Language of document : ECLI:EU:C:2013:478

Causa C‑205/11 P

Fédération internationale de football association (FIFA)

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Radiodiffusione televisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 43 CE, 49 CE e 86 CE — Diritto di proprietà»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013

1.        Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Determinazione degli eventi di particolare rilevanza per la società – Criteri di valutazione – Cospicuo margine discrezionale degli Stati membri

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

2.        Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Determinazione degli eventi di particolare rilevanza per la società – Competenza degli Stati membri – Controllo da parte della Commissione – Limitazione agli errori manifesti di valutazione – Esame degli effetti che si spingono oltre agli ineluttabili ostacoli ai principi dell’Unione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

3.        Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Eventi di particolare rilevanza – Nozione – Limitazione alla sola fase finale della Coppa del mondo di calcio – Insussistenza – Evento divisibile in differenti partite o fasi, non tutte qualificabili come evento di particolare rilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, considerando 18; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

4.        Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Eventi di particolare rilevanza – Ragioni che permettono di considerare la fase finale della Coppa del mondo di calcio di particolare rilevanza nello specifico contesto della società di uno Stato membro – Obbligo di tale Stato membro di comunicare queste ragioni alla Commissione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

5.        Impugnazione – Motivi di impugnazione – Motivazioni di una sentenza viziate da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

6.        Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Determinazione degli eventi di particolare rilevanza per la società – Competenza degli Stati membri – Controllo da parte della Commissione – Motivazione succinta ma pertinente fornita da uno Stato membro quanto alla designazione di un evento come evento di particolare rilevanza – Ammissibilità – Potere della Commissione di formulare una domanda di chiarimenti presso lo Stato membro interessato

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, considerando 18 e art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

7.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

8.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

9.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale

[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

10.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che rientra in un contesto noto all’interessato che gli consente comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296, secondo comma, TFUE)

11.      Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Determinazione degli eventi di particolare rilevanza per la società – Competenza degli Stati membri – Obbligo di chiarezza e trasparenza – Portata – Diritto degli Stati membri di apportare elementi complementari dopo l’adozione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

12.      Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Determinazione degli eventi di particolare rilevanza per la società – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Obbligo di rivelare le ragioni per cui non sono stati accolti i pareri degli organi consultivi nazionali – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

13.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

14.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Potere del Tribunale di sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

15.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

16.      Libera prestazione dei servizi – Attività televisive – Direttiva 89/552 – Eventi di particolare rilevanza – Fase finale della Coppa del mondo di calcio – Normativa nazionale che vieta implicitamente la trasmissione in esclusiva di tale evento da parte di canali a pagamento – Lesione del diritto di proprietà della Fédération internationale de football – Giustificazione basata su motivi di interesse generale – Potere di controllo della Commissione – Limiti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 1; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

1.        La determinazione degli eventi di particolare rilevanza spetta unicamente agli Stati membri, i quali, sotto questo profilo, godono di un cospicuo margine discrezionale.

Piuttosto che armonizzare l’elenco di tali eventi, infatti, la direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, si fonda sulla premessa che, in seno all’Unione, sussistono considerevoli divergenze di ordine sociale e culturale per quanto attiene all’importanza di detti eventi per il pubblico in generale. Alla luce della relativa genericità di questi criteri, è compito di ciascuno Stato membro attribuire loro concretezza e valutare l’interesse degli eventi considerati per il pubblico in generale, tenendo conto delle peculiarità sociali e culturali della sua società.

(v. punti 14, 15, 17)

2.        Il potere di controllo della Commissione sulla legittimità delle misure nazionali volte ad individuare gli eventi di particolare rilevanza, previsto dall’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, deve, alla luce della portata del margine discrezionale degli Stati membri in materia, limitarsi alla ricerca dei manifesti errori di valutazione in cui sono incorsi gli Stati membri all’atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda, più nello specifico, la questione di chiarire se la designazione dell’evento come evento di particolare rilevanza sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di proporzionalità e di non discriminazione, con i diritti fondamentali, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, nonché con le regole della libera concorrenza, occorre non dimenticare che la legittima designazione di un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza comporta ineluttabili ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà, che il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione e ha ritenuto giustificati dalla finalità di interesse generale di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva dei predetti eventi.

Onde garantire all’articolo 3 bis della direttiva 89/552 un effetto utile, quando un evento è stato legittimamente designato dallo Stato membro interessato come evento di particolare rilevanza, la Commissione è tenuta ad esaminare solamente gli effetti di tale designazione sulla libera circolazione dei servizi, sulla libertà di stabilimento, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà che vanno oltre agli effetti intrinsecamente connessi all’inserimento di detto evento nell’elenco previsto dal paragrafo 1 di tale articolo 3 bis.

(v. punti 18, 19, 21-23)

3.        Il legislatore dell’Unione non ha inteso indicare che la Coppa del mondo di calcio, ai sensi del considerando 18 della direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, sia limitata alla sua sola fase finale e che essa costituisca un evento unico e indivisibile. Al contrario, la Coppa del mondo deve essere considerata un evento in linea di principio divisibile in differenti partite o fasi, non tutte necessariamente qualificabili come evento di particolare rilevanza.

(v. punto 35)

4.        Posto che la fase finale della Coppa del mondo di calcio non può essere legittimamente inclusa, in toto, in un elenco di eventi di particolare rilevanza a prescindere dall’interesse che suscitano le partite nello Stato membro interessato, quest’ultimo non è dispensato dal suo obbligo di comunicare alla Commissione le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che, nello specifico contesto della società di tale Stato, la fase finale della Coppa del mondo costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per detta società piuttosto che una serie di singoli eventi suddivisi in partite aventi diversi livelli di interesse.

