Language of document : ECLI:EU:T:2024:329

Cause T200/22 e T314/22

Repubblica di Polonia

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 29 maggio 2024

«Ambiente – Attività di estrazione di lignite in una miniera a cielo aperto – Miniera di lignite di Turów (Polonia) – Diritto istituzionale – Mancata esecuzione di un’ordinanza della Corte che dispone un’ingiunzione – Penalità – Recupero di crediti mediante compensazione – Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Cancellazione dal ruolo della causa principale – Mancanza di effetto retroattivo sui provvedimenti provvisori pronunciati – Obbligo di motivazione»

Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Imposizione di una penalità in caso di inosservanza della parte interessata di un’ingiunzione pronunciata – Transazione tra le parti e cancellazione dal ruolo della causa principale – Impatto della cancellazione dal ruolo sull’importo dovuto a titolo di penalità

(Art. 2 TUE; art. 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, artt. 160, §§ 1 e 2, e 162, § 3)

(v. punti 31‑42, 47‑49)

Sintesi

Statuendo in composizione ampliata, il Tribunale respinge due ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica di Polonia avverso varie decisioni della Commissione europea con le quali quest’ultima ha recuperato le somme dovute a titolo di una penalità giornaliera inflitta dalla Corte. Nel caso di specie, in una causa tra la Repubblica ceca e la Polonia, la Corte aveva adottato in sede di procedimento sommario provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia della sua futura decisione definitiva. Poiché la Polonia non ha rispettato tali provvedimenti provvisori, essa è stata condannata al pagamento di una penalità giornaliera fino all’esecuzione di detti provvedimenti provvisori. La causa principale è stata cancellata dal ruolo a seguito di una transazione tra le parti. Nella sua sentenza, il Tribunale chiarisce le conseguenze di tale cancellazione dal ruolo sull’obbligo della Polonia di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità.

Il 26 febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti della Polonia a causa dell’estensione e della protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Turów (Polonia), nei pressi delle frontiere ceca e tedesca. Parallelamente, essa ha depositato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la cessazione immediata di dette attività di estrazione, domanda che la Corte ha accolto il 21 maggio 2021(1).

La Repubblica ceca, ritenendo che la Polonia non si fosse conformata a tale ordinanza, ha presentato, il 7 giugno 2021, una nuova domanda di provvedimenti provvisori diretta a infliggere alla Polonia una penalità giornaliera. Il 20 settembre 2021 (2) quest’ultima è stata condannata a versare alla Commissione, a decorrere da tale data, una penalità di EUR 500 000 al giorno e sino al momento in cui essa si sarebbe conformata alla decisione che ha disposto provvedimenti provvisori.

La Commissione ha intimato alla Polonia di pagare le somme dovute a titolo di penalità e le ha comunicato che, in mancanza di pagamento, avrebbe proceduto al loro recupero mediante compensazione ai sensi del regolamento finanziario (3).

Poiché la Polonia non ha effettuato tali pagamenti, la Commissione ha adottato le cinque decisioni impugnate (4), con le quali ha proceduto alla compensazione del suo debito con diversi crediti vantati dalla Polonia nei confronti dell’Unione, per un importo di circa EUR 68 500 000 nel periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022.

Il 3 febbraio 2022 la Repubblica ceca e la Polonia hanno concluso una transazione e hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.

Poiché la causa principale è stata cancellata dal ruolo (5), la Polonia ha presentato una domanda diretta ad ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 che le ha imposto una penalità. Essa ha altresì chiesto alla Commissione di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità e di revocare le decisioni impugnate già adottate a tale data. La Commissione ha precisato che avrebbe continuato il recupero mediante compensazione delle somme dovute fino alla data di conclusione della transazione fintantoché l’ordinanza del 20 settembre 2021 non fosse stata «annullata». Con ordinanza del 19 maggio 2022 (6), la domanda diretta a ottenere la revoca di detta ordinanza è stata respinta.

Con due ricorsi separati, la Polonia chiede al Tribunale l’annullamento delle decisioni impugnate adottate dalla Commissione, tenuto conto della transazione che ha condotto alla cancellazione dal ruolo della causa principale dinanzi alla Corte.

Giudizio del Tribunale

Con il suo primo motivo, la Polonia afferma, in sostanza, che la transazione e la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 avrebbero comportato la cessazione retroattiva degli effetti dei provvedimenti provvisori disposti in tale causa, cosicché il debito recuperato sarebbe inesistente e il suo recupero violerebbe gli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che, tenuto conto del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto al procedimento principale, l’ordinanza del 21 maggio 2021 che ha ingiunto la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów e quella del 20 settembre 2021 che ha imposto una penalità a tal fine hanno cessato di essere efficaci a decorrere dalla data di cancellazione dal ruolo della causa principale, il 4 febbraio 2022.

Relativamente alle conseguenze della cancellazione dal ruolo della causa principale per quanto riguarda l’esistenza del debito della Polonia, il Tribunale rileva che, innanzitutto, l’ordinanza di cancellazione dal ruolo non menziona né i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021 né la penalità giornaliera. Poi, la domanda della Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 che ha imposto detta penalità è stata respinta. Infine, l’ordinanza che ha respinto tale domanda precisa espressamente che la penalità giornaliera è caducata a partire dal 4 febbraio 2022. Di conseguenza, la penalità giornaliera è effettivamente maturata tra la data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 e quella della cancellazione dal ruolo della causa principale, il 4 febbraio 2022.

Accogliere una conclusione diversa equivarrebbe a discostarsi dalla finalità della penalità, che è quella di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE.

Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della Polonia secondo cui il proseguimento dell’esecuzione dei provvedimenti provvisori nonostante la cancellazione dal ruolo della causa principale andrebbe al di là della sola finalità perseguita da tali provvedimenti, vale a dire, primariamente, quella di garantire l’efficacia della sentenza nel merito. Invero, le penalità inflitte dai giudici dell’Unione mirano non soltanto a garantire l’efficacia della sentenza nel merito, ma anche a far rispettare i provvedimenti provvisori e a dissuadere, nel caso di specie, la Polonia dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a questi ultimi. L’argomento della Polonia equivarrebbe a svuotare di significato il meccanismo della penalità, in quanto consentirebbe che una parte violi deliberatamente l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario fino alla fine della controversia principale, pregiudicando in tal modo l’efficacia del diritto dell’Unione.

Analogamente, l’argomento della Polonia secondo cui l’esecuzione delle penalità renderebbe meno attrattiva la conclusione di una transazione non può essere accolto, tenuto conto della finalità delle penalità e del fatto che la cancellazione dal ruolo della causa principale ha avuto effetti benefici per la Polonia, nel senso che le penalità giornaliere hanno cessato di maturare il 4 febbraio 2022 e non alla data della pronuncia di una sentenza della Corte.

Il Tribunale ritiene, infine, che l’articolo 101 del regolamento finanziario, contrariamente a quanto sostenuto dalla Polonia, non preveda alcun obbligo per la Commissione di annullare un credito accertato. Inoltre, le condizioni previste per un recupero mediante compensazione erano soddisfatte, in quanto la Commissione aveva effettivamente verificato l’esistenza del debito della Polonia e ne aveva determinato l’importo.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il primo motivo. Poiché anche il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, è respinto in quanto infondato, il Tribunale respinge i ricorsi nel loro insieme.


1      Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).


2      Ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752).


3      Più precisamente, articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»).


4      Decisioni della Commissione del 7 e dell’8 febbraio 2022, del 16 e del 31 marzo 2022 e del 16 maggio 2022.


5      Ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, EU:C:2022:82).


6      Ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21 R, EU:C:2022:408).