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Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 - 1. garantovaná / Commissione

(Causa T-392/09 R)

("Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un'ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris - Danno finanziario - Circostanze eccezionali - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Sospensione parziale e condizionale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: 1. garantovaná a.s. (Bratislavia, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente M. Powell, solicitor, A. Sutton e G. Forwood, barristers, successivamente M. Powell e G. Forwood)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas)

Dispositivo

1)    La domanda di intervento dei sigg. Jaroslav Červenka, Milan Hošek, RomanMurar, Adrián Vološin, Milan Kasanický e Peter Fratič è respinta.

2)    È sospeso l'obbligo per la ricorrente, la 1. garantovaná a.s., di costituire a favoredella Commissione europea una garanzia bancaria per evitare il recuperoimmediato dell'ammenda inflittale dall'art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), fino alla realizzazione del primo dei seguenti due eventi:

-    la scadenza dei prestiti a lungo termine l'11 luglio 2012;

-    la pronuncia della sentenza che pone termine al procedimento principale;

e a condizione che:

-    a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente non possa cedere, né direttamente né indirettamente, le sue quote nella controllata G1Investment Ltd senza previa autorizzazione della Commissione;

-    entro un mese dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente presenti per iscritto al presidente del Tribunale l'accordo secondo cui la sua controllata G1 Investment e la controllata di quest'ultima, la Bounty Commodities Ltd, non possono trasferire i loro attivi ad un terzo senza previa autorizzazione della Commissione;

-    a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente paghi alla Commissione la somma pari a EUR 2,1 milioni;

-    entro un mese dalla notifica della presente ordinanza e, successivamente, ogni tre mesi fino alla pronuncia della decisione nella causa principale, o ad ogni singolo evento che potrebbe incidere sulla sua capacità futura a versare l'ammenda inflitta, la ricorrente presenti per iscritto alla Commissione una relazione sull'evoluzione dei suoi attivi, e, in particolare, dei suoi investimenti a lungo termine.

3)    Le spese sono riservate.

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