Language of document : ECLI:EU:T:2024:333

Causa T-395/22

Hypo Vorarlberg Bank AG

contro

Comitato di risoluzione unico

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 29 maggio 2024

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Massimale previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

1.      Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione – Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio prevista nel regolamento di base – Assenza di giustificazione in detto regolamento – Illegittimità

(Artt. 291, § 2, e 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 7; regolamento del Consiglio 2015/81)

(v. punti 27, 28, 32, 34, 37, 39-42)

2.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) –Competenza di esecuzione conferita al Consiglio – Metodologia di calcolo di detti contributi prevista da un regolamento di esecuzione del Consiglio  – Alterazione della metodologia di calcolo prevista nel regolamento di base da parte del regolamento di esecuzione – Superamento dei limiti di competenza – Illegittimità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, §§ 1 e 2, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 8, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103)

(v. punti 61, 65, 66, 69-72, 76, 77, 79, 82, 84)

3.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)

(v. punti 98, 106)

4.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4)

(v. punti 109, 113-116)

Sintesi

Investito di un ricorso di annullamento, che accoglie, avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) per il 2022 (1), il Tribunale accoglie l’eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 (2), per il motivo che tale regolamento non espone le ragioni per le quali l’attribuzione della competenza di esecuzione al Consiglio dell’Unione europea prevista da tale disposizione, per quanto riguarda le modalità di calcolo di detti contributi, costituisca un caso specifico debitamente motivato ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, esso chiarisce la portata di detta competenza, accogliendo l’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/81 (3).

La Hypo Vorarlberg Bank AG, ricorrente, è un ente creditizio con sede in Austria. L’11 aprile 2022, il SRB ha adottato la decisione impugnata nella quale ha fissato (4) i contributi ex ante per il 2022 al SRF degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, tra cui la ricorrente. Quest’ultima chiede l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui la riguarda.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale rileva anzitutto che il regolamento n. 806/2014 (5) non fornisce alcuna giustificazione riguardo alle ragioni per le quali il legislatore dell’Unione ha deciso di attribuire la competenza di esecuzione relativa all’applicazione della metodologia di calcolo dei contributi ex ante al Consiglio (in prosieguo: la «competenza di cui trattasi»). Infatti, tale regolamento menziona soltanto la finalità e il contenuto degli atti di esecuzione da adottare nonché la decisione di investire il Consiglio della competenza ad adottarli, senza alcuna indicazione circa le ragioni per le quali è stata attribuita al Consiglio, anziché alla Commissione, tale competenza.

Il Tribunale sottolinea poi che il regolamento n. 806/2014 non contiene altri elementi di motivazione idonei a rivelare le ragioni specifiche che giustificano tale attribuzione. Inoltre, sebbene sia possibile, in talune circostanze, giustificare detta attribuzione con il contesto in cui si inserisce, esso constata, da un lato, che le parti non si sono basate su alcun elemento concreto derivante dal contesto dell’adozione del regolamento n. 806/2014 che fosse idoneo a rivelare tali ragioni. Dall’altro lato, non esiste alcun elemento di motivazione contenuto nel regolamento n. 806/2014 o in un altro atto legislativo dell’Unione idoneo a giustificare l’attribuzione di tale competenza al Consiglio, a causa del ruolo specifico che detta istituzione sarebbe chiamata ad assumere nel settore del calcolo dei contributi ex ante. Infine, il Tribunale respinge l’argomento che deduce «ragioni politiche» come motivo di tale attribuzione di competenza. Una siffatta giustificazione non risulta dal regolamento n. 806/2014 e non soddisfa, a causa della sua genericità, i requisiti derivanti dalla giurisprudenza, in quanto non è né circostanziata né legata alla natura o al contenuto del regolamento n. 806/2014. Pertanto, il Tribunale conclude che il regolamento n. 806/2014 non contiene alcuna giustificazione relativa all’attribuzione della competenza di cui trattasi al Consiglio, anziché alla Commissione, e accoglie l’eccezione di illegittimità, dichiarando l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 inapplicabile al caso di specie in forza dell’articolo 277 TFUE. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione 2015/81, che è stato adottato dal Consiglio sul fondamento di tale disposizione e di cui la decisione impugnata costituisce una misura di applicazione, è anch’esso inapplicabile al caso di specie.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, il Tribunale constata, innanzitutto, che dal tenore letterale del regolamento n. 806/2014 (6) risulta, da un lato, che la metodologia di calcolo del contributo annuale di base degli enti interessati si basa sulla determinazione della proporzione tra le passività nette di ciascun ente interessato e le passività nette totali di tutti gli enti autorizzati «sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti». Pertanto, i dati di tutti tali enti sono presi in considerazione per il calcolo del contributo ex ante di ciascun ente, almeno per quanto riguarda la sua prima componente, ossia il contributo annuale di base. Dall’altro lato, la metodologia di calcolo istituita dal regolamento n. 806/2014, e in particolare la regola che determina la base dei dati da prendere in considerazione ai fini di tale metodologia, si applica integralmente a ciascun anno del periodo iniziale, tra cui il periodo di contribuzione 2022.

