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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 – Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione

(Cause T-337/18 e T-347/18) 1

[«Biocidi – Principio attivo PHMB (1415; 4.7) – Rifiuto di approvazione per i tipi di prodotto 1, 5 e 6 – Approvazione soggetta a condizioni per i tipi di prodotti 2 e 4 – Rischi per la salute umana e l’ambiente – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 6, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 – Classificazione armonizzata del principio attivo in forza del regolamento (CE) n. 1272/2008 – Consultazione preventiva dell’ECHA – Errore manifesto di valutazione – Riferimenti incrociati – Diritto di essere ascoltato»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente nelle cause T-337/18 e T-347/18: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar e M. Grunchard, avvocati)

Ricorrente nella causa T-347/18: Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Austria) (rappresentanti: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc e W. Zemamta, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Buchanan e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, nella causa T-337/18, della decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21) e, nella causa T-347/18, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU 2018, L 102, pag. 1).

Dispositivo

Le cause T-337/18 e T-347/18 sono riunite ai fini della presente sentenza.

I ricorsi sono respinti.

Nella causa T-337/18, la Laboratoire Pareva è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative ai procedimenti sommari iscritti a ruolo con i numeri T-337/18 R e T-337/18 R II.

Nella causa T-347/18, la Laboratoire Pareva e la Biotech3D Ltd & Co. KG sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-347/18 R. La Laboratoire Pareva è anche condannata a sopportare le spese relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-347/18 R II.

La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 GU C 285 del 13.8.2018.