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Ricorso proposto il 7 settembre 2010 - Masco e altri/Commissione

(Causa T-378/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Masco Corp. (Taylor, Stati Uniti d'America), Hansgrohe AG (Schiltach, Germania), Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (Schiltach, Germania), Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H. (Wiener Neudorf, Austria), Hansgrohe SA/NV (Anderlecht, Belgio), Hansgrohe B.V. (Westknollendam, Paesi Bassi), Hansgrohe SARL (Antony, Francia), Hansgrohe Srl (Villanova d'Asti, Italia), Hüppe GmbH (Bad Zwischenahn, Germania), Hüppe Gesellschaft m.b.H. (Laxenburg, Austria), Hüppe Belgium SA/NV (Zaventem, Belgio) e Hüppe B.V. (Alblasserdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv. D. Schroeder, e J. Temple Lang, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., caso COMP/39092 - Arredi sanitari, nella parte in cui si imputa alle ricorrenti di aver partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli arredi sanitari e

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti e alle altre spese connesse al procedimento di cui trattasi.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., caso COMP/39092 - Arredi sanitari, in cui la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti, unitamente ad altre imprese, avessero violato l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, partecipando ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli arredi sanitari in Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e nei Paesi Bassi.

Le ricorrenti deducono un unico motivo a sostegno del loro ricorso.

Le ricorrenti contestano la qualificazione giuridica, da parte della Commissione, della condotta, di cui trattasi, come unica infrazione complessa, comprendente tre diversi gruppi di prodotti, ossia la rubinetteria, le pareti per doccia e gli impianti sanitari in ceramica, anziché ravvisarvi tre infrazioni distinte.

Le ricorrenti non producono impianti sanitari in ceramica. Esse sostengono che la Commissione è incorsa in errori di valutazione dei fatti e in errori di diritto nel ritenere che avessero partecipato ad un'unica infrazione complessa riguardante i tre gruppi di prodotti, compresi gli impianti sanitari in ceramica. L'accertamento, da parte della Commissione, nella decisione di cui trattasi, di un'unica infrazione complessa non è in linea con precedenti decisioni della Commissione (né con la giurisprudenza dei giudici comunitari). Pertanto, la Commissione ha violato i principi della trasparenza, della certezza del diritto e della parità di trattamento. In particolare, i fatti e le prove dedotti nella decisione non avvalorano la conclusione della Commissione in merito alla sussistenza di un'unica infrazione complessa riguardante tre gruppi di prodotti.

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