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Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 - Elf Aquitaine / Commissione

(Causa T-40/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv. ti É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger e A. Noël-Baron)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

in via principale, annullare, sulla base dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), in toto la decisione 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nel caso COMP/38589 - Stabilizzanti al calore, nella parte in cui riguarda la Elf Aquitaine;

in subordine, annullare, in forza dell'art. 263 TFUE:

l'art. 2, nn. 11), 13), 28) e 30), della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nella parte in cui infligge (i) due ammende pari a EUR 3 864 000 e a EUR 7 154 000 congiuntamente e solidalmente alla Arkema France, alla CECA e alla Elf Aquitaine, e (ii) due ammende pari a EUR 2 704 800 e a EUR 5 007 800 alla sola Elf Aquitaine; e

l'art. 1, n. 1, lett h), e n. 2, lett. h), della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., in quanto detti due paragrafi dichiarano che la Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE rispettivamente (i) nel settore degli stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996 e tra il 9 settembre 1997 e il 21 marzo 2000, e (ii) nel settore dell'ESBO/esteri tra l'11 settembre 1991 e il 26 settembre 2000;

in subordine:

annullare, in forza dell'art. 263 TFUE, l'art. 1, n. 1, lett. h) della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nella parte in cui dichiara che la Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE nel settore degli stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996; e

ridurre, in forza dell'art. 261 TFUE:

le ammende pari a EUR 3 864 000 e a EUR 7 154 000 inflitte congiuntamente e solidalmente alla Arkema France, alla CECA e alla Elf Aquitaine rispettivamente dai nn. 11) e 28) dell'art. 2 della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def.; e

le ammende pari a EUR 2 704 800 e a EUR 5 007 800 inflitte alla Elf Aquitaine rispettivamente dai nn. 13) e 30) dell'art. 2 della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def.;

ad ogni modo, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.589 - Stabilizzanti al calore), riguardante alcuni cartelli sui mercati degli stabilizzanti a base di stagno e degli stabilizzanti al calore a base di ESBO [Epoxidized soybean oil, ossia olio di semi di soia epossidato] /esteri, nell'insieme dello SEE, aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni commerciali sensibili o, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Il ricorso si fonda, in via principale, su due motivi d'annullamento della totalità della decisione. Il primo motivo è relativo alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente. Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione sia viziata da svariati errori di diritto relativi all'imputazione delle infrazioni commesse dalla sua controllata Arkema e dalla sua sub-controllata CECA.

Il ricorso si fonda anche su due motivi subordinati, e su due motivi in ulteriore subordine. Con il terzo motivo (in subordine), la ricorrente deduce vari errori di diritto che devono portare, ad ogni modo, all'annullamento delle quattro ammende ad essa inflitte dall'art. 2 della decisione. Con il quarto motivo (in subordine), la ricorrente ritiene che qualora il Tribunale accolga il terzo motivo, esso dovrebbe anche annullare l'art. 1 della decisione nei suoi confronti. Con il quinto motivo (in ulteriore subordine), qualora il Tribunale respinga la prima parte del terzo motivo sulla violazione delle norme in materia di prescrizione, la ricorrente sostiene che, ad ogni modo, l'art. 1, n, 1, lett. h), della decisione dovrebbe essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato gli artt. 81 CE e 53 dell'accordo SEE nel settore degli stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 ed il 31 marzo 1996. Con il sesto motivo (in ulteriore subordine), la ricorrente sostiene che, qualora il Tribunale respinga i due motivi principali ed il terzo motivo invocato in subordine, la violazione dei suoi diritti della difesa dovrebbe, ad ogni modo, avere come conseguenza la riduzione delle quattro ammende che le sono state inflitte.

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