Orbene, l’oggetto stesso della «metodologia adattata», introdotta dal regolamento di esecuzione 2015/81 (7), è di prevedere che una parte dei contributi ex ante sia calcolata, per la quasi totalità del periodo iniziale, secondo una base di dati diversa da quella prevista dal regolamento n. 806/2014. Pertanto, conformemente al regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con la direttiva 2014/59 (8), ai fini del calcolo di una parte dei contributi ex ante per tale periodo, sono presi in considerazione solo i dati comunicati da enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato, ad esclusione di quelli comunicati da enti autorizzati sul territorio degli altri Stati membri partecipanti, mentre la metodologia di calcolo del regolamento n. 806/2014 prende proprio in considerazione questi ultimi dati ai fini del calcolo del contributo annuale di base. Ne consegue che il regolamento di esecuzione 2015/81 modifica il fondamento stesso della metodologia di calcolo dei contributi ex ante prevista dal regolamento n. 806/2014, alterando la base dei dati da prendere in considerazione nell’ambito di tale metodologia. La conseguenza è che gli importi dei contributi ex ante degli enti, calcolati secondo la «metodologia adattata», sono necessariamente diversi da quelli che sarebbero risultati dall’applicazione della metodologia del regolamento n. 806/2014. L’ampiezza di tale modifica è accentuata dal fatto che essa riguarda sette degli otto anni del periodo iniziale, cosicché detta metodologia si trova privata della sua piena efficacia per la quasi totalità di tale periodo.

Poi, il Tribunale sottolinea che, quando l’istituzione interessata adotta misure di esecuzione sul fondamento dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, essa deve limitarsi a precisare l’atto di base senza alterarne il contenuto normativo. Pertanto, anche supponendo che il Consiglio abbia perseguito, con l’introduzione della «metodologia adattata», l’obiettivo di evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri(9), esso era tenuto a rispettare i limiti che si imponevano alla competenza di esecuzione che gli era stata concessa, limitandosi a precisare la metodologia di calcolo del regolamento n. 806/2014.

Ancora, il Tribunale ricorda che il calcolo dei contributi ex ante che alimentano il SRF è disciplinato dall’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, e non dall’articolo 103 della direttiva 2014/59, che verte sui contributi ex ante che alimentano i meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione. È vero che, conformemente a detto regolamento, l’adattamento in funzione del profilo di rischio dei contributi ex ante deve avvenire sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva 2014/59. Inoltre, secondo tale regolamento, il Consiglio adotta gli atti di esecuzione «nell’ambito degli atti delegati» adottati dalla Commissione ai sensi della direttiva 2014/59 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio degli enti. Tuttavia, il regolamento n. 806/2014 fa riferimento solo al concetto di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio previsto dalla direttiva 2014/59. In tale contesto, anche se il Consiglio avesse dovuto tener conto di tale concetto di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio e degli atti delegati adottati dalla Commissione per precisare detto concetto, non risulta né dal regolamento n. 806/2014, né dalla direttiva 2014/59, né da detti atti delegati che esso fosse abilitato a introdurre un metodologia di calcolo adattata, nell’ambito della quale una parte dei contributi annuali di base era calcolata sulla base nazionale(10), ossia quella definita dalla direttiva 2014/59.

Infine, il Tribunale constata che nessuna disposizione del regolamento n. 806/2014, né della direttiva 2014/59, prevede né autorizza il Consiglio ad istituire un metodologia di calcolo dei contributi ex ante basata su un’eliminazione graduale della metodologia di calcolo fondata sulla base nazionale e sulla sua sostituzione progressiva con la metodologia fondata sulla base dell’unione(11). Se è vero che il Consiglio poteva in tal modo perseguire l’obiettivo legittimo volto a evitare le distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri e che non è escluso che la metodologia adattata sia necessaria a tal fine, resta il fatto che spettava al legislatore dell’Unione prevedere la sostituzione progressiva della metodologia fondata sulla base nazionale con quella fondata sulla base dell’unione e, se del caso, abilitare il Consiglio a precisarne le modalità di applicazione in un atto di esecuzione. Il Consiglio non poteva quindi prevedere una siffatta transizione senza eccedere i limiti che si imponevano alla sua competenza di esecuzione.

Pertanto, il Tribunale rileva che il regolamento di esecuzione 2015/81 altera il contenuto normativo del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda la metodologia di calcolo dei contributi ex ante e ritiene che, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, il Consiglio abbia ecceduto le competenze di esecuzione attribuite dal regolamento n. 806/2014, letto in combinato disposto con l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

Tenuto conto dei profili di illegittimità che viziano la decisione impugnata, il Tribunale la annulla nella parte in cui riguarda la ricorrente. Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, esso decide di mantenere gli effetti di detta decisione fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, dei provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza comporta.


1      Decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


2      Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


3      Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).


4      Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.


5      V. punto 114.


6      V. articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, lettera a).


7      V. articolo 8, paragrafo 1.


8      Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


9      V. articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014.


10      Si tratta della base dei dati comunicati da enti autorizzati sul territorio dello Stato membro partecipante interessato.


11      Si tratta della base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.