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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-397/21)1

[Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendite non assoggettate all’IVA – IVA indebitamente fatturata e assolta – Liquidazione del prestatore – Rifiuto di rimborso da parte dell’autorità tributaria al destinatario dell’IVA indebitamente versata – Principi di effettività, neutralità fiscale e non discriminazione]

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro.

L’articolo 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, tale amministrazione ha l’obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l’effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto articolo 183, dando un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

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1 GU C 357 del 6.9.2021.