(v. punto 41)

5.        Un errore di diritto da parte del Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto.

(v. punti 44, 59)

6.        Per consentire alla Commissione di esercitare il suo potere di controllo, la motivazione che ha condotto uno Stato membro a designare un evento come evento di particolare rilevanza può essere succinta, a condizione di essere pertinente. Pertanto, non si può richiedere, in particolare, che lo Stato membro indichi, nella notifica stessa delle misure in oggetto, dati dettagliati e numerici per quanto riguarda ciascun elemento o parte dell’evento oggetto di una notifica alla Commissione. A questo riguardo, se la Commissione nutre dubbi sulla base degli elementi a sua disposizione per quanto concerne la designazione di un evento come evento di particolare rilevanza, essa è tenuta a sollecitare chiarimenti presso lo Stato membro che ha proceduto a tale designazione.

(v. punti 45, 46)

7.        V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 90, 102)

8.        La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale non sia coerente costituisce, certamente, una questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione, poiché la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale. Tuttavia, tale obbligo di coerenza della motivazione non costituisce un obiettivo fine a se stesso, ma è volto segnatamente a consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata. Dato che la Corte, dopo essere giunta alla conclusione che tali constatazioni erano erronee, ha sostituito i motivi al fine di giustificare la decisione adottata, tali motivi del Tribunale non costituiscono più il fondamento della decisione adottata.

(v. punti 60-63)

9.        V. il testo della decisione.

(v. punto 66)

10.      V. il testo della decisione.

(v. punto 67)

11.      L’obbligo di chiarezza e trasparenza, imposto dall’articolo 3 bis, paragrafo 1, terzo periodo, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, mira ad evitare che un comportamento delle autorità nazionali competenti vanifichi le disposizioni del diritto dell’Unione relative ad una libertà fondamentale. In proposito, la designazione di un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza deve essere effettuata applicando criteri oggettivi e noti in anticipo, in modo da inquadrare l’esercizio del potere discrezionale di tali autorità affinché esso non sia esercitato in modo arbitrario. Per tali medesime ragioni, la procedura nazionale applicata per attuare tale disposizione deve determinare, in anticipo, l’autorità incaricata della predetta designazione e stabilire le condizioni alle quali gli interessati o, eventualmente, determinati organi consultivi possono sottoporle osservazioni prima che essa adotti la sua decisione. Al riguardo, tenuto conto dell’impatto di siffatta decisione sui diritti di trasmissione relativi ad un evento, rileva segnatamente che le emittenti interessate e i detentori di tali diritti dispongano di una possibilità di presentare osservazioni a tale autorità.

Ciò premesso, il requisito di chiarezza e di trasparenza esige che i predetti interessati e organi consultivi possano formulare osservazioni concernenti i soli elementi essenziali sulla base dei quali detta autorità è chiamata ad adottare la sua decisione. Di conseguenza, nulla impedisce ad uno Stato membro di sottoporre successivamente alla Commissione elementi aggiuntivi che confermano tale decisione e che possono anche riferirsi ad un periodo posteriore alla data di adozione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza.

(v. punti 72-74)

12.      Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, un’autorità nazionale incaricata di qualificare un evento come di particolare rilevanza per la società, allo scopo di determinare gli organismi incaricati della sua trasmissione televisiva, gode di un considerevole margine di discrezionalità. È vero che tale autorità è tenuta, come gli autori di atti dell’Unione, ad indicare le ragioni per cui un evento è stato considerato di particolare rilevanza, in modo da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di far valere i loro diritti e, dall’altro, alla Commissione e ai giudici competenti di esercitare il loro controllo, tuttavia, per conseguire siffatto obiettivo non occorre che tale autorità riveli le specifiche ragioni per cui non ha accolto i pareri formulati da taluni organi consultivi, allorché non è tenuta a seguire tali pareri. A questo proposito, è irrilevante che detti pareri provengano da più organi consultivi che condividono lo stesso orientamento.

(v. punti 77-79)

13.      La motivazione offerta dal Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali tale giudice non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo. In particolare, il Tribunale non è tenuto a rispondere agli argomenti dedotti da una parte che non siano sufficientemente chiari e precisi, qualora essi non siano ulteriormente sviluppati in modo particolare e non siano corredati di un’argomentazione specifica a loro suffragio.

(v. punto 89)

14.      V. il testo della decisione.

(v. punto 95)

15.      V. il testo della decisione.

(v. punti 101, 103)

16.      Per quanto attiene alla qualifica della fase finale della Coppa del Mondo di calcio come evento di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro e all’impossibilità, che ne consegue, di una trasmissione in esclusiva di tale evento da parte di canali televisivi a pagamento, dall’articolo 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, risulta una lesione del diritto di proprietà della Fédération internationale de football association (FIFA) e che tale lesione può essere giustificata, in linea di principio, dall’obiettivo di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza. Dall’altro, posto che lo Stato membro interessato ha validamente designato l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza, la Commissione è tenuta a esaminare unicamente gli effetti di tale designazione sul diritto di proprietà della FIFA che vanno oltre a quelli intrinsecamente connessi all’inserimento di detto evento nell’elenco degli eventi designati da tale autorità.

(v. punto 126)