioni di rimborso comporterebbero un aiuto supplementare.

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