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Impugnazione proposta il 27 gennaio 2021 dalla Lietuvos geležinkeliai AB avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 18 novembre 2020, causa T-814/17, Lietuvos geležinkeliai / Commissione

(Causa C-42/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Orlen Lietuva AB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, in tutto o in parte, nei limiti in cui essa ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione C(2017)6544 final, del 2 ottobre 2017, caso AT.39813 – Ferrovie baltiche)1 ;

annullare la decisione, in tutto o in parte;

in subordine, annullare o ridurre ulteriormente l’ammenda inflitta alla Lietuvos geležinkeliai; e

condannare la Commissione a pagare tutti i costi relativi al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha interpretato e, di conseguenza, ha applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte secondo cui un’impresa in posizione dominante deve garantire l’accesso a un’infrastruttura soltanto se il diniego possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte del richiedente l’accesso, se tale diniego non sia obiettivamente giustificabile e se l’accesso sia, di per sé, indispensabile per l’esercizio dell’attività del richiedente.

In secondo luogo, la rimozione di un binario ferroviario di 19 chilometri, che collega Mažeikiai nel nord ovest della Lituania al confine lettone (in prosieguo: il «binario») «precipitosamente e senza aver ottenuto preliminarmente i fondi necessari» non costituisce un abuso di posizione dominante.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare la rimozione del binario come idonea a restringere la concorrenza.

In quarto luogo, il Tribunale si è contraddetto nel riferirsi all’asserito intento anticoncorrenziale della ricorrente per determinare se dovesse essere inflitta un’ammenda e per valutare il livello dell’ammenda, nonostante abbia dichiarato che l’asserita infrazione non sia fondata sull’intento, sulla strategia anticoncorrenziale o sulla malafede della ricorrente.

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1 Sintesi della decisione della Commissione C(2017)6544 final, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (caso AT.39813 –Ferrovie baltiche) [notificato con il numero C(2017) 6544] (GU 2017, C 383, pag. 7).