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Ricorso presentato il 27 agosto 2021 - Commissione europea - Repubblica slovacca

(Causa-540/21)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentata da: R. Lindenthal, I. Rubene e A. Tokár, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni

dichiarare che la Repubblica slovacca avendo adottato l’articolo 33bis della legge n. 170/2018, introdotto dalla legge n. 136/2020 del 20 maggio 2020, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2302 1 ; e

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/2302, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. A norma del paragrafo 3, lettera b), lo stesso diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico è riconosciuto all’organizzatore se a causa di circostanze inevitabili e straordinarie non è in grado di eseguire il contratto.

L’articolo 12 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/2302 prevede, per i casi di risoluzione di contratto di pacchetto turistico, l’obbligo per l’organizzatore di procedere a tale rimborso nei confronti del viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico. Allo stesso tempo all’articolo 4 della medesima direttiva è vietato agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla detta direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.

La Repubblica slovacca, con l’adozione della legge n. 136/2020, che modifica la legge 170/2018 sui viaggi, servizi turistici collegati e su alcuni condizioni per l’attività di impresa nel settore del turismo (zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu), ha violato gli articoli 12, paragrafo 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 in combinato disposto con l’articolo 4 della suddetta direttiva.

Infatti, l’articolo 33bis paragrafo 7 della legge 170/2018 prevede che l’agenzia di viaggio è obbligata a concordare con il passeggero una nuova data del viaggio entro e non oltre il 31 agosto 2021. Ai sensi del paragrafo 9 del medesimo articolo, se entro il 31 agosto 2021 l’agenzia di viaggio e il passeggero non hanno raggiunto un accordo sulla nuova data, si presume che l’agenzia abbia risolto il contratto di viaggio ed essa è obbligata a rimborsare al viaggiatore tutti gli importi dei pagamenti ricevuti in forza del contratto di viaggio senza indugio, e in ogni caso entro il 14 settembre 2021.

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1 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1)