Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 novembre 2015 –
Compagnia Trasporti Pubblici e altri / Commissione
(causa T‑187/15)
«Aiuti di Stato – Imprese che gestiscono reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato – Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell’aiuto»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell’aiuto – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 18, 20‑23)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un’associazione che rappresenta gli interessi collettivi di soggetti che non sono essi stessi personalmente interessati – Associazione che non ha un proprio interesse ad agire – Irricevibilità (Artt. 108 TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24‑26)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Ricorso di un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi di imprese – Ricevibilità – Presupposti – Ricorso proposto parallelamente da un membro – Irricevibilità del ricorso dell’associazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 27)
4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 29)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione (UE) 2015/1074 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull’aiuto di Stato SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione: Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di CSTP (GU L 179, pag. 112). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) | | La Compagnia Trasporti Pubblici SpA, la Atap – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, la Actv SpA, la Ferrovie Appulo Lucane Srl, la Asstra Associazione Trasporti, e l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), sopporteranno oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |