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Impugnazione proposta il 19 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 giugno 2011 causa F-14/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-491/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

In via principale, accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum di cui all'atto introduttivo della causa de qua.

Condannare la CE alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti e onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

In via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, affinché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, del 30 giugno 2011, che ha respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto un ricorso avente per oggetto la condanna della convenuta a risarcire al ricorrente il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale che avrebbe subito a causa della pretesa durata irragionevolmente lunga della procedura diretta al riconoscimento di un'invalidità permanente parziale.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull'errore di diritto, anche per difetto di motivazione e violazione del dovere di congrua istruttoria, nell'escludere sempre e comunque, tout cour, il sorgere della responsabilità aquiliana da parte di un'istituzione dell'Unione europea in caso di violazione dell'obbligo, su di essa incombente, di motivare ogni sua decisione e nel dichiarare inconferente il motivo addotto dal ricorrente in tal senso.

Secondo motivo, vertente sull'erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione della nozione di obbligo di motivazione.

Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione anche per carenza di istruttoria, ed error in procedendo nell'aver omesso di dichiarare prodotto chiaramente extra dies, e pertanto irricevibile, il controricorso della convenuta.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 44 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ed altresì ablazione dei diritti in capo all'attore, al contraddittorio e alla difesa.

Quinto motivo, vertente sull'erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione dell'articolo 94 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

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