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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 26 gennaio 2022 – BF/Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

(Causa C-52/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: BF

Autorità resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE 1 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il primo adeguamento dei diritti pensionistici per la categoria di dipendenti pubblici che aveva maturato un diritto alla pensione entro il 1° dicembre 2021 [pensione complessiva ai sensi del Pensionsgesetz (legge sulle pensioni) del 1965] va riconosciuto solo con efficacia a partire dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, mentre per la categoria di dipendenti pubblici che ha maturato o maturerà diritti pensionistici solo a partire dal 1° gennaio 2022 (pensione complessiva ai sensi del Pensionsgesetz del 1965) il primo adeguamento dell’importo pensionistico deve avvenire con effetto già dal 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione.

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1 Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16).